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Sottosegretari in Calabria, il Tar gela la Regione: respinta la sospensione d’urgenza sul referendum

Calabria

Sottosegretari in Calabria, il Tar gela la Regione: respinta la sospensione d’urgenza sul referendum

Il presidente del Tar, Gerardo Mastrandrea non concede la tutela cautelare richiesta dalla Regione sulla questione dei sottosegretari. Il ricorso sarà discusso in camera di consiglio il 2 settembre

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CATANZARO – Il Tar Calabria respinge l’istanza cautelare presentata dalla Regione per bloccare gli effetti del provvedimento dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Catanzaro sulla questione dei sottosegretari. Il presidente del Tribunale amministrativo regionale, Gerardo Mastrandrea, nel decreto adottato questa mattina, ha stabilito che «non sussistono i requisiti di estrema gravità e urgenza per concedere la tutela cautelare invocata».

La richiesta della Regione era finalizzata a sospendere il provvedimento che ha dichiarato necessaria l’indizione di un referendum per confermare le modifiche allo Statuto regionale relative all’introduzione della figura dei sottosegretari.

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Sottosegretari, il Tar: stop alla richiesta della Regione

La Regione Calabria aveva dato mandato all’Avvocatura dello Stato di presentare ricorso al Tar per chiedere l’annullamento dell’atto dell’Ufficio centrale regionale, definito dall’ente «abnorme, illegittimo e gravemente lesivo degli interessi della Regione Calabria». Secondo la posizione della Regione, il provvedimento avrebbe aperto la strada a un passaggio referendario ritenuto non necessario sulle modifiche statutarie approvate.

La discussione fissata al 2 settembre

Dopo il rigetto della sospensiva d’urgenza, il presidente del Tar Calabria ha fissato per il prossimo 2 settembre la camera di consiglio per la trattazione collegiale del ricorso. Nel decreto viene evidenziato che la questione necessita di un approfondimento più ampio rispetto a quello possibile in sede cautelare.

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«A fronte della cognizione necessariamente sommaria proprio dello strumento cautelare invocato, le questioni sottoposte – relativamente alla natura dell’organo che ha provveduto, alla tipologia e alla legittimità del procedimento adottato, alla natura dell’atto contestato, e più in generale alle implicazioni di ordine costituzionale – richiedono un approfondimento che solo la sede collegiale, cautelare e/o di merito può assicurare», si legge nel provvedimento del Tar.

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