Area Urbana
Parcheggi selvaggi a Cosenza, il TAR dice basta: autorizzati i dissuasori davanti al negozio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha accolto il ricorso proposto da un negozio contro il Comune di Cosenza annullando il diniego di autorizzazione per l’installazione di dissuasori

COSENZA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha accolto il ricorso proposto da una società operante nel settore della riparazione cristalli per autoveicoli proposto contro il Comune di Cosenza. E’ stato annullato il diniego di autorizzazione per l’installazione di dissuasori di sosta nell’area antistante il proprio locale commerciale, emanato dall’ Ente Comunale. La notizia viene riportata da LASDA – Laboratorio Studi di Diritto Amministrativo Cosenza.
Parcheggi selvaggi a Cosenza: la sentenza sui dissuasori
La sentenza n. 130/2026 del 21 gennaio 2026 chiarisce importanti principi in materia di autorizzazioni per delimitazioni di area pubblica. La società, rappresentata e difesa dall’ Avv. Dario Sammarro, aveva richiesto l’installazione di dissuasori per impedire la reteirata sosta irregolare nell’area antistante il locale, già presidiata da divieto di sosta per passo carrabile.
Il Comune negava l’autorizzazione sostenendo che “l’intervento proposto non è autorizzabile in quanto non sono ammesse delimitazioni di area pubblica per uso esclusivo”. Il Tribunale ha ritenuto la motivazione del diniego “inconferente rispetto all’oggetto della domanda”.
Come evidenziato nella sentenza, il Giudice ha dato la corretta interpretazione dell’art. 180 del Codice della Strada, ed ha affermato come la richiesta della società fosse finalizzata esclusivamente a impedire le violazioni della disciplina sulla sosta, non a ottenere l’uso esclusivo dell’area pubblica. Il TAR ha chiarito che “i dissuasori non impediscono in alcun modo l’uso legittimo da parte del pubblico delle aree in cui vengono installati”.
La distinzione è fondamentale: mentre la delimitazione per uso esclusivo sottrae l’area alla fruizione pubblica, i dissuasori hanno la funzione opposta di garantire il rispetto della disciplina della circolazione stradale. La sentenza ha inoltre evidenziato due ulteriori profili di illegittimità. Primo, la presenza documentata di dissuasori di sosta in aree limitrofe configurava una disparità di trattamento.
Secondo, il Comune non aveva fatto precedere il diniego dal preavviso che avrebbe permesso alla società di chiarire i contorni della propria richiesta. La decisione si inserisce in un orientamento che riconosce la garanzia degli interessi privatistici e degli operatori economici, spesso minacciati da soste abusive di autoveicoli non autorizzati. Adesso l’Ente dovrà rilasciare l’autorizzazione all’impianto.

















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