Sport
le motivazioni
Perchè il TAR ha detto no al ricorso del Cosenza Calcio: “sicurezza pubblica e nessun danno irreparabile con Crotone”
Nessun danno irreparabile e priorità alla sicurezza pubblica: sono questi i due pilastri su cui la Prima Sezione del TAR Calabria ha smontato la richiesta cautelare del Cosenza Calcio che dovrà giocare le sue gare a Crotone

COSENZA – Niente ritorno immediato allo stadio “Marulla” per il Cosenza Calcio. Il TAR della Calabria (Sezione Prima) ha respinto l’istanza di sospensiva cautelare avanzata dalla società rossoblù contro i provvedimenti del Comune di Cosenza. L’ordinanza (N. 00887/2026), firmata dal collegio presieduto dal magistrato Gerardo Mastrandrea con l’estensore Cristiano De Giovanni, smonta le richieste d’urgenza presentate dal club guidato da Eugenio Guarascio. Di conseguenza, la squadra si vede confermata la necessità di disputare le proprie gare casalinghe del prossimo campionato di Serie C allo stadio “Ezio Scida” di Crotone.
L’oggetto del ricorso del Cosenza Calcio
Ma quali sono le motivazioni legali su cui i giudici amministrativi hanno basato la loro decisione? Il ricorso, promosso da Cosenza Calcio S.r.l. e assistito da un collegio di cinque legali (gli avvocati Francesco Antonio Caputo, Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Stefano Castellana Soldano e Christian D’Orazi), chiedeva l’annullamento – previa sospensione cautelare – della nota comunale del 12 giugno 2026 con cui il Comune di Cosenza ha respinto l’istanza di licenza d’uso dello stadio San Vito ai sensi dell’articolo 68 del TULPS, necessaria per lo svolgimento di attività sportive aperte al pubblico. Insieme al provvedimento principale, la società aveva impugnato anche gli atti presupposti che ne hanno preceduto l’adozione:
- La nota dell’11 giugno 2026, con cui il Comune ha comunicato la sospensione dell’attività sportiva e della convenzione d’uso dell’impianto, ritenuta incompatibile con i lavori di cantiere in corso per ragioni di sicurezza, avviando al contempo il procedimento per un’eventuale revoca della convenzione stessa per motivi di interesse pubblico.
- La nota del 9 giugno 2026, con la relazione tecnica che ha certificato l’incompatibilità tra i lavori in corso e lo svolgimento delle partite, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
- La risoluzione del Consiglio comunale del 18 aprile 2026 e una nota del 7 maggio 2026, richiamate come atti presupposti “per quanto di incidenza lesiva“.
- In via subordinata, la società ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo previsto dall’articolo 21-quinquies della legge 241/1990, riservandosi di agire separatamente per il risarcimento del danno. Nel giudizio sono stati chiamati, quali controinteressati non costituiti, i soggetti coinvolti nei lavori sull’impianto: Ceta S.p.A., l’Impresa Ll.Pp, S.I.M.E.A. S.r.l. e Cosmet di Fantoni S.r.l.
Le motivazioni del rigetto della cautelare del TAR
Il collegio, riunito in camera di consiglio il 29 luglio 2026 con relatore ed estensore il dottor Cristiano De Giovanni, ha respinto la domanda cautelare sulla base di due ordini di ragioni, senza entrare nel merito della vicenda, che resta ancora da decidere.
“Manca il periculum in mora”. I giudici amministrativi hanno ritenuto che non fosse dimostrato “un pericolo immediato per l’attività sportiva della società ricorrente“, elemento indispensabile per ottenere una tutela d’urgenza. A pesare in questo senso è stata la circostanza che il Cosenza abbia comunque potuto perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, indicando come sede di gioco lo stadio di Crotone: la disponibilità di un impianto alternativo, secondo il TAR, esclude che dal diniego comunale derivi un danno urgente e attuale tale da giustificare la sospensiva prima della decisione di merito.

“Prevale l’interesse pubblico alla sicurezza”. Il Tribunale ha inoltre escluso che il pregiudizio lamentato dalla società integri gli estremi del “danno grave e irreparabile” richiesto dall’articolo 55 del Codice del processo amministrativo. Nel bilanciamento tra gli interessi in gioco, i giudici hanno fatto prevalere la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica legata ai cantieri in corso sull’interesse della società a disputare le partite nell’impianto cittadino.
La causa dovrà ora proseguire nel merito
Sulla base di queste valutazioni, il TAR Calabria ha respinto la domanda cautelare, disponendo la compensazione delle spese di questa fase del giudizio tra le parti. L’ordinanza riguarda solo la fase cautelare: la causa dovrà ora proseguire nel merito, quando il collegio sarà chiamato a valutare la legittimità del diniego di licenza d’uso e degli atti presupposti impugnati dalla società rossoblù.
Nell’immediato, la decisione del TAR conferma l’impossibilità per il Cosenza di utilizzare lo stadio “Marulla” per le gare casalinghe della stagione entrante, confermando la scelta di iscriversi al campionato di Serie C indicando lo stadio “Ezio Scida” di Crotone come sede alternativa. Resta invece aperta, sul piano giudiziario, la partita di merito: la società rossoblù potrà infatti continuare a far valere in giudizio le proprie ragioni contro il Comune di Cosenza, oltre alla richiesta subordinata di indennizzo e alla riserva di azione per il risarcimento del danno.
















Social