{"id":110355,"date":"2019-05-25T18:41:03","date_gmt":"2019-05-25T16:41:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/guida-sotto-leffetto-di-alcol-e-droga-ma-viene-assolto-perche-il-fatto-non-sussiste\/"},"modified":"2023-01-16T18:28:01","modified_gmt":"2023-01-16T17:28:01","slug":"294732-guida-sotto-leffetto-di-alcol-e-droga-ma-viene-assolto-perche-il-fatto-non-sussiste","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/294732-guida-sotto-leffetto-di-alcol-e-droga-ma-viene-assolto-perche-il-fatto-non-sussiste\/","title":{"rendered":"Guida sotto l&#8217;effetto di alcol e droga, ma viene assolto perch\u00e8 il fatto non sussiste"},"content":{"rendered":"<h4>La difesa dell&#8217;imputato smonta il castello accusatorio con una sentenza della Cassazione che rende nulli gli accertamenti tecnici per omessa richiesta di consenso all&#8217;automobilista<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSENZA &#8211; Se la difesa dell&#8217;imputato non avesse portato all&#8217;attenzione del giudice l'&#8221;errore&#8221;, creando anche un precedente in campo giuridico, il giovane 41enne reo di essersi messo alla guida della propria autovettura sotto l&#8217;effetto di alcol e droga non l&#8217;avrebbe di certo scampata. Un errore delle forze dell&#8217;ordine che la sera del 10 ottobre del 2017 rilevarono l&#8217;incidente avvenuto sulla strada provinciale 217 dove il 41enne fin\u00ec la sua corsa schiantandosi contro un guardrail. Infatti l&#8217;accusa mossa contro l&#8217;automobilista \u00e8 per essersi messo alla guida del veicolo Alfa Romeo in &#8220;stato di ebbrezza con tasso alcolemico 2,20 g\/l ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all&#8217;assunzione di cocaina e cannabinoidi, provocando un incidente, schiantandosi contro il guardrail sulla Strada Provinciale 217&#8221;. A questo \u00e8 da aggiungere l&#8217;aggravante comma 7 stato di ebbrezza, in quanto l&#8217;incidente accadde dopo le 22 e prima delle 7 del mattino<\/p>\n<p>La tesi della difesa, rappresentata\u00a0 dall&#8217;avvocato Francesco Acciardi del foro di Cosenza, \u00e8 stata accolta in pieno dal giudice che ha assolto l&#8217;imputato perch\u00e8 il fatto non sussiste. Una ricostruzione temporale dei fatti che non lascia spazio ad alcun dubbio, avvalorata dalla sentenza di Cassazione Sezioni Unite con cui diviene nulla la prova acquista senza consenso da parte dell&#8217;imputato.<\/p>\n<h2>I FATTI<\/h2>\n<p>il 41enne rimane coinvolto in un incidente autonomo, dove fortunatamente non coinvolge altre vetture, n\u00e8 persone e finisce schiantandosi contro un guardrail alle porte di Cosenza. Giunge una pattuglia delle forze dell&#8217;ordine e allertano i sanitari del 118. Il giovane viene trasferito in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le forze dell&#8217;ordine rimangono sul posto per effettuare i rilievi. In ospedale al 41enne viene riscontrato un trauma cranico ed escoriazioni giudicate guaribili in 7 giorni. Le forze dell&#8217;ordine intervenute sul luogo dell&#8217;incidente, telefonicamente anticipano ai sanitari la richiesta di eseguire esami di laboratorio per rintracciare eventuali presenza di sostanze stupefacenti oppure uso di alcol alla guida. Intorno all&#8217;una e venti di notte la pattuglia si reca al Pronto soccorso per accertare lo stato di salute dell&#8217;uomo e formalizzare la precedente richiesta verbale, effettuata telefonicamente, degli accertamenti sanitari per la verifica di assunzione di droga e\/o alcol.<\/p>\n<p>Gli accertamenti tecnici sono stati effettuati 13 minuti dopo avere formalizzato nero su bianco la richiesta ai sanitari senza che, in quel lasso di tempo fosse stato chiesto il consenso all&#8217;imputato. Ed \u00e8 proprio su questo punto che la difesa dell&#8217;imputato porta all&#8217;attenzione del Tribunale anche una sentenza di Corte di Cassazione sezione Unite,\u00a0 riguardante l&#8217;accertamento tecnico irripetibile del prelievo delle analisi ematiche: &#8220;l&#8217;individuo pu\u00f2 essere accompagnato in ospedale\u00a0 ma prima deve essere chiesto il consenso se vuole essere assistito oppure no. Il consenso non \u00e8 altro che la presenza del difensore di fiducia o in assenza quello d&#8217;ufficio&#8221;. La pattuglia delle forze dell&#8217;ordine, nel caso specifico, non hanno emesso avviso per far s\u00ec che il giovane potesse avvalersi di un legale.<\/p>\n<p>Le analisi hanno evidenziato la positivit\u00e0 al tasso alcolemico con un 2,20 g\/l e all&#8217;assunzione delle droghe, cannabinoide e cocaina. L&#8217;errore commesso \u00e8 stato riscontrato nella modalit\u00e0 di esecuzione degli accertamenti tecnici irripetibili, ossia i prelievi per rintracciare le sostanze alcoliche e dopanti nel sangue. Se vengono effettuati all&#8217;interno del protocollo sanitario di cura alla persona non \u00e8 necessario l&#8217;avviso all&#8217;interessato di sottoporsi all&#8217;esame. Se invece finalizzati come mezzo di ricerca per indizi di reit\u00e0, ossia di prova di colpevolezza, e&#8217; necessario fare esprimere il consenso all&#8217;indagato. In questo caso il consenso \u00e8 stato chiesto dopo l&#8217;avere eseguito il prelievo ematico. Il protocollo sanitario non aveva richiesto il prelievo ematico in quanto l&#8217;imputato aveva riportato un trauma cranico e delle escoriazioni. Quindi era un soggetto da sottoporre ad una eventuale tac. Per cui avendo effettuato accertamenti con un omesso avviso, sono risultati nulli, venendo a mancare cos\u00ec la prova del fatto.\u00a0Il giudice ha dovuto assolvere l&#8217;imputato perch\u00e8 il fatto non sussiste<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La difesa dell&#8217;imputato smonta il castello accusatorio con una sentenza della Cassazione che rende nulli gli accertamenti tecnici per omessa richiesta di consenso all&#8217;automobilista<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":110356,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-110355","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cosenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/110355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=110355"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/110355\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/110356"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=110355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=110355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=110355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}