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Consiglio regionale: possono davvero decadere i consiglieri Rosaria Succurro e Francesco De Cicco?

Area Urbana

Consiglio regionale: possono davvero decadere i consiglieri Rosaria Succurro e Francesco De Cicco?

Per De Cicco e Succurro non esiste alcuna decadenza già disposta, la Consulta ha solo ribadito che la norma resta valida, demandando al Parlamento eventuali modifiche

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Consiglio regionale Succurro De Cicco

CATANZARO – In queste ore circola la notizia che potrebbero decadere i consiglieri regionali calabresi Francesco De Cicco e Rosaria Succurro, perché la Corte costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità sull’articolo 248 del TUEL, norma che prevede fino a 10 anni di incandidabilità per amministratori ritenuti responsabili del dissesto di un ente locale. Ma c’è un un abisso fra una sentenza che conferma la validità di una norma e una sentenza che dichiara incandidabile un amministratore.

Ma nelle ultime ore il dibattito pubblico sulla pronuncia della Corte costituzionale in materia di dissesto finanziario dei Comuni ha spesso confuso questi due piani e alimentato interpretazioni e commenti sbrigativi. A tal proposito abbiamo ascoltato l’avvocato Oreste Morcavallo, con il quale abbiamo provato a fare chiarezza. La sentenza n. 84 del 2026 della Corte costituzionale riguarda l’articolo 248, comma 5, del Testo unico degli enti locali, il Tuel, cioè la norma che prevede l’incandidabilità per dieci anni di sindaci e presidenti di Provincia ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell’ente amministrato. La Consulta non ha cancellato questa norma.

Consiglio regionale: possono davvero decadere i consiglieri regionali Succurro e De Cicco?

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti Calabria sono state dichiarate inammissibili. Questo non significa affatto che la Corte costituzionale abbia stabilito l’incandidabilità di specifici amministratori o che abbia certificato responsabilità individuali già definitive. Anzi, la stessa Consulta scrive che il sistema presenta “evidenti criticità”. Il punto vero riguarda la rigidità della sanzione: dieci anni fissi di interdizione anche per condotte gravemente colpose, pure quando il contributo al dissesto sia marginale o indiretto.

De Cicco- Succurro: la sentenza non produce automatismi immediati

La Corte costituzionale mette nero su bianco che la norma appare sproporzionata sotto vari profili. Nella sostanza, la norma equipara situazioni profondamente diverse, non distingue adeguatamente il dolo dalla colpa grave, non gradua il peso effettivo delle responsabilità, non considera il tempo trascorso e limita il diritto di elettorato passivo in maniera automatica e uniforme.
La Consulta osserva persino che il sistema risulta più rigido di discipline riguardanti reati molto più gravi, comprese alcune fattispecie legate alla criminalità organizzata o ai reati contro la pubblica amministrazione, nelle quali esistono meccanismi di riabilitazione o attenuazione degli effetti interdittivi.

Consiglio regionale: possono davvero decadere i consiglieri regionali Succurro e De Cicco?
Perché allora la Corte non ha annullato la norma? Perché ha ritenuto che una modifica richiederebbe una scelta politica e legislativa, con diverse soluzioni possibili: riduzione della durata della sanzione, graduazione degli effetti interdittivi, differenziazione tra dolo e colpa grave, distinzione tra responsabilità determinanti e contributi minori. Una decisione di questo tipo, secondo la Consulta, tocca al Parlamento e non ai giudici costituzionali.

Ed è qui che nasce il grande equivoco di queste ore. La sentenza non produce automatismi immediati. Per arrivare all’incandidabilità servono infatti più passaggi: la dichiarazione di dissesto del Comune, un giudizio della Corte dei conti, l’accertamento della responsabilità personale del singolo amministratore e una decisione che riconosca dolo o colpa grave nel contributo al dissesto. La semplice esistenza di un dissesto comunale non rende automaticamente incandidabile un sindaco o un assessore.

Nel caso di Cosenza, per esempio, il quadro giuridico viene considerato da molti osservatori assai più complesso rispetto ad altri enti locali. La ragione è legata al precedente ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, il cosiddetto predissesto. Proprio questo elemento viene ritenuto decisivo da vari legali e studiosi del diritto contabile, perché introduce una distinzione sostanziale rispetto a dissesti intervenuti senza una procedura preventiva di riequilibrio già approvata.

Per questo motivo, diversi commentatori ritengono che casi come Castrovillari o Belvedere Marittimo presentino caratteristiche giuridiche differenti e potenzialmente più esposte sotto il profilo dell’applicazione piena dell’articolo 248 del Tuel. La stessa ordinanza della Corte dei conti Calabria, che ha portato la questione davanti alla Consulta, prende in considerazione una disciplina considerata irragionevole poiché colpisce allo stesso modo chi abbia determinato il dissesto e chi vi abbia soltanto contribuito. È importante capire anche un altro punto: la Consulta non ha detto che la norma sia equilibrata o priva di problemi. Ha detto che i giudici costituzionali non possono sostituirsi al legislatore nella scelta del nuovo modello sanzionatorio. La partita, dunque, resta aperta sul piano parlamentare e giurisprudenziale.

Sul piano politico-mediatico, invece, il rischio è un altro: trasformare una complessa pronuncia tecnico-costituzionale in una sentenza sommaria contro persone precise, facendo passare nell’opinione pubblica l’idea che esistano già amministratori “condannati” o definitivamente esclusi dalla vita pubblica. La realtà giuridica è molto diversa. La norma resta vigente, però la stessa Corte costituzionale ne focalizza le rigidità, le sproporzioni e le contraddizioni interne. Ogni eventuale responsabilità dovrà essere valutata singolarmente, caso per caso, sulla base delle condotte contestate, del periodo amministrativo considerato, del peso effettivo delle decisioni adottate e del rapporto concreto tra quelle scelte e il dissesto finanziario dell’ente.

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