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Evita un cane in A2 a Morano, distrugge l’auto: Anas condannata a risarcire l’automobilista

Provincia

LA SENTENZA

Evita un cane in A2 a Morano, distrugge l’auto: Anas condannata a risarcire l’automobilista

Il fatto risale al novembre 2022, quando un uomo, insieme alla propria famiglia percorreva l’autostrada A2 del Mediterraneo in località Campotenese, quando sbucò un randagio e il conducente tentò una disperata frenata per salvare l’animale

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A2-Morano-Campotenese

COSENZA – Tentò di evitare un cane in autostrada e distrusse l’auto, ma ora la giustizia è con lui. Il fatto risale al novembre 2022, quando A.G., insieme alla propria famiglia percorreva l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto località Campotenese, frazione del Comune di Morano Calabro. L’autista procedeva sulla propria corsia di marcia e, improvvisamente, si imbatteva in un cane di grosse dimensioni che si accingeva ad attraversare la strada. Sebbene il conducente tentasse una disperata frenata per salvare l’animale e per evitare il sinistro, l’impatto era inevitabile. Accorsi sul posto gli agenti della Polizia stradale, accertavano che, purtroppo, il sinistro non solo causava la morte del randagio, ma provocava anche ingenti danni all’autovettura dell’A.G. per quasi 7.000,00 Euro. Fortunatamente il conducente, la moglie e due figli, che viaggiavano con lui, non subivano danni alla persona.

A seguito del sinistro, A.G., per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. Erica Pranno, citava in giudizio, per ottenere il risarcimento dei danni, anzitutto ANAS Spa, in qualità di proprietaria e custode; solo in subordine venivano citati anche l’ASP e il Comune di Morano Calabro. In particolare, A.G. sottolineava come su quel tratto autostradale non fosse presente alcuna rete di recinzione atta a scongiurare l’accesso di animali sulla carreggiata. Nel corso dell’istruttoria ANAS Spa si dichiarava esente da ogni responsabilità, sul presupposto che la stessa dovesse essere addebitata all’ASP e al Comune di Morano Calabro, tenuti al controllo del randagismo; ANAS Spa affermava, inoltre, che la vicenda costituiva una situazione improvvisa, non riconducibile alla propria negligenza; peraltro, adduceva che la condotta di guida del ricorrente era negligente, interrompendo così il nesso di causalità. ANAS sosteneva, ancora, che l’attraversamento della carreggiata da parte di un cane costituisce caso fortuito qualora manchi la prova di un deficit di manutenzione delle recinzioni della sede stradale e, per contro, era anche verosimile che l’animale fosse stato abbandonato da terzi, non potendosi pretendere dal gestore dell’autostrada un continuo controllo del bene onde impedire l’evento. Anche l’ASP e il Comune di Morano si dichiaravano esenti da ogni responsabilità.

La prima sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l’ente deputato al controllo del randagismo è il Comune, in quanto la propria competenza è limitata all’accalappiamento dei cani randagi sotto le direttive del Direttore del Servizio che programma l’attività sulla base delle esigenze territoriali e delle richieste dei sindaci; di conseguenza la responsabilità era da attribuire al Comune di Morano. Da parte sua, il Comune di Morano sosteneva di non avere responsabilità, in quanto lo stesso non ha la custodia dell’autostrada o la disponibilità materiale della stessa e sosteneva, inoltre, che il conducente non si avvedeva dei cartelli indicanti la presenza di animali selvatici e percorreva l’arteria a velocità eccessiva, di conseguenza il Comune non era incorso in alcuna condotta omissiva.

Il Giudice di Pace di Castrovillari, all’esito dell’istruttoria, accoglieva le richieste della difesa di A.G., rappresentato dall’Avv. Erica Pranno, e riteneva configurata la responsabilità unicamente di ANAS S.p.a., sul presupposto che il carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale consente al custode di tenerla al riparo dall’ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza. Il Giudice di Pace, in sentenza, ha osservato come il ricorrente, attraverso le prove testimoniali, attraverso foto e documenti, ha ampiamente provato il danno subito, la condotta di guida prudente dell’A.G., ma soprattutto ha provato l’assenza di qualsivoglia rete di recinzione nel tratto stradale interessato, a differenza di quanto sostenuto da ANAS. Per questi motivi, il Giudice di Pace di Castrovillari accoglieva il ricorso presentato da A.G., per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Erica Pranno, e condannava unicamente ANAS Spa all’integrale risarcimento dei danni materiali subiti dal ricorrente.

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