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Liste Comunali 2026: il TAR conferma le esclusioni a San Giovanni in Fiore e Tortora, riammessa a Grisolia

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Liste Comunali 2026: il TAR conferma le esclusioni a San Giovanni in Fiore e Tortora, riammessa a Grisolia

Scure anche del TAR Calabria sulle 4 liste di Stefania Fratto a San Giovanni in Fiore e “Prospettiva Futura” di Antonio Iorio a Tortora. A Grisolia invece riammessa la loista a supporto di Antonio Longo

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Tar Calabria

CATANZARO – Conferma dell’esclusione delle 4 liste del movimento “Donne e diritti” a supporto di Stefania Fratto a San Giovanni in Fiore e di “Prospettiva Futura” a Tortora a supporto di Antonio Iorio. Riammessa invece alla competizione elettorale la lista “Grisolia Bene Comune” di Antonio Longo. Si ridefinisce il quadro delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 in Calabria dopo le decisioni del TAR Calabria, che ha confermato importanti esclusioni e disposto una riammissione significativa.

San Giovanni in Fiore: escluse le 4 liste di Stefani Fratto

A San Giovanni in Fiore resta confermata l’esclusione delle quattro liste collegate al movimento “Donne e Diritti”, a sostegno della candidata sindaca Stefania Fratto. Una decisione che ha avuto un forte impatto sul panorama politico locale. Le liste escluse non avrebbero rispettato pienamente i requisiti formali previsti dalla normativa elettorale. Il Tribunale ha rigettato tutti i ricorsi presentati, confermando la validità dei provvedimenti di esclusione. Il collegio giudicante, presieduto da Ivo Correale e composto anche da Francesco Tallaro e Vittorio Carchedi, ha ribadito la necessità del rigoroso rispetto delle procedure.

La decisione ha generato forte delusione tra i sostenitori del movimento “Donne e Diritti”, attivo da oltre 25 anni sul territorio nella difesa dei diritti civili. Restano quindi in corsa 14 liste e quattro candidati sindaco: Marco Ambrogio, Antonio Barile, Giuseppe Belcastro e Luigi Candalise.

stefania fratto san giovanni in fiore

Tortora: esclusa “Prospettiva Futura” per firme non autenticate

Confermata l’esclusione anche a Tortora per la lista “Prospettiva Futura”, collegata al candidato sindaco Antonio Iorio. Alla base della decisione, un vizio ritenuto sostanziale: le 72 firme raccolte a sostegno della lista risultavano prive dell’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale. In particolare, mancava la firma dell’autenticatore sui moduli, elemento considerato essenziale dalla legge. Il TAR ha chiarito un principio fondamentale: l’autenticazione delle firme è un requisito “ad substantiam”, quindi imprescindibile e non sanabile successivamente. Senza la firma del pubblico ufficiale, le sottoscrizioni sono giuridicamente inesistenti (“tamquam non essent”).

Tortora-Antonio-Iorio-lista-esclusa

I promotori avevano tentato di correggere l’errore successivamente, presentando nuova documentazione e una dichiarazione del funzionario che parlava di “svista”. Tuttavia, il Tribunale ha escluso l’applicabilità del cosiddetto soccorso istruttorio, precisando che: il vizio riguarda un elemento costitutivo e non formale , la normativa consente correzioni solo per errori minori e la mancanza di autenticazione invalida l’intero procedimento È stato inoltre ribadito il principio di autoresponsabilità: i presentatori della lista avrebbero dovuto verificare la correttezza della documentazione prima del deposito.

Liste Comunali 2026: riammessa “Grisolia Bene Comune”

Diversa la situazione a Grisolia, dove il TAR ha accolto il ricorso della lista “Grisolia Bene Comune”, inizialmente esclusa. I giudici hanno ritenuto valide le firme degli elettori precedentemente contestate, consentendo così la riammissione della lista e del candidato sindaco Antonio Longo alla competizione elettorale.

Grisolia bene Comune

Il Tar ha chiarito che “il contesto unitario del documento e l’unicità del soggetto, al contempo autenticatore delle sottoscrizioni e certificatore dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, consente di ritenere che l’unica sottoscrizione, pur apposta nel solo riquadro di sinistra, sia riferita all’insieme delle attività svolte dal funzionario incaricato dal sindaco”.  “Quindi, benché la firma dell’autenticatore sia apposta solo nel riquadro destro, essa vale a ritenere autenticate anche le firme dei sottoscrittori”.

 

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