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Elezioni amministrative 2026: 79 comuni calabresi alle urne, 22 nel Cosentino. Come si vota, preferenze e voto disgiunto

Calabria

Comunali 2026

Elezioni amministrative 2026: 79 comuni calabresi alle urne, 22 nel Cosentino. Come si vota, preferenze e voto disgiunto

Urne aperte anche in Calabria nei 79 comuni chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Si vota fino alle 23:00 di oggi e domani dalle 7:00 alle 15:00. Attenzioni particolare a Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari e San Giovanni in fiore

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Elezioni amministrative 2026 Calabria

COSENZA – Elezioni amministrative 2026: alle 7:00 di questa mattina urne aperte anche in Calabria nei 79 Comuni chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Si vota fino alle 23:00 di oggi e domani dalle 7:00 alle 15:00. L’eventuale turno di ballottaggio, previsto solo per i centri con più di 15.000 abitanti, si terrà due settimane dopo, il 7 e 8 giugno. Lo spoglio delle schede (lo scrutinio) inizierà lunedì subito dopo la chiusura dei seggi, a partire dalle ore 15:00.

Sono 79 i comuni calabresi al voto: 5 sopra i 15mila abitanti

Su 79 Comuni totali, soltanto 5 superano la soglia dei 15.000 abitanti e potrebbero quindi aver bisogno del secondo turno per eleggere il sindaco: Reggio Calabria (Capoluogo) e Palmi nel reggino, Crotone (Capoluogo), Castrovillari e San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Tutti gli altri 74 Comuni voteranno con il sistema del turno unico: il candidato sindaco che prenderà anche un solo voto in più degli sfidanti verrà eletto subito, senza ballottaggio. Una curiosità legata al censimento: centri importanti come Taurianova e Cirò Marina, essendo scesi sotto i 15.000 abitanti nell’ultimo censimento, in questa tornata elettorale eleggeranno il sindaco al turno unico senza possibilità di ballottaggio.

 

Urne scheda elezioni amministrative comunali Rende

 

Al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale

Per votare è necessario recarsi alla propria sezione elettorale (indicata nella tessera elettorale) e mostrare agli scrutatori due documenti:

  • La tessera elettorale, con la quale si attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di residenza. In caso di deterioramento, smarrimento e completamento degli spazi della tessera elettorale, con conseguente inutilizzabilità, l’elettore potrà richiedere il duplicato recandosi presso il l’Ufficio Elettorale del proprio comune
  • Un documento di identità in corso di validità che permette l’identificazione del votante.

Tessera elettorale

Elezioni amministrative 2026: il voto nei comuni sotto i 15mila abitanti

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Si usa una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica lista che lo appoggia. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 9 giugno (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.

Ogni elettore può:

  • Tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco

Elezioni amministrative

 

  • Tracciare un segno solo sulla lista collegata al candidato sindaco. In questo caso il voto viene attribuito sia alla lista che al candidato sindaco

Elezioni amministrative

  • Tracciare un segno sia sul simbolo della lista che sostiene un candidato sindaco, sia sul nome del candidato, dando il voto a entrambi.

Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.

Elezioni amministrative

 

La preferenza nei Comuni sotto i 5.000 abitanti

Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga stampata sotto al simbolo della lista.

Elezioni amministrative

 

Doppia preferenza nei comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Elezioni amministrative

Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata:

  1. la lista a cui appartiene il candidato votato
  2. il candidato a consigliere votato
  3. il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere

Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti non è previsto il cosiddetto “voto disgiunto”. Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione  del  sindaco. Alla  lista collegata al  sindaco  eletto  sono  attribuiti  due  terzi  dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. Nel caso in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista, l’elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 40% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.

Elezioni amministrative 2026: il voto nei Comuni sopra i 15mila abitanti

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Si vota su una sola scheda di colore azzurro, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Tre sono le possibilità di voto:

Si può tracciare un solo segno sul simbolo di una lista. In questo modo viene assegnata la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato

Elezioni amministrative

 

Tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate

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Il voto disgiunto

Tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘voto disgiunto’.

 

Elezioni amministrative

Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza per i consiglieri comunali, scrivendo il nome e cognome o solo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Elezioni amministrative

Non è possibile votare due candidati a sindaco diversi o due liste diverse che non appoggiano lo stesso sindaco. Qualsiasi altro segno o scritta sulla scheda porterà all’annullamento del voto.

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