{"id":112675,"date":"2019-07-11T17:15:21","date_gmt":"2019-07-11T15:15:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/lavoro-ecologia-oggi-la-moglie-di-perna-vince-il-tribunale-ordina-di-riassumerla\/"},"modified":"2023-01-16T18:30:37","modified_gmt":"2023-01-16T17:30:37","slug":"303028-lavoro-ecologia-oggi-la-moglie-di-perna-vince-il-tribunale-ordina-di-riassumerla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/303028-lavoro-ecologia-oggi-la-moglie-di-perna-vince-il-tribunale-ordina-di-riassumerla\/","title":{"rendered":"Lavoro, Ecologia Oggi: La moglie di Perna vince, il Tribunale ordina di riassumerla"},"content":{"rendered":"<h4>Una causa durata cinque anni in cui i legali della donna hanno dimostrato <strong>l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019operato della ditta<\/strong> nell\u2019averla impiegata con mansioni diverse da quelle previste dal contratto<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSENZA &#8211; Finalmente si \u00e8 conclusa un\u2019aspra battaglia legale celebratasi dinanzi il Tribunale di Cosenza \u2013 Sezione Lavoro e Previdenza \u2013 nella quale la Signora Chiappetta Francesca, rappresentata e difesa dagli <strong>avvocati Francesco Clausi e Francesca De Marco<\/strong>, entrambi del Foro di Cosenza, ha proposto impugnativa avverso il provvedimento di <strong>recesso dal contratto di apprendistato professionalizzante e trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante in rapporto di lavoro a tempo indeterminato<\/strong> subito da parte della sua datrice, Ecologia Oggi Spa.<\/p>\n<h2>I FATTI<\/h2>\n<p>Chiappetta Francesca veniva assunta, con contratto sottoscritto in data 23.04.2010, con decorrenza dal 27.04.2010, alle dipendenze di Ecologia Oggi SPA con Contratto di Apprendistato Professionalizzante della durata di 36 mesi. Tale contratto era finalizzato all\u2019acquisizione, da parte di Chiappetta, della qualifica professionale di \u201cOperatore Ecologico\u201d. Gi\u00e0 dalla data di assunzione la ricorrente veniva inquadrata al livello 2B previsto dal Ccnl applicato Igiene Ambientale; Che, suddetto inquadramento, \u00e8 difforme dalle previsioni della contrattazione collettiva che prevede per il primo periodo di 12 mesi di formazione l\u2019inquadramento al livello 1 e per i successivi 24 mesi il livello 2B.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 di detta assunzione Chiappetta veniva assegnata alla Sede Operativa della Societ\u00e0 resistente in Cosenza, Localit\u00e0 Macchiabella. L\u2019orario lavorativo della dipendente era pari a 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni. L\u2019assunzione era finalizzata all\u2019acquisizione della qualifica di Operatore Ecologico. Come tutor aziendale, ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi e lavorativi, alla ricorrente veniva assegnata Rosanna Adduci dipendente di Ecologia Oggi con 13 anni (all\u2019epoca della stipula del contratto) di anzianit\u00e0 di servizio. Mai veniva svolta attivit\u00e0 formativa volta all\u2019acquisizione delle competenze richieste dal contratto di apprendistato sottoscritto tra le parti.<\/p>\n<p>Nonostante l\u2019assunzione con il succitato contratto fosse finalizzata all\u2019acquisizione, da parte dell\u2019odierna ricorrente, della qualifica professionale di Operatore Ecologico <strong>Chiappetta svolgeva, all\u2019interno del contesto aziendale, ben altre mansioni<\/strong>. Difatti, gi\u00e0 dalla data di inizio del rapporto lavorativo, la dipendente lavorava negli uffici della Sede Operativa di Cosenza occupandosi della <strong>compilazione dei formulari di scarico dei prodotti giornalmente utilizzati in azienda.<\/strong> Inoltre, la stessa si occupava della <strong>gestione dell\u2019attivit\u00e0 di archivio<\/strong> oltre ad occuparsi delle<strong> fotocopie<\/strong>. Tra le altre attivit\u00e0 svolte, Chiappetta si occupava del montaggio dei<strong> kit per la raccolta dei farmaci<\/strong>. Nel corso del periodo di attivit\u00e0 alle dipendenze di Ecologia Oggi la ricorrente si occupava della <strong>consegna degli Ecobox<\/strong> per la raccolta differenziata oltre che ad effettuare attivit\u00e0 informativa presso Enti e scuole del territorio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_303034\" style=\"width: 409px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-303034\" class=\"wp-image-303034\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/66458902_2427291047328872_6354341919010586624_n.jpg\" alt=\"\" width=\"399\" height=\"403\" title=\"\"><p id=\"caption-attachment-303034\" class=\"wp-caption-text\">L&#8217;avvocato Francesco Clausi<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_303035\" style=\"width: 411px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-303035\" class=\"wp-image-303035\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/66474586_2309466415938084_6609892331388665856_n.jpg\" alt=\"\" width=\"401\" height=\"412\" title=\"\"><p id=\"caption-attachment-303035\" class=\"wp-caption-text\">L&#8217;avvocato Francesca De Marco<\/p><\/div>\n<h2><\/h2>\n<h2>NESSUNA PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO, NESSUNA ASSUNZIONE<\/h2>\n<p>Vista la durata dei periodi di astensione sia obbligatori che facoltativi per maternit\u00e0, il contratto di apprendistato professionalizzante subiva una proroga. <strong>Alla scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante, l\u2019azienda non comunicava alcuna proroga del medesimo contratto<\/strong>. Considerando la durate dei suddetti periodi di astensione, la proroga al contratto supera abbondantemente la somma di detti periodi. E\u2019 evidente, alla luce dell\u2019evolversi degli eventi, come il recesso dal contratto di apprendistato professionalizzante comunicato dall\u2019azienda datrice di lavoro in data 08 agosto 2014 con comunicazione Prot. 1679\/2014, palesemente illegittimo, abbia pregiudicato i diritti della lavoratrice che si \u00e8 vista <strong>privare del legittimo diritto a continuare a prestare la propria opera alle dipendenze di Ecologia Oggi<\/strong>.<\/p>\n<p>Una volta superato il periodo contrattualmente e normativamente previsto, il Contratto di Apprendistato Professionalizzante doveva trasformarsi in Contratto di Lavoro a Tempo Indeterminato. Inoltre, \u00e8 evidente l\u2019illegittimit\u00e0 della condotta posta in essere dalla ditta resistente per aver impiegato la lavoratrice, durante il periodo di apprendistato, in mansioni totalmente difformi da quelle per cui era stata assunta. Con comunicazione del 16.09.2014, Chiappetta per tramite dell\u2019organizzazione sindacale chiedeva l\u2019intervento della DTL di Cosenza in quanto si riteneva danneggiata dalla decisione assunta da Ecologia Oggi. <strong>In attesa di un intervento della DTL, Chiappetta si vede costretta a chiamare in causa l&#8217;azienda.<\/strong><\/p>\n<h2>LA TENACIA DEI LEGALI, CINQUE ANNI DI LOTTA E UN POSTO DI LAVORO RITROVATO<\/h2>\n<p>La tenacia degli avvocati <strong>Francesco Clausi e Francesca De Marco <\/strong>ha portato a vincere la causa cavillosa. Cinque anni in cui i legali di Chiappetta hanno dovuto spulciare il codice e verificare, accertare e ricostruire la vicenda della dipendente portando davanti al giudice, carte alla mano, <strong>l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019operato della ditta<\/strong> resistente nell\u2019aver impiegato Chiappetta con mansioni diverse a quelle previste dal Contratto e per cui doveva essere formata. Inoltre hanno dimostrato <strong>l\u2019illegittimit\u00e0 della procedura seguita da Ecologia Oggi al fine di recedere dal contratto con la lavoratrice<\/strong> che, giocoforza, \u00e8 stata costretta a presentare ricorso. E dopo ben cinque anni di battaglie legali il Tribunale cosentino ha emesso la sentenza n. 1250 nella quale Chiappetta ne usciva vittoriosa riscattando cos\u00ec il suo onore e la sua credibilit\u00e0 come donna e come lavoratrice. In particolare <strong>il Tribunale ha riconosciuto pienamente fondata la domanda<\/strong> di Chiappetta ed ha disposto <strong>l\u2019immediata reintegra della stessa sul posto di lavoro<\/strong>, <strong>ha condannato Ecologia Oggi S.p.a. al pagamento<\/strong> in favore di essa Chiappetta <strong>di una indennit\u00e0 risarcitoria pari a 12 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale,<\/strong> oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge nonch\u00e9 al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del recesso maggiorati degli interessi nella misura legale.<\/p>\n<p>Una vittoria quella conquistata dai legali di Chiappetta che d\u00e0 speranza a tutti i lavoratori vessati e che far\u00e0 giurisprudenza anche nei giudizi da qui a venire.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una causa durata cinque anni in cui i legali della donna hanno dimostrato l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019operato della ditta nell\u2019averla impiegata con mansioni diverse da quelle previste dal contratto<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":112676,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-112675","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cosenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/112675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=112675"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/112675\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/112676"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=112675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=112675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=112675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}