{"id":145231,"date":"2021-02-15T17:46:32","date_gmt":"2021-02-15T16:46:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/cascini-resta-sindaco-di-belvedere-rigettato-il-ricorso-contro-la-sua-ineleggibilita\/"},"modified":"2023-01-16T17:27:55","modified_gmt":"2023-01-16T16:27:55","slug":"394796-cascini-resta-sindaco-di-belvedere-rigettato-il-ricorso-contro-la-sua-ineleggibilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/394796-cascini-resta-sindaco-di-belvedere-rigettato-il-ricorso-contro-la-sua-ineleggibilita\/","title":{"rendered":"Cascini resta sindaco di Belvedere. Rigettato il ricorso contro la sua ineleggibilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<h4>La Corte d&#8217;Appello di Catanzaro ha rigettato l\u2019azione di ineleggibilit\u00e0 proposta dai consiglieri comunali di minoranza contro l\u2019elezione a Sindaco di Belvedere Marittimo di Vincenzo Cascini, per la carica rivestita in seno a una struttura sanitaria privata.<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>BELVEDERE &#8211; Vincenzo Cascini era eleggibile alla carica di Sindaco del comune di Belvedere. A stabilirlo \u00e8 la sentenza della Corte d\u2019Appello di Catanzaro (Presidente e relatore Filardo, consiglieri Magar\u00f2 e Fontanazza), in accoglimento delle tesi difensive svolte dagli Avv.ti Oreste Morcavallo, Giuseppe Santoni e Vito Caldiero, che <strong>ha rigettato l\u2019azione di ineleggibilit\u00e0 proposta dai consiglieri comunali di minoranza.<\/strong><\/p>\n<p><strong>I FATTI &#8211;<\/strong> I consiglieri comunali di minoranza del Comune tirrenico cosentino, avevano impugnato, dinnanzi al Tribunale di Paola, la delibera di elezione e convalida del Sindaco Vincenzo Cascini all\u2019esito delle elezioni sostenendo l\u2019ineleggibilit\u00e0 per la carica rivestita in seno ad una struttura sanitaria privata (la Casa di Cura Cascini). Vincenzo Cascini, con il patrocinio degli Avv.ti Morcavallo, Santoni e Caldiero, ha invece sostenuto l\u2019infondatezza del ricorso per aver rimosso la carica rivestita nei termini e secondo le modalit\u00e0 previste dalla Legge. <strong>Il Tribunale di Paola aveva accolto il ricorso della minoranza dichiarando ineleggibile e decaduto il Sindaco Cascini<\/strong>. &#8220;non avrebbe offerto idonea prova della tempestiva rimozione dell\u2019impedimento alla nomina, posto che la lettera manoscritta, denominata \u201ccopia autentica dimissioni\u201d, prodotta con la comparsa di costituzione, non aveva data certa e che le dimissioni non avrebbero potuto avere efficacia prima del momento di ricostituzione dell\u2019organo di amministrazione, evento accaduto, nel caso di specie, in epoca successiva al termine fissato per la presentazione delle candidature&#8221;.<\/p>\n<h4><strong>Il ricorso in Appello<\/strong><\/h4>\n<p>Contro l&#8217;ordinanza Cascini ha presentato ricorso in appello. I difensori hanno insistito per l\u2019infondatezza del ricorso della minoranza e per la perfetta r<strong>egolarit\u00e0 delle dimissioni del Cascini dalla carica rivestita<\/strong> e quindi per la legittimit\u00e0 della sua elezione a Sindaco. <strong>Ragioni accolte dalla Corte d\u2019Appello<\/strong> che ha stabilito che <strong>le dimissioni erano state prodotte nei termini e secondo le modalit\u00e0 previste dalla legge<\/strong>.<\/p>\n<p>Si legge nella sentenza &#8220;La Casa di Cura Cascini, convenzionata con il servizio sanitario, era ed \u00e8 gestita sotto forma di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata di diritto privato, regolamentata da uno statuto che non prevede alcuna disciplina particolare in tema di comunicazioni interne alla compagine societaria. Di conseguenza,<strong> le dimissioni dalla carica di amministratore unico non erano soggette a particolari formalit\u00e0<\/strong> (a parte la forma scritta prevista dall\u2019art. 2385 C. C.) e ben <strong>potevano essere adottate mediante la lettera manoscritta datata 20.4.2019,<\/strong> allegata in atti. La comunicazione di tale atto \u00e8 adeguatamente documentata dalle sottoscrizioni apposte per accettazione in calce allo stesso nonch\u00e9 dai timbri della societ\u00e0 e, comunque, risulta dal verbale redatto dal sindaco unico &#8211; revisore dei conti il 24.4.2019&#8243;. E ancora, che &#8220;la presenza del signor Cascini all\u2019assemblea ordinaria dei soci del 2.5.2019 non incide sulla validit\u00e0 e tempestivit\u00e0 delle dimissioni posto che in tale occasione si \u00e8 preso atto del recesso dell\u2019amministratore e non risulta sia stata effettuata alcuna attivit\u00e0 gestoria da parte di quest\u2019ultimo. Conseguentemente l<strong>\u2019ordinanza del tribunale di Paola del 23\/24.1.2020 deve essere riformata con rigetto dell\u2019azione per la dichiarazione di ineleggibilit\u00e0 del sig. Cascini Vincenzo alla carica di Sindaco del comune di Belvedere Marittimo<\/strong>. La soluzione rende superfluo l\u2019esame della questione di legittimit\u00e0 costituzionale delineata dall\u2019appellante principale e, in forma di appello incidentale, dai soggetti intervenuti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Le spese nei confronti dei soggetti che hanno effettuato l\u2019intervento ad adiuvamdum possono essere compensate. Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace&#8221;.<\/p>\n<p>Dunque,<strong> su tali motivazioni la Corte d&#8217;appello ha riformato l&#8217;ordinanza di primo grado, confermando Cascini sindaco del Comune e condannando i consiglieri di minoranza alle spese di lite<\/strong>. L\u2019Avv. Oreste Morcavallo esprime piena soddisfazione per l\u2019esito del giudizio e per gli innovativi principi applicabili a tutte le controversie in tema di ineleggibilit\u00e0 negli enti locali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte d&#8217;Appello di Catanzaro ha rigettato l\u2019azione di ineleggibilit\u00e0 proposta dai consiglieri comunali di minoranza contro l\u2019elezione a Sindaco di Belvedere Marittimo di Vincenzo Cascini, per la carica rivestita in seno a una struttura sanitaria privata.<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":145232,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[28,576],"tags":[],"class_list":["post-145231","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-provincia","category-tirreno"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/145231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=145231"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/145231\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/145232"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=145231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=145231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=145231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}