{"id":137919,"date":"2020-10-07T04:30:00","date_gmt":"2020-10-07T02:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/trasferimento-di-facciolla-riesame-per-uno-degli-illeciti\/"},"modified":"2023-01-16T18:07:56","modified_gmt":"2023-01-16T17:07:56","slug":"375015-trasferimento-di-facciolla-riesame-per-uno-degli-illeciti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/375015-trasferimento-di-facciolla-riesame-per-uno-degli-illeciti\/","title":{"rendered":"Trasferimento di Facciolla, riesame per uno degli illeciti"},"content":{"rendered":"<h4>Gli &#8216;ermellini&#8217; hanno ritenuto fondato uno solo dei quattro motivi di reclamo avanzati dalla difesa del magistrato. Per questa ragione i supremi giudici hanno rinviato il riesame del <strong>caso Facciolla<\/strong> ad una nuova sezione disciplinare del Csm<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ROMA &#8211; Accolto parzialmente, dalle Sezioni Unite della Cassazione, il ricorso dell&#8217;ex Procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla contro il trasferimento d&#8217;urgenza al Tribunale civile di Potenza disposto dal Csm con ordinanza del 22 novembre 2019. In particolare, gli &#8216;ermellini&#8217; &#8211; con il verdetto 21432 depositato oggi &#8211; hanno ritenuto fondato uno solo dei quattro motivi di reclamo avanzati dalla difesa del magistrato, imputato a Salerno in un processo penale su <strong>presunti illeciti nell&#8217;affidamento a una societ\u00e0 del servizio di noleggio di apparecchi per le intercettazioni.<\/strong> Per questa ragione i supremi giudici hanno rinviato il riesame del <strong>caso Facciolla<\/strong> ad una nuova sezione disciplinare del Csm che dovr\u00e0 seguire le indicazioni degli &#8216;ermellini&#8217; che ritengono che uno tra i vari addebiti contestati in fase cautelare alla toga calabrese non sia da considerarsi un illecito.<\/p>\n<p>Riguarda l&#8217;incarico a una societ\u00e0 di digitalizzare atti di una vicenda sua personale, ormai conclusasi, di contrapposizione ad un altro magistrato. Dunque non ci sarebbe stato <strong>trattamento non consentito di dati personali,<\/strong> e su questo punto la Cassazione ha chiesto al Csm di<strong> riesaminare bene le carte<\/strong> e le obiezioni della difesa. Invece per quanto riguarda le altre incolpazioni, tra le quali quella di<strong> falso e interferenza in indagini<\/strong> &#8211; l&#8217;inchiesta &#8216;Stige&#8217; della Dda di Catanzaro coordinata da <strong>Nicola Gratteri<\/strong> &#8211; le Sezioni Unite ritengono che il Csm abbia espresso un <strong>&#8220;argomentato e coerente convincimento&#8221;<\/strong> del compendio indiziario contestato a Facciolla.<\/p>\n<p>Il verdetto, ripercorrendo la decisione del Csm sul trasferimento avvenuto lo scorso febbraio, ricorda <strong>&#8220;il contrasto esistente all&#8217;interno della magistratura calabrese<\/strong> anche in conseguenza della presente vicenda&#8221; che conta esposti presentati da Facciolla al Procuratore generale di Catanzaro &#8220;tutti volti a screditare l&#8217;operato e la figura dei colleghi della Dda e della polizia giudiziaria da essi delegata per le indagini&#8221;. Queste circostanze, ad avviso della Cassazione, sono state valorizzate<strong> &#8220;in maniera di per s\u00e8 non irragionevole e non contraddittoria&#8221;<\/strong> a sostegno &#8220;del venir provvisoriamente meno delle condizioni di permanenza del dott. Facciolla nel suo ufficio&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli &#8216;ermellini&#8217; hanno ritenuto fondato uno solo dei quattro motivi di reclamo avanzati dalla difesa del magistrato. 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