{"id":124071,"date":"2020-02-05T16:14:33","date_gmt":"2020-02-05T15:14:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/tariffe-a-28-giorni-il-consiglio-di-stato-scelta-sleale-si-ai-rimborsi-automatici-di-massa\/"},"modified":"2023-01-16T17:52:27","modified_gmt":"2023-01-16T16:52:27","slug":"338405-tariffe-a-28-giorni-il-consiglio-di-stato-scelta-sleale-si-ai-rimborsi-automatici-di-massa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/338405-tariffe-a-28-giorni-il-consiglio-di-stato-scelta-sleale-si-ai-rimborsi-automatici-di-massa\/","title":{"rendered":"Tariffe a 28 giorni, il Consiglio di Stato &#8220;scelta sleale. Si ai rimborsi automatici di massa&#8221;"},"content":{"rendered":"<h4>Depositata la sentenza con cui il Consiglio di Stato rigetta ricorso degli operatori e conferma l&#8217;obbligo all&#8217;indennizzo degli utenti. Il Consiglio di Stato nel respingere il ricorso di Vodafone, si sofferma sulla correttezza degli indennizzi automatici disposti dall\u2019Agcom<!--more--><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato ha pubblicato il testo della sentenza (n. 00879\/2020) con cui<strong> rigetta i ricorsi delle compagnie telefoniche per la nota vicenda delle bollette a 28 giorni<\/strong>, conferma l\u2019obbligo di indennizzo in favore degli utenti e accoglie le tesi del Codacons, che era intervenuto in giudizio a tutela dei diritti dei consumatori.<br \/>\nNello specifico la VI sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso promosso da Vodafone contro la sentenza del Tar Lazio che da un lato annullava la sanzione da 1,1 milioni di euro disposta a dicembre 2017 dall\u2019Agcom verso la societ\u00e0 (per non essersi adeguata all\u2019obbligo di fatturazione mensile), rit<strong>enendo come si dovesse applicare il precedente sistema sanzionatorio, dall\u2019altro confermava per\u00f2 l\u2019obbligo di ristoro in favore degli utenti deciso dalla stessa Agcom<\/strong>.<\/p>\n<p>I giudici del Consiglio di Stato (Presidente Giancarlo Montedoro e relatore Silvestro Maria Russo) nel rigettare punto per punto i motivi di ricorso di Vodafone, <strong>bacchettano le compagnie telefoniche definendo \u201ceccentrica\u201d e \u201csleale\u201d la scelta di ricorrere alle fatturazioni a 28 giorni<\/strong>. Si legge nel testo della sentenza:<br \/>\n<em>\u201cdefinire come eccentrica la scelta, in apparenza ex abrupto ed in realt\u00e0 dissimulativa d\u2019un aumento tariffario, della cadenza a 28 giorni, non solo \u00e8 la ragione che mosse la citata delibera n. 121, ma evidenzia i due aspetti eversivi di tal scelta dal sistema: 1) il richiamo a una cadenza temporale estranea, se non contraria agli usi commerciali inveterati ab immemorabili; 2) il tentativo di detti operatori di forzare il sistema dell\u2019autonomia tariffaria eludendo gli obblighi di cui all\u2019art. 70, co. 4, II per. ed all\u2019art. 71, co. 1 CCE per dissimulare l\u2019aumento tariffario e renderlo poco o nient\u2019affatto intelligibile ai consumatori, in contrario avviso alla regola di trasparenza stabilita ai fini dell\u2019esatta definizione delle regole del rapporto e della comparabilit\u00e0 di esse con quelle di altri operatori, non a caso tutti d\u2019accordo sul punto [\u2026]<\/em><\/p>\n<p><em>Ma quel che qui rileva \u00e8 che essa s\u2019appalesa sleale, non solo perch\u00e9 indusse l\u2019utente, grazie all\u2019apparente piccolo scarto tra 28 giorni e mese intero, a sottovalutare tal sottile discrepanza e non cogliere fin da subito il predetto aumento. Invero la clausola sulla nuova cadenza di fatturazione sembra impedire o, comunque, rende pi\u00f9 difficile all\u2019utente rappresentare a se stesso e con la dovuta immediatezza come, attraverso la contrazione della periodicit\u00e0 di tariffazione, il gestore telefonico percepisce, nel corso di un anno, il corrispettivo per 13, anzich\u00e9 per 12 volte. N\u00e9 basta: la scelta a 28 giorni limit\u00f2 drasticamente la possibilit\u00e0 di reperire offerte basate su termini temporali mensili e rese difficoltoso, se non inutile, l\u2019esercizio del diritto di recesso, non essendo pi\u00f9 reperibili sul mercato alternative diverse da quella cos\u00ec adottata\u201d.<\/em><\/p>\n<p><strong>Il Consiglio di Stato, inoltre, nel respingere il ricorso di Vodafone, si sofferma sulla correttezza degli indennizzi automatici disposti dall\u2019Agcom<\/strong>:\u00a0<em>\u201cL\u2019indennizzo ha una funzione di corrispettivit\u00e0 o di carattere sostitutivo del bene che \u00e8 stato trasferito. Nel caso di specie, l\u2019erogazione gratuita della prestazione (di natura lato sensu indennitaria) sostituisce la somma di danaro che \u00e8 stata prelevata dalla generalit\u00e0 degli utenti con il sistema di fatturazione in esame. <\/em><em>Da queste coordinate generali deriva l\u2019individuazione dell\u2019esatta natura del potere esercitato, che \u00e8 un potere conformativo di natura lato sensu indennitaria e non certo un potere sanzionatorio [\u2026] In conclusione, in base all\u2019art. 2, co. 20, lett. d), l\u2019AGCOM non ha esercitato un potere sanzionatorio vero e proprio, ma ha attivato il rimedio generale posto dalla legge (dunque, tutt\u2019altro che privo di base normativa) sull\u2019ordinamento delle Autorit\u00e0 di regolazione [\u2026]<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019indennizzo quindi non impone a questi ultimi alcuna erogazione patrimoniale n\u00e9 in denaro, n\u00e9 in servizi, n\u00e9 in alcunch\u00e9 d\u2019altro che non sia, da un lato, il mero riallineamento (ovviamente, d\u2019ufficio) della cadenza mensile di fatturazione e, dall\u2019altro, il conseguente conguaglio (sempre d\u2019ufficio) per il disallineamento cagionato da una fatturazione a cadenza diversa [\u2026] Dal che l\u2019intervento della stessa AGCOM, attivando lo strumento della tutela indennitaria automatica di massa a favore di tutti e ciascun utenti, a fronte di violazioni generalizzate che pregiudicarono una moltitudine di utenti mediante un\u2019unica e identica condotta da parte dei pi\u00f9 rilevanti operatori di telefonia\u201d.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Depositata la sentenza con cui il Consiglio di Stato rigetta ricorso degli operatori e conferma l&#8217;obbligo all&#8217;indennizzo degli utenti. 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