{"id":142413,"date":"2020-12-21T15:49:27","date_gmt":"2020-12-21T14:49:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/nei-giorni-rossi-posso-visitare-parenti-ed-amici-fuori-dal-mio-comune-le-faq-del-governo\/"},"modified":"2023-01-16T18:13:01","modified_gmt":"2023-01-16T17:13:01","slug":"387144-nei-giorni-rossi-posso-visitare-parenti-ed-amici-fuori-dal-mio-comune-le-faq-del-governo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/387144-nei-giorni-rossi-posso-visitare-parenti-ed-amici-fuori-dal-mio-comune-le-faq-del-governo\/","title":{"rendered":"Natale, posso andare a trovare parenti e amici fuori dal mio comune? Le Faq del Governo"},"content":{"rendered":"<h4>Il Governo pubblica una faq in cui chiarisce che nei giorni rossi \u00e8 possibile derogare alle visite a parenti ed amici una sola volta dalle 5 alle 22 all&#8217;interno della stessa Regione<!--more--><\/h4>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nCOSENZA &#8211;\u00a0Tra deroghe, divieti e autocertificazioni, <strong>gli italiani si preparano alle feste di Natale in pandemia<\/strong>. Il decreto ha fissato i paletti entro i quali ci si potr\u00e0 muovere dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, proprio nei giorni considerati pi\u00f9 a rischio per assembramenti e aggregazioni fuori controllo.\u00a0Ma che l&#8217;Italia sia arancione (nei giorni 28,29,30 dicembre e 4 gennaio) o rossa (nei giorni 24,25,26,27,31 dicembre e 1,2,3,5,6 gennaio) saranno comunque\u00a0<strong>concessi spostamenti all&#8217;interno della propria regione<\/strong> purch\u00e9 si rispetti il limite di massimo due persone non conviventi (esclusi due under 14 e un disabile). Una delle maggiori perplessit\u00e0 dei cittadini, infatti, era proprio quello relativo al tipo di spostamento consentito, se all&#8217;interno dello stesso Comune, Provincia o Regione. Ad esempio se il giorno di Natale due persone possono andare a pranzo da un amico o parente da Cosenza a Rende.<\/p>\n<h4>Spostamenti nei giorni rossi e arancioni<\/h4>\n<p><strong>Nei 10 giorni &#8216;rossi&#8217;<\/strong> durante le feste di Natale sar\u00e0 possibile <strong>andare a trovare parenti e amici<\/strong> &#8211; sempre nel limite massimo di <strong>d<\/strong>ue persone oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono &#8211;<strong> anche in un comune differente <\/strong>da quello di residenza o domicilio, purch\u00e9 si trovi nella stessa Regione. E&#8217; quanto precisa palazzo Chigi nell&#8217;aggiornamento delle Faq sul sito del governo. <strong>Lo sposamento \u00e8 consentito una volta al giorno, tra le 5 e le 22<\/strong>.\u00a0Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio, prosegue il governo, sar\u00e0 possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all&#8217;interno del proprio Comune: &#8220;conseguentemente sar\u00e0 possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali&#8221;. Inoltre, &#8220;negli stessi giorni sar\u00e0 possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all&#8217;interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone&#8221; oltre ai minori di 14 anni, disabili e persone non autosufficienti che vivono con loro.<\/p>\n<h4>Serve l&#8217;autocertificazione?<\/h4>\n<p>Per spostarsi <strong>bisogner\u00e0 sempre munirsi della nuova autocertificazione<\/strong>, praticamente identica a quella che accompagnava il Dpcm del 3 dicembre, salvo l&#8217;esclusione nel testo della Regione in cui ci si sta dirigendo perch\u00e9 proibito dalla nuova norma. Ma non ci sar\u00e0 necessit\u00e0 di specificare le persone che si andranno a visitare. Non sar\u00e0 dunque necessario inserire nome e cognome di chi si visista, ma solo il luogo di partenza e quello di arrivo. Gli altri <strong>spostamenti sono, ovviamente, concessi anche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessit\u00e0 o salute<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Nei giorni indicati con l&#8217;arancione<\/strong> durante le feste di Natale (28-29-30 dicembre e 4 gennaio) sar\u00e0 possibile, per chi risiede nei comuni sotto i cinquemila abitanti, spostarsi tra le 5 e le 22 anche in un&#8217;altra regione, sempre per\u00f2 entro i 30 km dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia. Nell&#8217;aggiornamento delle Faq Palazzo Chigi sottolineando che, dunque, &#8220;sar\u00e0 possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Cosa si intende con i termini \u201cresidenza\u201d, \u201cdomicilio\u201d e \u201cabitazione\u201d?<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><em>Residenza<\/em><\/strong><br \/>\nLa residenza \u00e8 definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed \u00e8 quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.<\/li>\n<li><strong><em>Domicilio<\/em><\/strong><br \/>\nIl domicilio \u00e8 definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio pu\u00f2 essere diverso dalla propria residenza.<\/li>\n<li><strong><em>Abitazione<\/em><\/strong><br \/>\nIl concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell\u2019applicazione del dpcm, dunque, l\u2019abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuit\u00e0 e stabilit\u00e0 (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l\u2019anno) o con abituale periodicit\u00e0 e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicit\u00e0 nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/11952\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-386445\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/11952\" alt=\"\" width=\"555\" height=\"313\" title=\"\"><\/a><\/p>\n<p><strong>Io e il mio coniuge\/partner viviamo in citt\u00e0 diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sar\u00e0 possibile per me o per lui\/lei raggiungerlo\/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere insieme le feste? <\/strong>Sar\u00e0 possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coincider\u00e0 con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l\u2019abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.<\/p>\n<p><strong>Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal \u201ccolore\u201d dell\u2019area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?<\/strong><br \/>\nFino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.<br \/>\nDal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le nuove disposizioni previste dal cosiddetto \u201cdecreto Natale\u201d (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni.<br \/>\nIn particolare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>nei giorni festivi e prefestivi<\/strong> (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le \u201czone rosse\u201d (si veda l\u2019apposita sezione FAQ);<\/li>\n<li><strong>negli altri giorni<\/strong> (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le \u201czone arancioni\u201d (si veda l\u2019apposita sezione FAQ).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un\u2019altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovr\u00f2 tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potr\u00f2 tornare da loro entro il 6 gennaio?<\/strong><br \/>\nNo. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non pu\u00f2 essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un\u2019altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potr\u00e0 tornare al lavoro ma poi non si potr\u00e0 rientrare nella seconda casa.<\/p>\n<p><strong>I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?<\/strong><br \/>\nNo, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.<\/p>\n<p><strong>Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?<\/strong><br \/>\nFino al 23 dicembre, tale spostamento \u00e8 consentito esclusivamente restando all\u2019interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22. Dal 24 dicembre al 6 gennaio sar\u00e0 possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all\u2019interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con s\u00e9 i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potest\u00e0 genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.<\/p>\n<p><strong>I genitori separati\/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni\/regioni diverse o all\u2019estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l\u2019altro genitore?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, come gi\u00e0 precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da \u201cnecessit\u00e0\u201d, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da\/per l\u2019estero, \u00e8 comunque necessario consultare l\u2019apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.<\/p>\n<p><strong>Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune\/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potr\u00f2 continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge\/partner e i nostri figli?<\/strong><br \/>\nLo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sar\u00e0 consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni\/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune\/regione. Non \u00e8 possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l\u2019assistenza necessaria: di norma la necessit\u00e0 di prestare assistenza non pu\u00f2 giustificare lo spostamento di pi\u00f9 di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli gi\u00e0 assiste.<\/p>\n<p><strong>In base alle disposizioni in vigore, \u00e8 consentito recarsi in un altro comune o in un\u2019altra regione per turismo?<\/strong><br \/>\nGli spostamenti per turismo verso un\u2019altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso.<br \/>\nDal 24 dicembre non sono consentiti neanche all&#8217;interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:<\/p>\n<ul>\n<li>all&#8217;interno dello stesso Comune;<\/li>\n<li>dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per \u201cmotivi di necessit\u00e0\u201d?<\/strong><br \/>\nLa valutazione circa l\u2019eventuale sussistenza di motivi di necessit\u00e0, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all\u2019Autorit\u00e0 competente indicata dall\u2019articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, \u00e8 di norma il Prefetto del luogo dove la violazione \u00e8 stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall\u2019agente operante pu\u00f2 pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.<\/p>\n<p><strong>In caso di violazione dei pi\u00f9 stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festivit\u00e0, si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, come previsto dall\u2019art.1, comma 3, del cosiddetto \u201cdecreto Natale\u201d (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile \u00e8 quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l\u2019utilizzo di un veicolo.<\/p>\n<p><strong>In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?<\/strong><br \/>\nLa valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessit\u00e0, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all\u2019Autorit\u00e0 competente indicata dall\u2019articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, \u00e8 di norma il Prefetto del luogo dove la violazione \u00e8 stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall\u2019agente operante pu\u00f2 pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Governo pubblica una faq in cui chiarisce che nei giorni rossi \u00e8 possibile derogare alle visite a parenti ed amici una sola volta dalle 5 alle 22 all&#8217;interno della stessa Regione<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":142414,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-142413","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-calabria"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142413","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=142413"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142413\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/142414"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=142413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=142413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=142413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}