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Ponte, terzo stop della Corte dei Conti: il decreto Mit è incompatibile con le regole Ue

Calabria

PONTE: TERZO NO

Ponte, terzo stop della Corte dei Conti: il decreto Mit è incompatibile con le regole Ue

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti boccia il decreto del Ministero dei Trasporti: “Modifica sostanziale del contratto e costi a rischio”

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Salvini-Ponte-sullo-Stretto

ROMA – Terzo stop alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra il Mit e la società Stretto di Messina per la costruzione dell’infrastruttura risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità.

Lo si legge nelle motivazioni depositate oggi della sentenza del 17 novembre scorso, con cui la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti ha bocciato il decreto ministeriale.

Ponte, le perplessità della Corte dei Conti

La Corte parla esplicitamente di “perplessità” in riferimento all’articolo 72 della direttiva europea 2014/24/UE, norma che disciplina la possibilità di modificare i contratti pubblici durante il periodo di validità.

Secondo i magistrati contabili, il provvedimento presenta criticità rilevanti in relazione al rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria.

L’incertezza sui costi dell’opera

Uno degli elementi centrali della bocciatura riguarda l’incertezza sul costo complessivo dell’opera. In particolare, la Corte sottolinea come la valutazione degli aggiornamenti progettuali, quantificata in 787.380.000 euro, derivi da una mera stima.

La valutazione degli aggiornamenti progettuali – spiegano i magistrati – rende possibile il rischio di ulteriori variazioni incrementali, incidenti, al netto dei problemi di reperimento di nuove coperture finanziarie, sul superamento della soglia del 50 per cento delle variazioni ammissibili”.

Un rischio che, secondo la Corte, emerge anche alla luce dei dati forniti dalla stessa Amministrazione.

I rilievi sulle modifiche contrattuali

La sentenza evidenzia come le modifiche previste dal terzo atto aggiuntivo possano entrare in contrasto con i limiti imposti dalla normativa europea sugli appalti pubblici, mettendo in discussione la legittimità dell’intervento senza una nuova procedura di gara.

Il pronunciamento della Corte dei Conti rappresenta quindi un passaggio critico nel percorso amministrativo del Ponte sullo Stretto, riaccendendo il dibattito su costi, coperture finanziarie e rispetto delle regole comunitarie.

La modifica sostanziale del contratto secondo i giudici

Secondo la Corte, “tale circostanza concreta un’ipotesi di modifica sostanziale del contratto in quanto introduce una modifica dell’assetto contrattuale che non solo cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ma crea una condizione che, se fosse stata conosciuta al momento della procedura d’appalto iniziale, avrebbe potuto attrarre candidati diversi ed ulteriori rispetto a quelli inizialmente selezionati, in considerazione della più favorevole condizione di finanziamento dell’opera”.

I giudici ricordano inoltre che “tra i motivi che giustificarono, nel 2012, l’interruzione della realizzazione dell’opera – con le inevitabili conseguenze sui rapporti contrattuali – vi era anche la difficoltà di reperire idonei capitali sul mercato“, elemento che rafforza i dubbi sulla legittimità delle modifiche introdotte con il terzo atto aggiuntivo.

“Tale circostanza concreta un’ipotesi di modifica sostanziale del contratto in quanto introduce una modifica dell’assetto contrattuale che non solo cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale ma crea una condizione che, se fosse stata conosciuta al momento della procedura d’appalto iniziale, avrebbe potuto attrarre candidati diversi ed ulteriori rispetto a quelli inizialmente selezionati, in considerazione della più favorevole condizione di finanziamento dell’opera”, sottolineano i giudici, facendo presente che “tra i motivi che giustificarono, nel 2012, l’interruzione della realizzazione dell’opera – con le inevitabili conseguenze sui rapporti contrattuali – vi era anche la difficoltà di reperire idonei capitali sul mercato”.

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