{"id":138573,"date":"2020-10-18T17:45:27","date_gmt":"2020-10-18T15:45:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/troppi-contagi-la-regione-dichiara-zona-rossa-casali-del-manco-e-celico\/"},"modified":"2023-01-16T18:08:39","modified_gmt":"2023-01-16T17:08:39","slug":"376756-troppi-contagi-la-regione-dichiara-zona-rossa-casali-del-manco-e-celico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/376756-troppi-contagi-la-regione-dichiara-zona-rossa-casali-del-manco-e-celico\/","title":{"rendered":"Salgono a 20 i contagi a Celico, 19 a Casali del Manco. La Regione dichiara la zona rossa"},"content":{"rendered":"<h4>A seguito dell&#8217;elevato numero di contagi, a partire dalla mezzanotte di oggi, i due comuni Presilani in provincia di Cosenza sono stati dichiarati zona rossa con divieto di ingresso e uscita ai residenti e la sospensioni delle attivit\u00e0 commerciali non essenziali. In base all\u2019evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate. <!--more--><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nCOSENZA &#8211; La notizia, <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/11528\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>circolata questa mattina<\/strong><\/a><\/span>, ha trovato conferma con l&#8217;ordinanza regionale numero 77 firmata dal presidente della Regione &#8220;facente funzioni&#8221; Nino Spirl\u00ec. A seguito dei due focolai e dell&#8217;elevato numero di contagi (sono 20 a Celico con due ricoveri e 19 a Casali del Manco con un ricovero, dall&#8217;ultimo aggiornamento dell&#8217;Asp cosentina), i <strong>due comuni Presilani della provincia di Cosenza, Celico e Casali del Manco, sono stati dichiarati zona rossa<\/strong>. Mentre la task force dell&#8217;Asp cosentina sta effettuando tamponi a tappeto, l&#8217;ordinanza recanti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID2019 in materia di igiene e sanit\u00e0 pubblica, attiva le <strong>disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nei due comuni a partire dalla mezzanotte di oggi<\/strong>. Chiuse tutte le attivit\u00e0 commerciali, produttive, scolastiche,<strong> ad eccezione di quelle ritenute \u201cessenziali\u201d<\/strong>, imposto il divieto di allontanamento delle persone residenti nei due comuni, di ingresso e uscita e di spostamento, tranne per quelli ritenuti essenziali. In base all\u2019evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate.<\/p>\n<p>In particolare nell&#8217;ordinanza \u00e8 <strong>disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti<\/strong>, riducendo drasticamente ogni possibilit\u00e0 di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento, disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilit\u00e0 di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell&#8217;assistenza e nelle attivit\u00e0 riguardanti l\u2019emergenza, per le forze dell\u2019Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d&#8217;istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali<\/strong>, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto gi\u00e0 approvato con l\u2019Ordinanza n. 29\/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come \u201czona rossa\u201d, nei quali l\u2019andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione. E\u2019 consentito, ai non residenti, <strong>l\u2019attraversamento dei comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilit\u00e0 di sosta. Sono sospese tutte le attivit\u00e0 commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute \u201cessenziali\u201d<\/strong>, secondo quanto gi\u00e0 previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown. Gli esercenti le attivit\u00e0 consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorit\u00e0 Competenti che detto spostamento \u00e8 strettamente indispensabile e non differibile. <strong>Tutte le attivit\u00e0 consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l\u2019utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste<\/strong>, le misure igieniche indicate e con l\u2019utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. \u00c8 disposto che il Dipartimento di Prevenzione prosegua l\u2019attivit\u00e0 di screening sulla popolazione residente e provveda a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.<\/p>\n<p>\u00c8 ribadita <strong>la necessit\u00e0 per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell\u2019igiene<\/strong>, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell\u2019uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunit\u00e0, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilit\u00e0, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall\u2019obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilit\u00e0 non compatibili con l\u2019uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. \u00a0Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell\u2019isolamento domiciliare per provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2\/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5\u00b0 C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.<br \/>\nResta in capo alle Autorit\u00e0 Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando &#8211; in caso di violazione &#8211; la sanzione da \u20ac 400,00 a \u20ac 1000,00, in conformit\u00e0 a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 \u201cconversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all\u2019articolo 650 del codice penale.<\/p>\n<p>Nei casi in cui la violazione sia commessa nell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 di impresa, si applica altres\u00ec la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell\u2019esercizio o dell\u2019attivit\u00e0 da 5 a 30 giorni.<br \/>\n13. Salvo che il fatto costituisca violazione dell&#8217;articolo 452 del codice penale o comunque pi\u00f9 grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorit\u00e0 Sanitaria Locale, perch\u00e9 risultate positive al virus \u00e8 punita ai sensi dell&#8217;articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.<br \/>\n14. Per l\u2019accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l\u2019articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l\u2019applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualit\u00e0 di Autorit\u00e0 Competente all\u2019irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281\/2007, con riferimento alla Legge 689\/81 e ss.mm.ii.<\/p>\n<p>Restano vigenti altres\u00ec le<strong> misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione<\/strong> emanate per l\u2019emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro della Salute ed inviata altres\u00ec al Prefetto di Cosenza, all\u2019Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al Sindaco del Comune di Casali del Manco ed alla Commissione Straordinaria del Comune di Celico.<br \/>\nAvverso la presente Ordinanza \u00e8 ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A seguito dell&#8217;elevato numero di contagi, a partire dalla mezzanotte di oggi, i due comuni Presilani in provincia di Cosenza sono stati dichiarati zona rossa con divieto di ingresso e uscita ai residenti e la sospensioni delle attivit\u00e0 commerciali non essenziali. 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