{"id":108510,"date":"2019-04-14T13:30:30","date_gmt":"2019-04-14T11:30:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/debiti-di-occhiuto-non-e-esclusa-lipotesi-di-danno-erariale\/"},"modified":"2023-01-16T18:25:58","modified_gmt":"2023-01-16T17:25:58","slug":"288017-debiti-di-occhiuto-non-e-esclusa-lipotesi-di-danno-erariale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/288017-debiti-di-occhiuto-non-e-esclusa-lipotesi-di-danno-erariale\/","title":{"rendered":"Debiti di Occhiuto: &#8220;non \u00e8 esclusa l&#8217;ipotesi di danno erariale&#8221;"},"content":{"rendered":"<h4>Equitalia e Occhiuto, per i consiglieri comunali di Cosenza\u00a0c&#8217;\u00e8 il rischio che il Comune possa essere costretto dal giudice dell&#8217;esecuzione ad effettuare nuovamente il pagamento nei confronti di Equitalia<br \/>\n<!--more--><strong><br \/>\n<\/strong><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">COSENZA \u00abAnche la Corte d&#8217;Appello di Catanzaro si \u00e8 pronunciata nei giorni scorsi in senso favorevole all&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza del credito del debitore Mario Occhiuto nei confronti del Comune di Cosenza per ogni anno in cui il debitore esecutato ha rivestito la carica di sindaco a decorrere dalla data di notifica del pignoramento. Ora cosa accadr\u00e0? Il Comune ha accantonato o meno queste somme? Se s\u00ec, in che misura?\u00bb.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">A chiederselo sono i consiglieri comunali di Cosenza, Carlo Guccione, Damiano Covelli, Enrico Morcavallo, Bianca Rende, Alessandra Mauro, Francesca Cassano, Anna Fabiano, che hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Pierluigi Caputo e al segretario generale del Comune, Alfonso Rende.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00abIl Comune prenda atto di quanto sentenziato ora anche dalla Corte d&#8217;Appello. Il rischio \u00e8 che il Comune \u2013 scrivono i consiglieri &#8211; possa essere costretto dal giudice dell&#8217;esecuzione ad effettuare nuovamente il pagamento nei confronti di Equitalia con la necessit\u00e0 di dare copertura alla spesa previo riconoscimento del debito fuori bilancio (derivante da ordinanza di assegnazione). In questa eventuale ipotesi non \u00e8 esclusa la configurabilit\u00e0 di una ipotesi di\u00a0<strong>danno erariale<\/strong>\u00a0in capo al soggetto che ha violato il divieto di atti di disposizione. Altres\u00ec occorre sottolineare che il Comune, dal giorno in cui gli \u00e8 stato notificato il pignoramento, \u00e8 soggetto agli obblighi che la legge impone al custode e non pu\u00f2 disporre delle cose o somme da lui dovute se non per ordine del giudice. A tale obbligo si correla l&#8217;articolo 388 bis del codice penale il quale punisce con la reclusione fino a sei mesi &#8220;chiunque avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento &#8230; per colpa ne cagiona la dispersione ovvero ne agevola la sottrazione&#8221;\u00bb.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00ab\u00c8 stata confermata sostanzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza lo scorso gennaio 2018.\u00a0 Ma vi \u00e8 di pi\u00f9. Se \u00e8 vero, come \u00e8 vero, che il giudizio di accertamento dell&#8217;obbligo del terzo \u2013 specificano i\u00a0 consiglieri nella lettera &#8211; \u00e8 finalizzato esclusivamente alla verifica della sussistenza e dell&#8217;entit\u00e0 del credito pignorato e che tutte le questioni che attengono alla pignorabilit\u00e0 dei beni vanno proposte dal debitore esecutato con il giudizio di opposizione all&#8217;esecuzione, ex articolo 615 c.p.c., \u00e8 anche vero che la mancata proposizione dell&#8217;appello da parte di Occhiuto ha fatto s\u00ec che la sentenza di primo grado passasse in giudicato sulla parte che stabilisce la pignorabilit\u00e0 senza limite dell&#8217;indennit\u00e0 di sindaco. Pertanto, una nuova opposizione, ex articolo 615, sull&#8217;aspetto indicato comporterebbe la violazione del principio del ne bis in idem (nessun giudice si pu\u00f2 pronunciare un&#8217;altra volta su quel diritto sul quale c&#8217;\u00e8 stata una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami)\u00bb.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Ecco cosa \u00e8 accaduto nel dettaglio:<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00abIl Comune di Cosenza \u2013 cos\u00ec come \u00e8 scritto nella sentenza di primo grado \u2013 ha richiamato una dichiarazione depositata in altra procedura, sostenendo che il pignoramento presso terzi ricevuto non sia applicabile al caso di specie atteso che l&#8217;indennit\u00e0 di carica non pu\u00f2 essere soggetta a pignoramento.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Su richiesta di Equitalia, il Tribunale di Cosenza ha sospeso la procedura esecutiva e ha fissato il termine per l&#8217;inizio del giudizio di accertamento dell&#8217;obbligo del terzo, vale a dire accertare l&#8217;esistenza e l&#8217;entit\u00e0 del credito di Mario Occhiuto nei confronti del Comune (terzo pignorato). Equitalia chiedeva altres\u00ec di accertare e dichiarare la piena pignorabilit\u00e0 dell&#8217;indennit\u00e0 di carica spettante al debitore in qualit\u00e0 di sindaco del Comune di Cosenza. Ma Comune e sindaco non si sono costituiti in giudizio e pertanto il Tribunale ne dichiarava la contumacia.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Avverso la pronuncia del giudice del Tribunale, il Comune ha proposto appello alla Corte di Appello di Catanzaro, eccependo l&#8217;erroneit\u00e0 della sentenza nella parte in cui ha ritenuto pignorabile senza limiti l&#8217;indennit\u00e0 di sindaco e l&#8217;erroneit\u00e0 della somma annua dovuta al sindaco. Mario Occhiuto non solo non ha proposto appello ma neanche si \u00e8 costituito in giudizio. Equitalia invece ha rassegnato le proprie difese sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si legge nella sentenza \u2013 spiegano i consiglieri Guccione, Covelli, Morcavallo, Rende, Mauro, Fabiano e Cassano &#8211; \u00a0che il Comune di Cosenza non \u00e8 legittimato a far valere l&#8217;impignorabilit\u00e0 dei beni, essendo tale questione relativa al rapporto tra Equitalia e Occhiuto al quale spettano i rimedi di opposizione previsti dalla legge. Continua la Corte nel dichiarare cos\u00ec il vizio di legittimazione passiva del Comune, la contumacia del sindaco e il passaggio in giudicato della sentenza in primo grado sulla parte che stabilisce la pignorabilit\u00e0 dell&#8217;indennit\u00e0 del sindaco senza limiti. Qualora Occhiuto decidesse di proporre una nuova opposizione, ex articolo 615 c.p.c., nella parte riguardante la pignorabilit\u00e0 o meno della sua indennit\u00e0, potrebbe comportare la violazione del principio del ne bis in idem.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Perch\u00e9 Occhiuto non si \u00e8 costituito e l&#8217;ha fatto solo il Comune? Non costituendosi \u00e8 passata in giudicato la parte riguardante la pignorabilit\u00e0 dell&#8217;indennit\u00e0 del sindaco. E ora non pu\u00f2 pi\u00f9 opporsi\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #0000ff;\">LEGGI ANCHE<\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>https:\/\/quicosenza.it\/news\/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza\/cosenza\/287723-debiti-di-occhiuto-guccione-informi-i-cittadini-devono-sapere-la-verita<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>https:\/\/quicosenza.it\/news\/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza\/cosenza\/287790-lufficio-legale-il-comune-di-cosenza-non-paghera-i-debiti-del-sindaco-e-mai-lo-fara<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Equitalia e Occhiuto, per i consiglieri comunali di Cosenza\u00a0c&#8217;\u00e8 il rischio che il Comune possa essere costretto dal giudice dell&#8217;esecuzione ad effettuare nuovamente il pagamento nei confronti di Equitalia<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":108511,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-108510","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cosenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=108510"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108510\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/108511"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=108510"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=108510"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=108510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}