{"id":135796,"date":"2020-08-29T17:30:12","date_gmt":"2020-08-29T15:30:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/13-contagioppido-mamertina-la-regione-pronta-a-istituire-la-zona-rossa\/"},"modified":"2023-01-16T18:05:32","modified_gmt":"2023-01-16T17:05:32","slug":"369331-13-contagioppido-mamertina-la-regione-pronta-a-istituire-la-zona-rossa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/369331-13-contagioppido-mamertina-la-regione-pronta-a-istituire-la-zona-rossa\/","title":{"rendered":"13 contagiati ad Oppido Mamertina. La Regione istituisce la zona rossa a Messignadi"},"content":{"rendered":"<h4>Sono 13 i positivi e tutti componenti di cinque nuclei familiari entrati in contatto con una donna risultata positiva. La frazione di Messignadi di Oppido Mamertina \u00e8 stata dichiarata zona rossa. Vietati gli spostamenti, imposto l&#8217;utilizzo della mascherina e sono s<strong>ospese tutte le attivit\u00e0 commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute \u201cessenziali\u201d<\/strong><\/h4>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">&#8211;<\/span><\/p>\n<p>OPPIDO MAMERTINA (RC) &#8211; La Presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha emesso in serata un&#8217;<span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/11146\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>ordinanza <\/strong><\/a><\/span>con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-2019 e disposizioni riguardanti <strong>limitazione agli spostamenti<\/strong> <strong>e divieti<\/strong> nella frazione di Messignadi del comune di Oppido Mamertina nel quale \u00e8 stata <strong>dichiarata &#8220;zona rossa&#8221; l&#8217;intera frazione <\/strong>dopo che si \u00e8 scoperto un nuovo focolaio che vede al momento <strong>13 persone positive al Covid 19<\/strong>. La prima conferma era stata nel pomeriggio data dal sindaco Barillaro mentre poi in serata \u00e8 arrivata l&#8217;ordinanza della governatrice che ha decretato il lockdown. Le persone attualmente positive sono componenti di <strong>cinque nuclei familiari <\/strong>entrati tutti in contatto con una donna che, dopo giorni di febbre, \u00e8 stata sottoposta a tampone risultato poi positivo al covid. Tutti gli altri parenti sarebbero stati contagiati proprio dalla donna perch\u00e9 entrati in contatto con lei. Inoltre, molti dei 13 positivi nei giorni scorsi <strong>sarebbero entrati in contatto anche con numerosi cittadini di Oppido Mamertina.<\/strong> Per ora la chiusura riguarda solo la frazione di Messignadi, ma l&#8217;esito dei prossimi tamponi sar\u00e0 decisivo per capire <strong>se allargare il provvedimento all&#8217;intero comune. <\/strong>Nel frattempo sono in corso ulteriori verifiche ed accertamenti per risalire alla catena dei contagi.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" style=\"border: none; overflow: hidden;\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcomunedioppidomamertina%2Fposts%2F3181250355321480&amp;width=500\" width=\"500\" height=\"287\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>I divieti imposti nell&#8217;ordinanza della Santelli<\/strong><\/p>\n<p>Con decorrenza dalla mezzanotte di oggi\u00a0 sono adottate le seguenti misure:<\/p>\n<p>1. E\u2019 dispost<strong>o il divieto di allontanamento<\/strong> da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilit\u00e0\u0300 di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.<\/p>\n<p>2. E\u2019 disposto<strong> il divieto di accesso,<\/strong> fatta salva la possibilit\u00e0 di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell&#8217;assistenza e nelle attivit\u00e0\u0300 riguardanti l\u2019emergenza, per le forze dell\u2019Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d&#8217;istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attivit\u00e0.<\/p>\n<p>3. Sono <strong>consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali<\/strong>, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto gi\u00e0 approvato con l\u2019Ordinanza n. 29\/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come \u201czona rossa\u201d, nei quali l\u2019andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.<\/p>\n<p>4. Sono s<strong>ospese tutte le attivit\u00e0 commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute \u201cessenziali\u201d<\/strong>, se presenti nell\u2019area individuata, secondo quanto gi\u00e0 previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.<\/p>\n<p>5. Gli esercenti le attivit\u00e0 consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorit\u00e0 Competenti che detto spostamento \u00e8 strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attivit\u00e0 consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l\u2019utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l\u2019utilizzo dei dispositivi di protezione.<\/p>\n<p>6. E\u2019 disposto il <strong>potenziamento dell\u2019attivit\u00e0 di individuazione di eventuali altri soggetti positivi<\/strong> e, al contempo, di valutare la reale incidenza della patologia nell\u2019ambito dell\u2019area di attuale diffusione del contagio, ferma restando l\u2019opportunit\u00e0 di adottare ulteriori prescrizioni.<\/p>\n<p>7. E\u2019 ribadita la necessit\u00e0 per tutte le persone presenti sul territorio interessato di <strong>mantenere comportamenti rispettosi dell\u2019igiene<\/strong>, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell\u2019uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunit\u00e0, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilit\u00e0, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall\u2019obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilit\u00e0 non compatibili con l\u2019uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.<\/p>\n<p>8. In base all\u2019evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti del contact tracing, <strong>le misure indicate potranno essere rimodulate<\/strong>.<\/p>\n<p>9. Resta fermo<strong> il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell\u2019isolamento domiciliare<\/strong> per provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 Sanitaria, in quanto risultate positive al SARSCoV-2\/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5\u00b0 C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.<\/p>\n<p>10. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all\u2019articolo 650 del codice penale, <strong>le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa<\/strong> di cui all\u2019articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 di impresa, si applica altres\u00ec la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell\u2019esercizio o dell\u2019attivit\u00e0 da 5 a 30 giorni.<\/p>\n<p>11. Salvo che il fatto costituisca violazione dell&#8217;articolo 452 del codice penale o comunque pi\u00f9 grave reato, <strong>la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora<\/strong> per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorit\u00e0 Sanitaria Locale, perch\u00e9 risultate positive al virus \u00e8 punita ai sensi dell&#8217;articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.<\/p>\n<p>12. Per l\u2019accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l\u2019articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l\u2019applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualit\u00e0 di Autorit\u00e0 Competente all\u2019irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281\/2007, con riferimento alla Legge 689\/81 e ss.mm.ii.. Restano vigenti altres\u00ec le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione<br \/>\nemanate per l\u2019emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, con preventiva comunicazione, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed inviata altres\u00ec al Prefetto di Reggio Calabria, all\u2019Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco di Oppido Mamertina. Avverso la presente Ordinanza \u00e8 ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale<br \/>\nAmministrativoRegionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.<br \/>\nLa presente ordinanza sar\u00e0 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sono 13 i positivi e tutti componenti di cinque nuclei familiari entrati in contatto con una donna risultata positiva. La frazione di Messignadi di Oppido Mamertina \u00e8 stata dichiarata zona rossa. 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