Calabria
Ospedale di Sibari, il Commissario Moroni: «nessuna incompatibilità negli incarichi di Battistini»
La precisazione dopo le dichiarazioni riportate dalla nostra testata. Il Commissario Delegato ribadisce che non sussisterebbe alcuna incompatibilità tra gli incarichi ricoperti da Battistini e il ruolo attribuitogli nell’ambito dell’emergenza per l’edilizia sanitaria
COSENZA – Il Commissario Delegato per l’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria, Claudio Moroni, interviene con una nota per chiarire la posizione del dott. Gen. Antonio Battistini dopo alcune affermazioni da parte del consigliere comunale di Catanzaro Sergio Costanzo (Forza Italia) in riferimento al nuovo Ospedale di Sibari, riportate dalla nostra testata.
«A chiarimento, rispetto ad alcune dichiarazioni riprese dalla Vostra testata – scrive Moroni – si rappresenta che l’ordinanza del capo della Protezione Civile 1133/2025, Ordinanza istitutiva dello Stato di Emergenza per l’edilizia sanitaria in Calabria, all’art. 1 comma 2, dispone che: “per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici della Regione, degli enti territoriali, dei relativi enti strumentali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei convenzionamenti e dei Centri di Competenza della Protezione Civile, definendo con le Forze dell’ordine, ove occorra, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, l’assegnazione di personale, con oneri a carico del Bilancio Regionale le cui risorse sono trasferite nella contabilità speciale di cui all’articolo 6”».
Moroni prosegue chiarendo che: «Per quanto sopra esposto, pertanto, l’attività di RUP dell’Ospedale della Sibaritide, svolta dal dott. Gen. Antonio Battistini, deve inquadrarsi nell’ambito del supporto prestato dall’ente di cui lo stesso Generale è Direttore. Per quanto sopra, quindi, in piena coerenza con il disposto normativo emergenziale, precipuamente previsto affinché la Struttura Commissariale consegua gli obiettivi dell’Ordinanza sopra richiamata, non ricorre la fattispecie della presunta incompatibilità ai sensi dell’art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992».

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