{"id":127732,"date":"2020-04-08T16:08:41","date_gmt":"2020-04-08T14:08:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/danno-erariale-contro-la-sentenza-della-corte-dei-conti-occhiuto-annuncia-ricorso\/"},"modified":"2023-01-16T17:56:32","modified_gmt":"2023-01-16T16:56:32","slug":"348587-danno-erariale-contro-la-sentenza-della-corte-dei-conti-occhiuto-annuncia-ricorso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/348587-danno-erariale-contro-la-sentenza-della-corte-dei-conti-occhiuto-annuncia-ricorso\/","title":{"rendered":"Danno erariale, contro la sentenza della Corte dei Conti Occhiuto annuncia ricorso"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto preannuncia ricorso alle Sezioni centrali giurisdizionali della Corte dei conti dopo la sentenza della sezione regionale \u201cfiducia nel nuovo grado di giudizio e nel ruolo della magistratura contabile\u201d<\/strong><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">\u00a0.<\/span><\/p>\n<p>COSENZA &#8211; \u201cCon riferimento alla sentenza della <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/9997\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Sezione regionale<\/strong><\/a><\/span> della Calabria della Corte dei conti n. 72, depositata il 2 marzo 2020, comunico che avverso questa sentenza presenter\u00f2 ricorso alle Sezioni centrali giurisdizionali della Corte dei conti. Tale intenzione mi \u00e8 stata espressa anche dalle altre persone destinatarie della stessa pronunzia\u201d. \u00c8 quanto scrive in una nota il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto all\u2019indomani della <strong>diffusione delle motivazioni contenute nella sentenza della sezione regionale della magistratura contabile<\/strong>. Le ragioni del Sindaco di Cosenza saranno rappresentate, nel ricorso, dall\u2019avv.Benedetto Carratelli cui il primo cittadino ha conferito apposito incarico.<\/p>\n<p>\u201cDue sono gli aspetti che coinvolgono la mia persona \u2013 sottolinea Occhiuto-. Il primo \u00e8 legato alla circostanza che il Capo di Gabinetto dell\u2019epoca, dott. Carmine Potestio, firm\u00f2 nei primi anni della precedente consiliatura, 2011-2015, alcune determine per provvedere ad alcune spese comunali. Ebbene, mi si chiede ora di rimborsare, per questo motivo, TUTTI gli stipendi percepiti, in qualit\u00e0 di Capo di Gabinetto, dal dott. Potestio, solo perch\u00e9 nei primi anni del suo incarico egli firm\u00f2, in perfetta buona fede, anche tali atti di spesa; divieto di porre in essere atti gestionali invero aggiunto nel Testo unico delle leggi sull\u2019Ordinamento degli Enti locali, all\u2019art. 90, solo dal giugno 2014 (D.L. n. 90\/201, convertito in legge n. 114\/2014).\u00a0Sul punto osservo, anzitutto, che la Corte dei conti non contesta<strong> la sostanza delle spese effettuate con le predette determine<\/strong>, per le quali \u00e8 dunque fuor di dubbio che abbiano avuto ad oggetto spese utili per il Comune di Cosenza. Pertanto, se i medesimi atti amministrativi fossero stati sottoscritti da un altro dirigente dell\u2019Ente, nulla vi sarebbe stato da eccepire da parte del Giudice contabile.<\/p>\n<p>&#8220;In secondo luogo &#8211; prosegue il primo cittadino &#8211; non viene presa in considerazione alcuna la circostanza che il dott. Potestio, nel suo periodo di lavoro presso il Comune di Cosenza, ha svolto egregiamente, con quotidiano, intensissimo impegno, senza badare ad orari, il suo difficile ruolo di Capo di Gabinetto di un Comune capoluogo di provincia: con frequentissime riunioni di coordinamento, nell\u2019indirizzo politico-amministrativo, con dirigenti, assessori, consiglieri dell\u2019Ente, con la tenuta delle relazioni istituzionali con gli altri livelli di governo, le pubbliche Autorit\u00e0, con gli enti pubblici, nonch\u00e9 con il terzo settore. Per il Giudice calabrese,<strong> tutta questa mole di lavoro, nota a chiunque abbia avuto rapporti con il Comune di Cosenza in quegli anni, \u00e8 divenuta irrilevante<\/strong>, come se, viceversa, il dott. Potestio avesse passato tutto il tempo solo a scrivere quelle determine, peraltro di legittimo contenuto. Il secondo aspetto \u2013 aggiunge il Sindaco Mario Occhiuto &#8211; che mi vede coinvolto assieme ad alcuni ottimi componenti della Giunta comunale dell\u2019epoca ed a validi ex dirigenti dell\u2019Ente &#8211; \u00e8 legato al conferimento, nel 2015, di alcuni incarichi di collaboratore del Sindaco, ai sensi del suddetto art. 90 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali). Secondo la Corte dei conti calabrese, anche nei comuni che avevano approvato un piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell\u2019art. 243 \u2013 bis del predetto Testo unico (tra i quali si trovava il Comune di Cosenza), non si potevano assumere tali collaboratori a tempo determinato. <strong>Invito per\u00f2 chiunque a leggere il predetto articolo di legge<\/strong>: esso, al comma 1, prevede che agli uffici di supporto agli organi di direzione politica possano essere chiamati anche \u201ccollaboratori assunti con contratto a tempo determinato\u201d, \u201csalvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari\u201d. Si tratta di due tipologie di comuni disciplinati da norme diverse del Testo unico degli Enti locali. Tra i primi si trova oggi il Comune di Cosenza, ma solo a far data dall\u201911 novembre 2019; i secondi sono individuati, ai sensi dell\u2019art. 242 del TUEL, in base a parametri stabiliti dal Ministero dell\u2019Interno e neppure tra essi rientrava il Comune di Cosenza.<\/p>\n<p>Infatti \u00e8 la stessa Corte dei conti regionale &#8211; nella sintesi che tutti possono leggere della sentenza in esame, pubblicata sul sito internet istituzionale di tale Giudice contabile &#8211; che nota come \u201c<strong>il divieto per gli enti locali di assumere collaboratori esterni\u201d, sia \u201cnormativamente previsto\u201d solo \u201cper gli enti in dissesto e per quelli strutturalmente deficitari<\/strong>\u201d. \u00c8 solo adesso, dal 2 marzo 2020 e non prima, che la Corte dei conti calabrese \u2013 unica in tutta Italia \u2013 viene ad interpretare ex post tale divieto quale da applicarsi anche agli enti \u201cche abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale\u201d, tra i quali vi era il Comune di Cosenza all\u2019epoca dei fatti.\u00a0Quale colpa pu\u00f2 allora addebitarsi ad un Sindaco o a un Assessore comunale, assieme all\u2019apparato burocratico, p<strong>er aver rispettato il dato testuale della normativa vigente, come tale applicato anche dal Ministero dell\u2019Interno?<\/strong> Pu\u00f2 egli essere cos\u00ec censurato per non aver \u201cintuito\u201d che, dopo cinque anni, un Giudice di primo grado avrebbe forse potuto interpretare che &#8211; per ragioni da esso ritenute \u201cdi opportunit\u00e0\u201d &#8211; il suddetto divieto andava esteso anche alla diversa situazione in cui si trovava il Comune di Cosenza, non contemplata dalla norma di legge?\u00a0Con quale serenit\u00e0 \u2013 si chiede Occhiuto &#8211; un amministratore locale pu\u00f2 operare, se la legge non \u00e8 pi\u00f9 quella scritta, ma quella pensata a posteriori, dopo cinque anni, da un Collegio giudicante?<\/p>\n<p>Per le suddette e per tante altre ragioni pi\u00f9 di dettaglio, <strong>auspico e sono fiducioso che la Corte dei conti di Roma sapr\u00e0 dimostrare che l\u2019alto ruolo del Giudice contabile \u00e8 quello di aiutare la Pubblica Amministrazione a non sbagliare nell\u2019applicazione delle leggi, democraticamente approvate, e non quello di condannare a posteriori chi nel dato oggettivo e testuale della legge ha posto, in perfetta coscienza, affidamento<\/strong>. E, soprattutto, chi non ha avuto alcun vantaggio personale dagli incarichi di lavoro a tempo determinato di che trattasi, ma ha solo inteso rinforzare per questa via l\u2019apparato burocratico, al fine di meglio perseguire le finalit\u00e0 di interesse pubblico del Comune di Cosenza\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto preannuncia ricorso alle Sezioni centrali giurisdizionali della Corte dei conti dopo la sentenza della sezione regionale \u201cfiducia nel nuovo grado di giudizio e nel ruolo della magistratura contabile\u201d<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":127733,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-127732","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cosenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/127732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=127732"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/127732\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/127733"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=127732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=127732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=127732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}