{"id":111908,"date":"2019-06-27T13:24:01","date_gmt":"2019-06-27T11:24:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/e-accusato-di-aver-rubato-energia-elettrica-ma-non-lo-sa-ruffolo-assolto-con-formula-piena\/"},"modified":"2023-01-16T18:29:46","modified_gmt":"2023-01-16T17:29:46","slug":"300615-e-accusato-di-aver-rubato-energia-elettrica-ma-non-lo-sa-ruffolo-assolto-con-formula-piena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/300615-e-accusato-di-aver-rubato-energia-elettrica-ma-non-lo-sa-ruffolo-assolto-con-formula-piena\/","title":{"rendered":"E&#8217; accusato di aver rubato energia elettrica ma non lo sa: Ruffolo assolto con formula piena"},"content":{"rendered":"<h4>Si celebra il processo, ma l&#8217;imputato non sa neanche di avere commesso il reato e viene condannato ad un anno e sei mesi di reclusione. Sar\u00e0 la difesa a renderlo nuovamente un uomo libero e a restituirgli la dignit\u00e0 e l&#8217;onest\u00e0<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSENZA &#8211; E\u2019 una vicenda davvero particolare quella che ha visto l&#8217;assoluzione di Ruffolo Antonio, 57enne camionista originario di Marano Marchesato, dopo una vera e propria battaglia legale, in Corte di Appello di Catanzaro (Prima Sezione Penale, Presidente Giancarlo Bianchi) dall\u2019<strong>accusa di aver rubato, nel 2008, energia elettrica presso un locale commerciale di Amantea<\/strong>. Ruffolo, difeso dall&#8217;avvocato Antonella Rizzuto, \u00e8 stato assolto con formula piena \u201cper non aver commesso il fatto\u201d. Il 5 novembre 2013, era stato condannato dal Tribunale Penale di Paola alla pena un anno e sei mesi di reclusione, con sentenza emessa all\u2019esito di un processo celebrato in assenza dell\u2019imputato che, decorsi i termini di legge, era stata dichiarata irrevocabile e, dunque, esecutiva.<\/p>\n<h2>BUSSANO ALLA PORTA: SEI STATO CONDANNATO AL CARCERE<\/h2>\n<p>Ragion per cui Ruffolo nell\u2019ottobre del 2014 si era visto recapitare un ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione del medesimo, nel quale veniva avvertito che aveva solo 30 giorni di tempo per richiedere la concessione di una misura alternativa alla detenzione, in mancanza della quale sarebbe stata eseguita, appunto, la pena della reclusione in carcere per la durata di 1 anno e 6 mesi cos\u00ec come disposta in sentenza. Ruffolo si affid\u00f2 alla difesa dell\u2019avvocato Antonella Rizzuto del Foro di Cosenza, specializzata in diritto penale e carcerario, la quale, assunta la difesa dell\u2019uomo, per prima cosa blocc\u00f2 l\u2019esecuzione della pena con una apposita istanza, diretta alla Procura della Repubblica di Paola Ufficio Esecuzione Penale, avente ad oggetto la concessione dell\u2019affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, quella della detenzione domiciliare. A quel punto bisognava solo attendere che il competente Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro fissasse l\u2019udienza per decidere sulla concessione, o meno, di misura alternativa alla detenzione.<\/p>\n<h2>NESSUN AVVOCATO D&#8217;UFFICIO CONTATTO&#8217; L&#8217;IMPUTATO<\/h2>\n<p>Nel corso del colloquio con il difensore, tuttavia, Ruffolo <strong>precis\u00f2 subito di non avere mai avuto alcuna conoscenza di un procedimento penale celebrato a suo carico, di non essere mai stato contattato da alcun altro avvocato in merito alla vicenda oggetto dello stesso e di non avere mai ricevuto alcun avviso dal Tribunale.<\/strong> La sincera convinzione espressa dal proprio assistito in ordine alla mancata conoscenza del processo nonch\u00e9 alla completa estraneit\u00e0 rispetto ai fatti allo stesso contestati, determin\u00f2 quindi l\u2019avvocato Antonella Rizzuto a recarsi subito personalmente anche presso il Tribunale di Paola per chiedere la visione della sentenza di condanna dichiarata irrevocabile e degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. A quel punto il difensore scopr\u00ec come, a prescindere dalla ritualit\u00e0 formale degli atti di notifica succedutisi nel tempo, fosse effettivamente da escludere che l\u2019imputato avesse avuto conoscenza del procedimento a suo carico e della sentenza di condanna, dal momento che non risultava che lo stesso avesse mai avuto alcun rapporto con il difensore d\u2019ufficio nominato sin dalla conclusione delle indagini a suo carico, il quale non risultava essere mai stato presente alle udienze di celebrazione del processo (svolto con il patrocinio di avvocati prontamente reperibili nominati d\u2019ufficio) e, per di pi\u00f9, aveva ricevuto anche la notifica della sentenza come difensore erroneamente indicato \u201cdi fiducia\u201d senza informare in alcun modo il condannato.<\/p>\n<h2>LA SCELTA DELLA DIFESA, SI APRE LA STRADA VERSO L&#8217;ASSOLUZIONE<\/h2>\n<p>Stando cos\u00ec le cose, risultava chiaro come Ruffolo, n\u00e9 aveva potuto difendersi presenziando al processo a suo carico e concordando un\u2019adeguata linea difensiva, n\u00e9 tanto meno aveva potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa proponendo impugnazione della sentenza di condanna, ormai divenuta esecutiva. Senza alcuna esitazione, il legale Antonella Rizzuto si determinava cos\u00ec ad avanzare anche richiesta di procedimento di esecuzione avente ad oggetto specifica \u201cquestione sul titolo esecutivo\u201d, risultando evidente che la sentenza emessa a carico del proprio assistito fosse stata erroneamente divenuta irrevocabile e che, pertanto, lo stesso dovesse essere rimesso nei termini per proporre appello. Vi \u00e8 da dire, per\u00f2, che tale richiesta veniva proposta ormai nelle more della decisione sull\u2019istanza di misura alternativa alla detenzione, per cui da quel momento iniziarono anche una serie di doverose richieste di rinvio della trattazione del procedimento avanzate al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro e motivate proprio sul presupposto che, contestualmente, pendeva un procedimento di esecuzione per contestata efficacia del titolo esecutivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_300624\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-300624\" class=\"wp-image-300624\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/4e5dbc59-a706-452a-bfab-8059a32fe36d-1.jpg\" alt=\"\" width=\"336\" height=\"448\" title=\"\"><p id=\"caption-attachment-300624\" class=\"wp-caption-text\">L&#8217;avvocato penalista Antonella Rizzuto<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>LA CASSAZIONE ANNULLA L&#8217;ORDINANZA<\/h2>\n<p>A parere dell\u2019Avvocato Rizzuto, infatti, il procedimento di sorveglianza nell\u2019interesse del Ruffolo non poteva assolutamente essere trattato prima della decisione sull\u2019istanza di rimessione in termini, poich\u00e9 in tal caso sarebbe stata resa ingiustamente eseguibile la pena comminata al proprio assistito. Tanto pi\u00f9 che lo stesso aveva richiesto un procedimento di esecuzione proprio perch\u00e9 non aveva avuto conoscenza effettiva del procedimento, non vi si era sottratto volontariamente n\u00e9 aveva rinunciato volontariamente a proporre impugnazione avverso la sentenza ormai irrevocabile. Ebbene, il procedimento di esecuzione richiesto si concluse, in prima battuta, il 21 aprile 2017 allorquando il Tribunale di Paola, adito in funzione di giudice dell\u2019esecuzione, dichiar\u00f2 \u201cinammissibile la richiesta di restituzione nel termine formulata nell\u2019interesse di Ruffolo Antonio\u201d.<\/p>\n<p>Tanto determin\u00f2 il legale del Ruffolo a portare la questione al vaglio della Suprema Corte di Cassazione denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale poich\u00e9 il giudice dell\u2019esecuzione, lungi dal soffermarsi e pronunciarsi prima di tutto sulla validit\u00e0 o meno del titolo esecutivo, aveva valutato solo l\u2019esistenza dei presupposti e delle condizioni per la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., dando unicamente conto dei motivi per cui ha ritenuto la stessa inammissibile poich\u00e9, a suo dire, tardiva. Il giudice dell\u2019esecuzione, in sostanza, aveva letteralmente confuso la questione sul titolo esecutivo con la restituzione nel termine e per tale motivo la Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, in accoglimento del ricorso (proposto con il patrocinio dell\u2019avvocato cassazionista Pietro Sammarco del foro di Cosenza), con sentenza del 24 Novembre 2017 annull\u00f2 l\u2019ordinanza impugnata rispedendo gli atti al Tribunale di Paola perch\u00e9 provvedesse ad un nuovo esame delle richieste avanzate nell\u2019interesse di Ruffolo Antonio.<\/p>\n<h2>INESECUTIVITA&#8217; DELLA SENTENZA<\/h2>\n<p>In tutto questo, la condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione comminata nel 2013 a carico e all\u2019insaputa del Ruffolo diventava ogni giorno pi\u00f9 vicina, aumentando cos\u00ec anche le preoccupazioni dell\u2019uomo di non poter mantenere l\u2019occupazione lavorativa di camionista (peraltro incompatibile con prescrizioni limitative della libert\u00e0) nel caso in cui si fosse dovuto assentare dal posto di lavoro per la durata della pena stabilita in sentenza, nonostante i numerosi rinvii concessi dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che, per verit\u00e0, non ha mancato di dimostrare interesse e \u201ccomprensione\u201d dinanzi alle motivazioni e agli aggiornamenti sulla vicenda Ruffolo, puntualmente esposti dall\u2019avvocato Rizzuto. Sta di fatto che, finalmente, con provvedimento del 9 Gennaio 2018, il Tribunale Penale di Paola in funzione di giudice dell\u2019esecuzione, in accoglimento dell\u2019istanza avanzata in favore di Ruffolo, <strong>veniva dichiarata l\u2019inesecutivit\u00e0 della sentenza emessa il 5 Novembre 2013 dal Tribunale di Paola, rimettendo lo stesso nei termini per proporre appello<\/strong>, che infatti veniva proposto dall\u2019avvocato Rizzuto nei termini di legge.<\/p>\n<p>Dinanzi a tale evenienza, il 5 Luglio 2018 il Tribunale di Sorveglianza dichiarava il non luogo a provvedere sull\u2019esecuzione della pena, essendo venuto meno in titolo in esecuzione. Il 24 Giugno u.s. \u00e8 stato cos\u00ec celebrato il giudizio di secondo grado nei confronti dell\u2019imputato Ruffolo Antonio, nel corso del quale l\u2019Avvocato Rizzuto non ha mancato di evidenziare la grossolanit\u00e0 con cui era stata dichiarata irrevocabile la sentenza emessa a carico del proprio assistito, del tutto pari a quella dimostrata dal giudice di prime cure per ritenere provata la responsabilit\u00e0 penale dello stesso in ordine al grave delitto ascritto. Ovviamente, <strong>l\u2019estraneit\u00e0 del Ruffolo rispetto ai fatti contestati \u00e8 emersa in tutta la sua evidenza nel corso del giudizio di secondo grado, tanto che la Corte di Appello, accogliendo le argomentazioni difensive esposte, ha riformato la sentenza impugnata mandando assolto l\u2019imputato dal delitto allo stesso ascritto per non aver commesso il fatto<\/strong>, con ci\u00f2 ponendo fine alle tribolazioni di Ruffolo che, nel corso di questi ultimi lunghi anni vissuti in uno stato di vera e propria preoccupazione, si era visto pesare sempre di pi\u00f9 come macigno <strong>l\u2019ingiusta pena di 1 anno e 6 mesi di carcere<\/strong>. Ci\u00f2 a dimostrazione di come, purtroppo, a volte imputati privi di difensore di fiducia siano trattati come \u201cimputati di serie B\u201d e di come, comunque, non bisogna mai arrendersi per far valere la propria innocenza. <strong>Pienamente soddisfatta l\u2019Avvocato Antonella Rizzuto che ha portato avanti fino in fondo questa battaglia legale.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si celebra il processo, ma l&#8217;imputato non sa neanche di avere commesso il reato e viene condannato ad un anno e sei mesi di reclusione. 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