{"id":102221,"date":"2018-12-13T22:59:02","date_gmt":"2018-12-13T21:59:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/verbale-di-un-pentito-a-casa-di-rinaldo-gentile-assolto-perche-il-fatto-non-sussiste\/"},"modified":"2023-01-16T19:03:42","modified_gmt":"2023-01-16T18:03:42","slug":"269020-verbale-di-un-pentito-a-casa-di-rinaldo-gentile-assolto-perche-il-fatto-non-sussiste","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/269020-verbale-di-un-pentito-a-casa-di-rinaldo-gentile-assolto-perche-il-fatto-non-sussiste\/","title":{"rendered":"Verbale di un pentito a casa di Rinaldo Gentile: assolto perch\u00e8 il fatto non sussiste"},"content":{"rendered":"<h4>La Distrettuale ha chiesto una pena carceraria di 5 anni per il reato di ricettazione. La difesa \u00e8 riuscita a dimostrare l&#8217;insussistenza dell&#8217;accusa<!--more--><\/h4>\n<p>COSENZA &#8211; Il collegio giudicante presieduto dal giudice Carpino ha assolto Rinaldo Gentile accusato di ricettazione\u00a0 perch\u00e9 il fatto non sussiste. L&#8217;imputato fu sottoposto a perquisizione il 7 luglio del 2015 rinvenendo all&#8217;interno dell&#8217;abitazione un verbale di dichiarazioni rese dal neo collaboratore Mattia Pulican\u00f2. Il verbale in questione non era un atto ufficiale ma ufficioso, non ancora firmato dalle parti e, quindi, uscito fuori dalla Procura Distrettuale abusivamente.\u00a0 Durante la requisitoria il pubblico ministero ha chiesto una pena a 5 anni di carcere, ma la difesa rappresentata dall&#8217;avvocato Cesare Badolati ha dimostrato come il castello accusatorio fosse fondato su ipotesi senza prova certa chiedendo l&#8217;assoluzione dell&#8217;imputato perch\u00e8 il fatto non sussiste<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>LA REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO<\/h2>\n<p>Prima di procedere alla requisitoria\u00a0pubblico ministero Camillo Falvo, sostituto procuratore aggiunto della Distrettuale di Catanzaro ha chiesto al Collegio giudicante l&#8217;acquisizione della copia cartacea della sentenza del Gup, il certificato penale dell\u2019imputato, nonch\u00e9 la copia della sentenza del procedimento che ritrae il profilo del collaboratore di giustizia Pulican\u00f2.<\/p>\n<p>\u00abUn processo in cui si tratta un fatto specifico abbastanza circoscritto legato all\u2019annotazione di polizia giudiziaria dell\u20198 luglio 2015 &#8211; inizia a spiegare l&#8217;accusa -. <strong>Il 7 luglio del 2015 durante una perquisizione a casa di Rinaldo Gentile fu rinvenuto all\u2019interno dell\u2019abitazione nella cristalliera del soggiorno un verbale del pentito Matteo Pulican\u00f2 che inizi\u00f2 a collaborare con la giustizia il 13 marzo del 2014<\/strong>. Gentile Rinaldo aveva nella cristalliera di casa un verbale datato 25 marzo 2014, 12 giorni dopo l\u2019inizio della collaborazione con la giustizia di Pulican\u00f2; <strong>un verbale non sottoscritto dalle parti, una copia informale e sottolineato in rosso in alcuni punti.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019imputazione mossa all\u2019odierno imputato \u00e8 quella di ricettazione<\/strong>. Sicuramente si discuter\u00e0 della qualificazione giuridica del reato perch\u00e9 l\u2019imputazione che gli viene mossa \u00e8 quella di aver ricevuto il verbale reso da Pulican\u00f2 il 25 marzo 2014, ovvero il relativo file di cui il verbale non era stampato in quanto privo di sottoscrizione e cruento del delitto di accesso abusivo al sistema informatico. <strong>Non ci sono dubbi che ci sia la condotta materiale del ritrovamento del verbale nella cristalliera di Gentile. Questo \u00e8 l\u2019elemento oggettivo.<\/strong> Vediamo come si pu\u00f2 qualificare. Viene rinvenuto a luglio 2015, e lo rende passibile di ricettazione. Si potrebbe dire che siamo oltre i 180 giorni e lo avrebbe potuto usare legittimamente, ma non \u00e8 cos\u00ec. Quello che pu\u00f2 circolare ufficialmente dagli atti di un procedimento penale \u00e8 un verbale ufficiale, stampato e firmato. Quindi \u00e8 una copia che l\u2019imputato, come nessun altro, poteva avere: quindi, provento di reato. Ma di cosa deve rispondere? 615 ter o 648 c.p.?<\/p>\n<p>Pulican\u00f2 da 15 giorni era collaboratore che ha reso dichiarazioni principalmente sulla sua estrazione criminale che proviene dalla criminalit\u00e0 organizzata di Cosenza, suddivisa tra gli zingari e gli italiani. Nel tempo quella vincente fu quella dei Lanzino, Ciciaro, Patitucci e via dicendo. Rinaldo Gentile, condannato due volte per 416 bis, facente parte dell\u2019organizzazione, Pulican\u00f2 Mattia facente parte dell\u2019organizzazione criminale. <strong>\u00c8 evidente e si capisce dalla lettura del verbale, gli interessi del Gentile facente parte dell\u2019organizzazione in posizione verticistica riportate nelle dichiarazioni di Pulican\u00f2 che stava collaborando con la giustizia.<\/strong><\/p>\n<p>Sicuramente non si pu\u00f2 configurare il reato dell\u2019articolo 615 ter; per configurare il delitto di accesso abusivo al sistema informatico, avremmo dovuto avere la prova che sia stato lui ad accedervi. Ma nei sistemi informatici, l\u2019accesso lo potrebbe commettere abusivamente un cancelliere, un pubblico ministero di altra aria di competenza, un ufficiale di polizia giudiziaria, ma non abbiamo la dimostrazione. N\u00e9 Rinaldo Gentile \u00e8 venuto a rendere dichiarazione di come abbia acquisito il verbale o che sia stato lui a compiere il fatto, ma in parallelo possiamo contestargli il reato di ricettazione perch\u00e9 abbiamo la prova che il verbale ce l\u2019aveva lui.<\/p>\n<p>Il verbale originale sequestrato a casa di Rinaldi non \u00e8 stato rinvenuto negli atti della Procura. Allora dobbiamo porci il problema di quale sia la conseguenza del mancato ritrovamento del verbale negli atti della Procura. E dobbiamo dimostrare che Rinaldo Gentile sia venuto in possesso in modo illegale del verbale rinvenuto il 7 luglio 2015. Questo lo si evince dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria e attraverso il verbale di sequestro e le annotazioni. Non vi \u00e8 un difetto di prova del fatto che in data 7 luglio 2015 Gentile fosse in possesso del verbale. \u00a0Se tutto questo \u00e8 vero ritengo che il Collegio sia in grado di affermare la penale responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato e per questo ne chiedo la condanna. Rinaldo Gentile facente parte dell\u2019organizzazione criminale italiana, riconosciuto in due diverse sentenze; Pulican\u00f2 ha fatto dichiarazioni vertenti sull\u2019organizzazione criminale di cui lui ne faceva parte; quindi l\u2019ex articolo 7 o 416 bis\u00bb<\/p>\n<p>Il pubblico ministero Falvo termina con il profilo sanzionatorio e la richiesta. \u00abC\u2019\u00e8 stata troppo leggerezza di notizie in circolazione, di notizie che devono essere segrete e non lo sono. Un fatto gravissimo che un boss abbia le dichiarazioni di un collaboratore che da 15 giorni ha iniziato a collaborare, anche se lo abbiamo accertato un anno dopo. Non si possono riconoscere attenuanti. Chiedo la condanna a 5 anni di reclusione\u00bb<\/p>\n<h2>L&#8217;ARRINGA DELLA DIFESA<\/h2>\n<p>La difesa rappresentata dall\u2019avvocato Cesare Badolati parte dalla questione giuridica in merito al reato di ricettazione. \u00abPer la dottrina il pubblico ministero ha ragione &#8211; parla Badolati-, perch\u00e9 ha cambiato parecchio, ma la Giurisprudenza non ha cambiato parere. E noi dobbiamo confrontarci con la giurisprudenza e non con la dottrina. <strong>La ricettazione non tutela gli interessi della giustizia, ma l\u2019interesse che viene tutelato \u00e8 quello del patrimoniale della persona offesa.<\/strong> Si ricollega al principio dell\u2019offesa, questo il senso della norma penale. Se l\u2019offesa che viene utilizzata dal 648 c.p. \u00e8 offesa patrimoniale: \u201cDenaro e altre cose\u201d. Un concetto patrimoniale. Qui non abbiamo la persona offesa: \u00e8 generalizzato, la collettivit\u00e0 dovrebbe essere la persona offesa, ma non \u00e8 il nostro caso. Ma non \u00e8 certo la ricettazione, che non si integra in questo caso.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il concorso di persone del reato: se abbiamo un soggetto che per arrivare ad un verbale di questo tipo che si dice ancora coperto da segreto ma era gi\u00e0 conosciuto, gi\u00e0 andato sui giornali, ma ammettiamo che fosse coperto da segreto: per forza ci deve essere l\u2019istigazione del soggetto che oggi \u00e8 imputato; la convivenza di qualcuno ci deve essere. E non credo come dice il pubblico ministero che in 12 giorni, ammesso che lo siano perch\u00e9 \u00e8 stato ritrovato dopo un anno e quindi non sappiamo in realt\u00e0 se siano 12 giorni, \u00e8 chiaro che il concetto \u00e8 precedente. E\u2019 chiaro che il reato \u00e8 altro. Infatti il pubblico ministero ha contestato il 615 ter perch\u00e9 ci sarebbe anche una forma del segreto rivelatorio istruttorio ma se ormai era conosciuto, non \u00e8 pi\u00f9 cos\u00ec grave! <strong>A mio avviso il reato di ricettazione non si integra<\/strong>. Il 648 \u00e8 indirizzato al danno patrimoniale. Si parla di denaro, la persona offesa deve essere un soggetto. <strong>Qui \u00e8 difficile che ci sia il danno della persona offesa<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019articolo 7, <strong>bisogna dimostrare il concorso ma bisogna dimostrare che Rinaldo Gentile abbia acquisito il verbale col metodo mafioso non per se stesso ma per agevolare qualcun altro<\/strong>. Ma se noi non abbiamo la prova che abbia parlato con qualcuno allora ha agevolato se stesso. E quindi abbiamo l\u2019insussistenza dell\u2019articolo 7 perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 la prova. Non dico che non possa avere parlato con qualcuno ma bisogna provarlo. Il verbale \u00e8 stato trovato in casa sua e non in casa di altri.<\/p>\n<p>In merito all\u2019accesso informatico quando si stampano le copie se ne stampano pi\u00f9 di una, come facciamo a dire che ci sia stato un accesso abusivo al sistema informatico? <strong>Io chiedo l\u2019assoluzione perch\u00e9 il fatto non sussiste<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #0000ff;\">LEGGI ANCHE<\/span><\/h2>\n<h2 class=\"entry-title single-post-title heading_post_title\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/5790\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">In casa di Gentile rinvenuto il verbale segreto con le dichiarazioni di un pentito<\/a><\/span><\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Distrettuale ha chiesto una pena carceraria di 5 anni per il reato di ricettazione. 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