{"id":101332,"date":"2018-11-23T05:30:06","date_gmt":"2018-11-23T04:30:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/sanita-56enne-muore-per-danni-cerebrali-risarcimento-per-oltre-2-mln-di-euro\/"},"modified":"2023-01-16T19:02:43","modified_gmt":"2023-01-16T18:02:43","slug":"265506-sanita-56enne-muore-per-danni-cerebrali-risarcimento-per-oltre-2-mln-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/265506-sanita-56enne-muore-per-danni-cerebrali-risarcimento-per-oltre-2-mln-di-euro\/","title":{"rendered":"Sanit\u00e0, 56enne muore per danni cerebrali, risarcimento per oltre 2 mln di euro"},"content":{"rendered":"<h4>Mor\u00ec a causa di ipossia sopraggiunta al termine di un intervento di clippaggio di aneurisma cerebrale\u00a0a seguito di una crisi epilettica che non fu tempestivamente trattata determinando la mancanza di ventilazione<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSENZA &#8211; <strong>La Corte di Cassazione traccia i principi di diritto in sede civile in materia di risarcimento del danno da responsabilit\u00e0 sanitaria.\u00a0<\/strong>Con sentenza n.29844 depositata il 20.11.2018 la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall\u2019avvocato Massimiliano Coppa \u2013 esperto in colpa medica \u2013 difensore della famiglia di un uomo di 56 <strong>deceduto a causa di gravissimi danni conseguiti al danno cerebrale da ipossia sopraggiunta al termine di un intervento di clippaggio di aneurisma cerebrale verificatosi nel corso della fase di risveglio dall&#8217;anestesia, dopo l&#8217;estubazione della trachea<\/strong>, a seguito di una crisi epilettica che non fu tempestivamente trattata dall&#8217;anestesista e che aveva determinato la mancanza di regolare ventilazione per cinque minuti, con conseguente <strong>danno cerebrale determinante un\u2019 invalidita\u0300 permanente pari al 100%.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-265508 aligncenter\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/cassazione-440x265.jpg\" alt=\"\" width=\"440\" height=\"265\" title=\"\"><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Suprema Corte all\u2019udienza dello scorso 13 settembre ha ritenuto valide le argomentazioni con le quali l\u2019Avv. Coppa aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bologna una condanna vergata in modo esemplare al pagamento di una somma di quasi <strong>\u20ac.2.600.000,00<\/strong> a titolo di risarcimento del danno da riconoscere alla famiglia dell\u2019uomo cosentino per il grave fatto accaduto che &#8211; nel 2005 &#8211; si era rivolto ad un centro di eccellenza neurochirurgico come l\u2019Ospedale di Bologna dove per\u00f2, nella fase del risveglio, il paziente, suo malgrado, sub\u00ec \u2013 per stessa ammissione dell\u2019anestesista nel corso dell\u2019interrogatorio davanti al giudice felsineo \u2013 un\u2019ipossia fatale che lo mantenne in vita come un vegetale per oltre sette anni, con conseguente decesso a causa di un perdurante stato vegetativo.<\/p>\n<p>La grave censura sull\u2019operato del medico anestesista nella fase del risveglio del paziente fu consolidata nella perizia medico legale disposta dal Tribunale di Bologna a firma del Prof. Enzo Ronchi, Ordinario di Medicina Legale nell\u2019Universit\u00e0 di Milano, il quale constat\u00f2 l\u2019esistenza di colpa medica secondo i principi della responsabilit\u00e0 civile tracciati dal consulente della famiglia Dott. Berardo Cavalcanti.<\/p>\n<div id=\"attachment_196697\" style=\"width: 254px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-196697\" class=\"wp-image-196697 size-medium\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/coppabis-1-244x280.png\" alt=\"\" width=\"244\" height=\"280\" title=\"\"><p id=\"caption-attachment-196697\" class=\"wp-caption-text\">L&#8217;avvocato penalista Massimiliano Coppa<\/p><\/div>\n<p>Successivamente la Corte di Appello di Bologna con una sentenza definita \u201c<em>apodittica<\/em>\u201d dalla Suprema Corte di Cassazione aveva riformato integralmente la sentenza di primo grado condannando la famiglia al pagamento delle spese processuali per un importo pari ad \u20ac.60.000,00 a seguito della quale era perfino stata iniziata l\u2019azione esecutiva mediante pignoramento da parte dell\u2019Ospedale di Bologna.<\/p>\n<p>Insomma, oltre dieci anni di battaglie giudiziarie in sede penale e civile davanti al Giudice delle indagini preliminari prima e del Tribunale e della Corte di Appello di Bologna poi, per confermare un errore medico che si rivel\u00f2 fatale per un uomo di cinquant\u2019anni, suscettibile di risarcimento del danno biologico, morale e da perdita del rapporto parentale nell\u2019interesse della famiglia dello sfortunato paziente.<\/p>\n<p>In sostanza la Cassazione ha applicato i principi di diritto trattati in tema di nuova responsabilit\u00e0 sanitaria accogliendo l\u2019articolato ricorso dell\u2019Avv. Coppa di oltre cento pagine ed annullando una sentenza di secondo grado ritenuta erronea e non aderente ai canoni di diritto in materia di responsabilit\u00e0 medica cos\u00ec confermando che la Corte di secondo grado felsinea \u00a0non aveva fatto buon governo dell\u2019applicabilit\u00e0 dei principi di diritto in tema di risarcimento del danno in materia di colpa medica, ancor di pi\u00f9 in ossequio alla nuova normativa in tema di responsabilit\u00e0 sanitari, chiarendo vari aspetti dell\u2019utilizzo delle prove tipiche e delle prove atipiche oltre che delle consulenze del pubblico ministero e della perizia d\u2019ufficio in tema di prova che molto spesso si intrecciano tra processo civile e penale ma che molto stesso vengono confusi in riferimento alla genesi di utilizzo nel processo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-265509 alignleft\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/ermellini-200x280.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"280\" title=\"\">Elemento degno di nota di una sentenza che ha completamente spazzato via l\u2019ingiustizia di un rigetto totale dell\u2019istanza di giustizia della famiglia e della conseguente condanna alle spese ribaltando totalmente i termini in punto di responsabilit\u00e0 e e di spese la sentenza, \u00e8 stato anche il monito introdotto nella sentenza dalla Suprema Corte che non ha mancato di precisare il riferimento all\u2019ormai principio consolidato, secondo il quale \u201c\u2026<em>in ogni processo si impongono ragioni di leale e corretto svolgimento della dinamica processuale, correlate all&#8217;esigenza di assicurare alla controparte la possibilita\u0300 di prendere posizione rispetto ad una produzione documentale (e, nel caso, di svolgere osservazioni di natura tecnica), che impongono alla parte che produca tardivamente un documento di farlo alla prima occasione utile, in quanto deve sussistere un contemperamento fra la possibilita\u0300 di produzione tardiva e l&#8217;onere della parte di procedervi non appena possibile, onde consentire alla controparte di interloquire sul contenuto della produzione\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Soddisfazione e speranza di giustizia nelle dichiarazioni rese dai familiari dello sfortunato paziente i quali hanno iniziato nuovamente a nutrire concrete speranze di ristoro per il decesso del congiunto, in via esclusiva dovute alla tenacia ed alla competenza dimostrata dall\u2019Avv. Massimiliano Coppa oltre che dai Giudici di legittimit\u00e0 che hanno totalmente recepito l\u2019istanza di giustizia per una vicenda triste e che ancora &#8211; dopo molti anni &#8211; ha continuato a colpire una famiglia dilaniata dal dolore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mor\u00ec a causa di ipossia sopraggiunta al termine di un intervento di clippaggio di aneurisma cerebrale\u00a0a seguito di una crisi epilettica che non fu tempestivamente trattata determinando la mancanza di ventilazione<\/p>\n","protected":false},"author":40,"featured_media":101333,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-101332","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cosenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101332","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/40"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101332"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101332\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/101333"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101332"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101332"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101332"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}