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Per il Ministero dell’Istruzione la nonna è un’affine e cancella la domanda di mobilità. Docente di Cosenza vince il ricorso

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Per il Ministero dell’Istruzione la nonna è un’affine e cancella la domanda di mobilità. Docente di Cosenza vince il ricorso

Il Tribunale di Reggio Calabria dà ragione a un docente di ruolo di Cosenza contro il Ministero dell’istruzione: riconosciuto il diritto allo mobilità per assistere la nonna

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Ministero dell'istruzione perde contro docente di Cosenza

REGGIO CALABRIA -Una sbandata burocratica dell’Amministrazione scolastica costa cara al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Il Tribunale di Reggio Calabria (Sezione feriale del lavoro) da ragione ad un docente di ruolo di Cosenza e sanziona l’errore. Attraverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’urgenza, dott. Arturo D’Ingianna, ha accolto il ricorso del docente Elio Matteo Curcio, ordinando al Ministero di riammettere immediatamente la sua domanda di mobilità per la classe di concorso A042 con la data di protocollo originaria e di procedere alla corretta valutazione di punteggi e preferenze. Alla base dell’esclusione, promossa dal sistema informatico ministeriale, uno “scivolone giuridico”: la nonna dell’insegnante scambiata per “affine”, negando la deroga al vincolo triennale prevista per chi assiste familiari con disabilità grave.

La domanda presentata dal docente di Cosenza e la cancellazione dal SIDI

Il docente cosentino, difeso dagli avvocati Carlo Ferraro e Pier Sergio Lucisano, aveva inoltrato regolarmente la richiesta di mobilità interprovinciale verso la provincia di Cosenza in data 27 marzo 2026. Per superare il blocco triennale di permanenza nella sede di titolarità, il docente aveva allegato alla domanda la documentazione attestante il proprio diritto alla deroga ex art. 2, comma 6 del CCNI mobilità. Il motivo della deroga era l‘assistenza alla nonna materna, residente a Rende e riconosciuta disabile in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992).  Nonostante la regolarità della documentazione, il 1° aprile 2026 la piattaforma informatica del Ministero (POLIS/SIDI) provvedeva alla cancellazione automatica dell’istanza senza alcuna comunicazione preventiva o motivazione formale al docente.

La difesa del Ministero dell’istruzione: “La nonna è un affine, niente deroga al vincolo”

Costituitosi in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Istruzione ha provato a giustificare l’esclusione sostenendo che il sistema SIDI avesse bloccato la domanda per via del vincolo triennale di permanenza. In merito alla deroga richiesta dal docente per l’assistenza ex Legge 104, la tesi dell’Amministrazione è stata spiazzante: secondo la difesa del Ministero, l’insegnante non avrebbe potuto beneficiare dello sblocco poiché “il soggetto assistito nel caso di specie è un affine, condizione che, a dire del MIM, avrebbe limitato la tutela alla sola assegnazione provvisoria annuale.

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Il Giudice: “La nonna è parente in linea retta, cancellazione illegittima”

Il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria ha completamente smontato la ricostruzione del Ministero. Richiamando l’articolo 74 del Codice Civile, l’ordinanza chiarisce l’errore di fondo commesso dall’amministrazione: “La nonna, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, non è un affine ma rientra nella categoria dei parenti in quanto la parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite. La nonna è un parente in linea retta“.

Essendo parente entro il secondo grado, il docente aveva pieno diritto ad avvalersi della deroga ai vincoli di permanenza territoriali garantita dal CCNI e dall’Ordinanza Ministeriale n. 43/2026 in virtù dell’art. 33, commi 3 e 5 della Legge 104/1992. La determinazione di cancellazione è stata dunque bollata dal Tribunale come illegittima e fonte di inadempimento contrattuale.

Imminenza del danno (Periculum in Mora)

Il Tribunale ha inoltre riconosciuto la sussistenza del pericolo imminente e irreparabile: vista la vicinanza dell’inizio del nuovo anno scolastico 2026/2027 e la priorità di prestare assistenza al familiare disabile grave, l’attesa di un giudizio ordinario di merito avrebbe compromesso irrimediabilmente il diritto del docente. Il Tribunale di Reggio Calabria ha pertanto accolto la domanda cautelare d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.), emettendo i seguenti ordini nei confronti del Ministero dell’Istruzione la riacquisizione immediata della domanda presentata il 27 marzo 2026, conservando il protocollo e la data originari, il reintegro nella procedura di mobilità per la classe di concorso A042 e valutazione dell’istanza in base ai punteggi, ai titoli e alle preferenze espresse.

Ancora, la valutazione del punteggio e dei titoli secondo i criteri ordinari previsti dal contratto collettivo per l’assegnazione della sede. Il Giudice ha infine precisato che non spetta al Tribunale in sede cautelare assegnare direttamente il posto, dovendo il Ministero rielaborare la graduatoria e valutare la posizione del docente in rapporto agli altri aspiranti. Le spese della fase cautelare sono state rimesse al giudizio di merito già incardinato.

 

 

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