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Negato l’imbarco a Valentina, disabile di 25 anni: CNDDU chiede l’intervento delle autorità

Italia

Negato l’imbarco a Valentina, disabile di 25 anni: CNDDU chiede l’intervento delle autorità

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MILANO – Era stata selezionata per partecipare a “Keep Driven”, un progetto europeo rivolto a giovani con disabilità che prevede una serie di incontri di studio e visite formative in Lettonia, in Francia e in Italia più un workshop finale che si terrà a Bruxelles a marzo. Valentina aveva acquistato il biglietto aereo il 5 settembre scorso e tre giorni dopo ha fornito tutte le informazioni richieste per il trasporto in stiva della carrozzina: dimensioni, peso e caratteristiche della batteria. Sarebbe dovuta partire ieri, martedì 23 settembre, dall’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Ma nel tardo pomeriggio di lunedì, a poche ore dal volo, ha ricevuto da Ryanair una mail nella quale le veniva comunicato che il suo imbarco era stato rifiutato perché la carrozzina superava le dimensioni consentite. Di conseguenza, le è stato impossibile trovare voli alternativi last minute.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha espresso una ferma e decisa condanna nei confronti della compagnia aerea Ryanair, in seguito al grave episodio che ha coinvolto la 25enne affetta da distrofia muscolare, impossibilitata a imbarcarsi su un volo a causa delle dimensioni della propria carrozzina elettrica.

“Un comportamento che – secondo il Coordinamento – rappresenta una violazione evidente del diritto fondamentale alla mobilità, sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la legge 18/2009”.

Oltre al danno pratico, “il diniego ha avuto conseguenze gravi anche sul piano personale e professionale per la giovane, la quale avrebbe dovuto partecipare ad attività formative di rilievo internazionale. Offrire il semplice rimborso del biglietto – sottolinea il CNDDU – non è né una misura sufficiente né proporzionata rispetto al pregiudizio subito”.

Il presidente del Coordinamento, prof. Romano Pesavento, ha evidenziato come tale comportamento violi anche i principi fondamentali del codice civile in materia contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.), nonché il Regolamento CE n. 1107/2006, che impone il divieto di discriminazione nei confronti delle persone con mobilità ridotta e l’adozione di “accomodamenti ragionevoli” da parte delle compagnie aeree. In questo contesto, il CNDDU invita ENAC, il Garante per i diritti delle persone con disabilità e la Commissione europea ad avviare un’indagine formale sull’accaduto e a prendere i necessari provvedimenti per evitare che simili episodi si ripetano in futuro. “L’accessibilità non è una concessione facoltativa, ma un obbligo giuridico e un dovere morale”, afferma il CNDDU ribadendo che la normativa vigente prevede strumenti di tutela immediata, come il ricorso per condotta discriminatoria ex art. 28 del D.lgs. 150/2011, che potrebbe consentire un intervento giudiziale tempestivo.

Il Coordinamento sottolinea inoltre come una lettura rigida e formalistica delle norme di sicurezza e logistica non possa giustificare l’esclusione sociale, mascherata da esigenze tecniche. Occorre piuttosto un’interpretazione evolutiva e inclusiva delle disposizioni, capace di coniugare efficienza organizzativa e rispetto della dignità umana. Infine, il CNDDU auspica che questo episodio rappresenti un punto di svolta per l’intero settore del trasporto aereo, stimolando la diffusione di buone pratiche a livello europeo e garantendo a ogni cittadino, senza alcuna eccezione, il pieno esercizio del diritto alla mobilità.

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