{"id":129903,"date":"2020-05-15T14:02:21","date_gmt":"2020-05-15T12:02:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/dl-riaperture-spostamenti-tra-regioni-dal-3-giugno-negozi-chiusi-se-violano-le-norme\/"},"modified":"2023-01-16T17:58:57","modified_gmt":"2023-01-16T16:58:57","slug":"354072-dl-riaperture-spostamenti-tra-regioni-dal-3-giugno-negozi-chiusi-se-violano-le-norme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/354072-dl-riaperture-spostamenti-tra-regioni-dal-3-giugno-negozi-chiusi-se-violano-le-norme\/","title":{"rendered":"Dl riaperture, spostamenti tra regioni dal 3 giugno. Negozi chiusi se violano le norme"},"content":{"rendered":"<h4>La violazione del decreto sulle riaperture prevede una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e la chiusura dell&#8217;esercizio o dell&#8217;attivit\u00e0 da 5 a 30 giorni. <strong>Fino al 2 giugno <\/strong>sono\u00a0<strong>vietati i trasferimenti e gli spostamenti<\/strong>\u00a0<strong>in una regione diversa<\/strong> <!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Mercoled\u00ec 3 giugno \u00e8 la data fissata per la ripresa degli spostamenti tra diverse regioni ma solo se il contagio lo permetter\u00e0. Lo prevede<strong> la bozza del decreto legge sulle riaperture<\/strong> approdato in consiglio dei ministro con le misure valide fino al termine dello stato di emergenza, ovvero <b>fino al prossimo 31 luglio<\/b>. Una bozza formata da 3 articoli che dovrebbe essere approvato tra stasera e domani mattina. <strong>Luned\u00ec 18 maggio spostamenti liberi senza alcuna limitazione<\/strong> <strong>all&#8217;interno della stessa regione<\/strong>, fatte salve le misure di contenimento pi\u00f9 restrittive adottate da specifiche aree del territorio regionale e soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.<\/p>\n<p><strong>Le attivit\u00e0 economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale<\/strong>. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.\u00a0La violazione del decreto\u00a0prevede la <strong>sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro<\/strong> nei casi in cui la violazione sia commessa nell&#8217;esercizio di un&#8217;attivit\u00e0 di impresa e sar\u00e0 applica anche la<strong> s<\/strong>anzione amministrativa accessoria della<strong> chiusura dell&#8217;esercizio o dell&#8217;attivit\u00e0 da 5 a 30 giorni<\/strong>&#8220;. Da luned\u00ec sar\u00e0 abolita l&#8217;autocertificazione per gli spostamenti nella stessa regione.<\/p>\n<p><strong>Fino al 2 giugno, invece sono<\/strong>\u00a0<strong>vietati i trasferimenti e gli spostamenti,<\/strong>\u00a0con mezzi di trasporto pubblici e privati,\u00a0in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. <strong>Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza<\/strong>. Resta inoltre il divieto assoluto di mobilit\u00e0 dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell&#8217;autorit\u00e0 sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all&#8217;accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria&#8221;.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/10245\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-350967\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/10245\" alt=\"\" width=\"568\" height=\"351\" title=\"\"><\/a><\/p>\n<h4>Sindaci potranno ordinare chiusure<\/h4>\n<p>Tra le norme previste, anche quella che autorizza i sindaci a chiudere temporaneamente le<strong>\u00a0aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro<\/strong>&#8220;, e quella che consente la ripresa delle attivit\u00e0\u00a0economiche e produttive &#8220;a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale&#8221;.<\/p>\n<h4>Linee guida nazionali ma le Regioni potranno adottare protocolli<\/h4>\n<p><strong>Le Regioni potranno adottare propri protocolli\u00a0nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali<\/strong>. A loro spetter\u00e0 anche il monitoraggio dell&#8217;andamento dell&#8217;epidemia e l&#8217;invio quotidiano dei dati al ministero della Salute, all&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; e al Comitato tecnico scientifico. Sulla scorta di queste informazioni i governatori potranno &#8220;introdurre, anche nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive&#8221;. Stando alla bozza, infine, la seconda parte del decreto \u00e8 dedicata alle <strong>sanzioni<\/strong> e ai controlli, che spettano questi ultimi ai Prefetti.<\/p>\n<h4 class=\"title__m\">Inail: il contagio sul lavoro non \u00e8 responsabilit\u00e0 dell&#8217;impresa<\/h4>\n<div class=\"p__media__bottom p__media__a\">\n<p>L&#8217;infortunio sul lavoro per Covid-19 non \u00e8\u00a0collegato alla responsabilit\u00e0\u00a0penale e civile dell&#8217;impresa. Lo precisa l&#8217;Inail, in riferimento al dibattito alimentato dall&#8217;allarme lanciato da Confindustria, che aveva chiesto di sgombrare il campo da interpretazioni che avrebbero potuto generare equivoci. Il datore di lavoro, spiega l&#8217;istituto, risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilit\u00e0\u00a0per dolo o per colpa.<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La violazione del decreto sulle riaperture prevede una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e la chiusura dell&#8217;esercizio o dell&#8217;attivit\u00e0 da 5 a 30 giorni. 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