{"id":126004,"date":"2020-03-12T08:39:15","date_gmt":"2020-03-12T07:39:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/coronavirus-nuovo-dpcm-le-attivita-che-restano-aperte-e-quelle-chiuse\/"},"modified":"2023-01-16T17:54:37","modified_gmt":"2023-01-16T16:54:37","slug":"343947-coronavirus-nuovo-dpcm-le-attivita-che-restano-aperte-e-quelle-chiuse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/343947-coronavirus-nuovo-dpcm-le-attivita-che-restano-aperte-e-quelle-chiuse\/","title":{"rendered":"Coronavirus: nuovo DPCM, le attivit\u00e0 che restano aperte e quelle chiuse"},"content":{"rendered":"<h4>Da oggi \u00e8 in vigore il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante \u201cUlteriori misure in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 sull&#8217;intero territorio nazionale\u201c pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 64 dell\u201911 marzo 2020<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ROMA &#8211; Fino al 25 marzo, devono restare chiuse tutte le attivit\u00e0 commerciali con esclusione di alcune che, pur restando aperte, devono, comunque, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.<\/p>\n<h4>Attivit\u00e0 commerciali aperte (articolo 1 del provvedimento)<\/h4>\n<p>Ipermercati;<br \/>\nSupermercati;<br \/>\nDiscount di alimentari;<br \/>\nFarmacie;<br \/>\nMinimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;<br \/>\nCommercio al dettaglio di prodotti surgelati;<br \/>\nCommercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;<br \/>\nCommercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);<br \/>\nCommercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;<br \/>\nCommercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);<br \/>\nCommercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico<br \/>\nCommercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;<br \/>\nCommercio al dettaglio di articoli per l&#8217;illuminazione<br \/>\nCommercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;<br \/>\nCommercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;<br \/>\nCommercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati<br \/>\nCommercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l&#8217;igiene personale;<br \/>\nCommercio al dettaglio di piccoli animali domestici;<br \/>\nCommercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;<br \/>\nCommercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;<br \/>\nCommercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;<br \/>\nCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;<br \/>\nCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;<br \/>\nCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, si precisa che le attivit\u00e0 precedentemente indicate possono essere ubicate sia nell&#8217;ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell&#8217;ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purch\u00e9 negli stessi sia consentito l&#8217;accesso alle sole attivit\u00e0 precedentemente elencate.<\/p>\n<p>Restano anche consentite le mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto. Restano, altres\u00ec, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all\u2019interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-343957 aligncenter\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/fruttivendolo-aperto-cosenza-.jpg\" alt=\"\" width=\"634\" height=\"418\" title=\"\"><\/p>\n<h4>Servizi alla persona aperti:<\/h4>\n<p>lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;<br \/>\nAttivit\u00e0 delle lavanderie industriali;<br \/>\naltre lavanderie, tintorie;<br \/>\nservizi di pompe funebri e attivit\u00e0 connesse.<br \/>\nRestano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.<\/p>\n<h4>Pubbliche amministrazioni e uffici<\/h4>\n<p>Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, le stesse, fermo restando quanto disposto dall\u2019art. 1, comma 1, lettera e) , del DPCM dell\u20198 marzo 2020 e fatte salve le attivit\u00e0 strettamente funzionali alla gestione dell\u2019emergenza, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivit\u00e0 indifferibili da rendere in presenza.<\/p>\n<h4>Attivit\u00e0 produttive e professionali<\/h4>\n<p>Per quanto concerne le attivit\u00e0 produttive e le attivit\u00e0 professionali le stesse possono restare aperte anche se per le stesse \u00e8 raccomandato che:<\/p>\n<p>a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalit\u00e0 di lavoro agile per le attivit\u00e0 che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalit\u00e0 a distanza;<br \/>\nb) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonch\u00e9 gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;<br \/>\nc) siano sospese le attivit\u00e0 dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;<br \/>\nd) vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;<br \/>\ne) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.<br \/>\nTutte le altre attivit\u00e0 non ricomprese tra quelle precedentemente individuate sono sospese.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-343955 aligncenter\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/cosenza-attivita-chiuse-coronavirus-.jpg\" alt=\"\" width=\"706\" height=\"429\" title=\"\"><\/p>\n<h3>Quali attivit\u00e0 sono sospese<\/h3>\n<p>Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull\u2019intero territorio nazionale, le seguenti misure:<\/p>\n<p>Sono sospese le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0 individuate nell\u2019allegato 1, sia nell\u2019ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell\u2019ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purch\u00e9 sia consentito l\u2019accesso alle sole predette attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivit\u00e0 svolta, i mercati, salvo le attivit\u00e0 dirette alla vendita di soli generi alimentari.<\/p>\n<p>Sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto.<\/p>\n<p>Sono sospese le attivit\u00e0 inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).<\/p>\n<p>Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, pu\u00f2 disporre, al fine di contenere l\u2019emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i <strong>servizi minimi essenziali<\/strong>.<\/p>\n<p>Fermo restando quanto disposto dall\u2019articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell\u20198 marzo 2020 e fatte salve le attivit\u00e0 strettamente funzionali alla gestione dell\u2019emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivit\u00e0 indifferibili da rendere in presenza.<\/p>\n<p>In ordine alle attivit\u00e0 produttive e alle attivit\u00e0 professionali si raccomanda che:<br \/>\n&#8211; sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalit\u00e0 di lavoro agile per le attivit\u00e0 che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalit\u00e0 a distanza;<br \/>\n&#8211; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonch\u00e9 gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;<br \/>\n&#8211; siano sospese le attivit\u00e0 dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;<br \/>\n&#8211; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come -principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;<br \/>\n&#8211; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;<br \/>\n&#8211; per le sole attivit\u00e0 produttive si raccomanda altres\u00ec che siano limitati al massimo gli spostamenti all\u2019interno dei siti e contingentato l\u2019accesso agli spazi comuni;<br \/>\n&#8211; in relazione a quanto disposto nell\u2019ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attivit\u00e0 produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.<br \/>\n10) Per tutte le attivit\u00e0 non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalit\u00e0 di lavoro agile.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-343957 aligncenter\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/fruttivendolo-aperto-cosenza-.jpg\" alt=\"\" width=\"608\" height=\"403\" title=\"\"><\/p>\n<h3>Si ricorda infine che:<\/h3>\n<p>1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.<br \/>\n2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.<br \/>\n3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.<\/p>\n<h4>FOTO di Francesco Greco<\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da oggi \u00e8 in vigore il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante \u201cUlteriori misure in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 sull&#8217;intero territorio nazionale\u201c pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 64 dell\u201911 marzo 2020<\/p>\n","protected":false},"author":42,"featured_media":126005,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,16],"tags":[],"class_list":["post-126004","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-calabria","category-italia"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/126004","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/42"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=126004"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/126004\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/126005"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=126004"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=126004"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=126004"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}