Sport
Il ricorso
Stadio Marulla, “infuocata” udienza al Tar tra Comune e Cosenza Calcio. Entro domani la decisione
Il club rossoblù chiede la sospensiva del provvedimento che ha bloccato l’uso dell’impianto per i lavori di ammodernamento. In gioco la possibilità di tornare a giocare in casa o restare ospiti al “Ezio Scida” di Crotone

CATANZARO – Si è svolta questa mattina l’udienza al Tar Calabria sul ricorso presentato dal Cosenza Calcio contro il Comune di Cosenza, in merito allo stop imposto all’utilizzo dello stadio Marulla. L’udienza, durata circa 25 minuti, ha visto il club rossoblù rappresentato dagli avvocati Caputo e Iacovone, mentre il Comune si è affidato all’avvocato Triulcio. Il confronto in aula è stato caratterizzato da toni piuttosto accesi, a testimonianza della posta in gioco per entrambe le parti. La decisione dei giudici amministrativi è attesa entro la giornata di domani.
È bene chiarire che con questa udienza non si entrerà nel merito della vicenda: si tratterà semplicemente di stabilire se concedere o meno la sospensiva cautelare. In termini pratici, dalla decisione dipenderà il futuro immediato delle partite casalinghe del Cosenza: un verdetto favorevole al club del patron Guarascio potrebbe riportare la squadra al Marulla, mentre un rigetto del ricorso prolungherebbe la trasferta forzata in terra crotonese, con inevitabili ripercussioni economiche e di immagine (già ai minimi storici) per la società rossoblu.
La decisione del Comune e i lavori di riqualificazione
Alla base del provvedimento comunale c’è una relazione tecnica firmata dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, l’ingegner Salvatore Modesto. Il documento è stato redatto dopo la consegna, da parte dell’impresa aggiudicataria, del progetto esecutivo di riqualificazione dello stadio comunale. Dall’analisi tecnica sarebbe emersa l’incompatibilità, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, tra le attività di cantiere previste e lo svolgimento regolare degli eventi sportivi. Per questo motivo l’ingegner Modesto ha proposto la sospensione integrale dell’attività sportiva all’interno dell’impianto e, di conseguenza, della convenzione che ne regola l’utilizzo da parte del club.
La relazione non escludeva neppure scenari più drastici: una revoca definitiva della convenzione per motivi di pubblico interesse. Secondo il documento tecnico, le attività di cantiere — suddivise in quattro macrofasi nel programma dei lavori — risultano incompatibili con la regolare disputa delle partite all’interno dello stadio.

La reazione del Cosenza Calcio: il ricorso al Tar
Come era prevedibile, la società guidata dal presidente Guarascio non è rimasta a guardare. Costretto a trovare ospitalità allo stadio “Ezio Scida” di Crotone pur di completare l’iscrizione al campionato di Serie C, il club ha depositato ricorso al Tar Calabria chiedendo l’annullamento del provvedimento comunale e, soprattutto, una sospensiva cautelare immediata e in un secondo momento, il loro annullamento definitivo.
Nel ricorso, la società elenca diversi profili di illegittimità che riguarderebbero il provvedimento del Comune come il cambio di rotta rispetto al bando di gara (nel bando per l’assegnazione dei lavori era stato espressamente valorizzato il mantenimento dell’attività sportiva durante il cantiere, con punteggi premianti per le imprese in grado di proporre soluzioni che limitassero le interferenze con partite e allenamenti), il progetto esecutivo del provvedimento non risulterebbe ancora né verificato né validato, e per questo non potrebbe rappresentare un presupposto sufficiente per bloccare l’utilizzo dell’impianto.

Sollevate poi questione di competenza: secondo i legali del Cosenza, una decisione con conseguenze così rilevanti non avrebbe potuto essere adottata da un dirigente comunale, ma avrebbe richiesto una deliberazione del Consiglio Comunale. Infine vi sarebbe una mancata valutazione di soluzioni alternative. Il Comune non avrebbe considerato ipotesi meno penalizzanti per il club, violando – secondo la difesa rossoblù – i principi di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa. Nel ricorso si è sottolineato inoltre il valore sociale legato all’attività sportiva e il danno economico e d’immagine derivante dal dover disputare le gare casalinghe fuori città.
Il ricorso conteneva anche una richiesta subordinata, da valutare nel caso in cui i giudici amministrativi ritenessero legittima la sospensione della convenzione. In questa eventualità, il club chiederebbe comunque la condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo previsto dalla legge per la revoca di atti amministrativi, riservandosi la possibilità di agire in un successivo giudizio per il risarcimento dei danni subiti.













Social