Nuovo codice della strada, ritiro della patente e 7 anni di carcere per chi abbandona gli animali
Con la riforma del Codice della strada, la pena sarà aumentata di un terzo se l’illecito avvenisse su strada o le sue pertinenze
ROMA – Tra le modifiche introdotte con il disegno di legge sul nuovo Codice della strada, in attesa ora dell’esame del Senato, c’è anche una stretta contro coloro che abbandonano gli animali lungo strade o autostrade. Se il provvedimento dovesse superare il vaglio senza cambiamenti, al reato sarà aggiunta specifica aggravante, allo scopo di disincentivare ancora di più questo comportamento e tutelare la circolazione. Il rischio, quindi, abbandonando animali in strada – a maggior ragione se si causano vittime o feriti, è di incorrere in una pena pari a fino a sette anni di carcere e ritiro della patente.
La novità
Trattandosi di una tendenza particolarmente frequente, specialmente nel periodo più intenso delle vacanze estive, esiste già un articolo del Codice penale che punisce questo reato: è il 727 e prevede una sanzione tra mille e 10 mila euro o l’arresto fino a un anno. Con la riforma del Codice della strada, la pena sarà aumentata di un terzo se l’illecito avvenisse su strada o le sue pertinenze. Se fosse previsto anche l’utilizzo di un veicolo, in ogni caso seguirà anche la sospensione della patente di guida da sei mesi fino a un anno.
Casi di omicidio stradale
La novità più rilevante sarà l’inserimento della fattispecie dell’omicidio stradale per il reato dell’abbandono di animali in strada. Infatti, se a seguito dovesse derivare un sinistro stradale con esito mortale o con lesioni gravi (per cui si intende una prognosi superiore a 40 giorni), scatterebbe l’applicazione degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale, rispettivamente omicidio strada e lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime. Alla pena principale, poi, se ne applicano automaticamente altre accessorie, che vanno dalla sospensione alla revoca della patente e le tempistiche vengono stabilite in proporzione della gravità del fatto commesso.