{"id":148477,"date":"2021-04-24T09:00:08","date_gmt":"2021-04-24T07:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/covid-19-si-al-rimborso-del-biglietto-aereo-comprato-prima-del-lockdown\/"},"modified":"2023-01-16T17:31:30","modified_gmt":"2023-01-16T16:31:30","slug":"404045-covid-19-si-al-rimborso-del-biglietto-aereo-comprato-prima-del-lockdown","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/404045-covid-19-si-al-rimborso-del-biglietto-aereo-comprato-prima-del-lockdown\/","title":{"rendered":"Covid 19, s\u00ec al rimborso del biglietto aereo comprato prima del lockdown"},"content":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; La sentenza 858\/21, pubblicata dalla quarta sezione civile del giudice di pace di Palermo (magistrato onorario Raffaella Piro)<strong>: se c&#8217;\u00e8 obbligo di quarantena in arrivo o al rientro, il passeggero pu\u00f2 rinunciare al volo e ottenere il rimborso<\/strong> dalla compagnia, dei soldi del biglietto aereo comprato prima del lockdown e poi non utilizzato per le misure anti Covid. Questo perch\u00e9 l\u2019unica normativa applicabile \u00e8 il regolamento eurounitario 261\/04 che riconosce al passeggero il diritto di scegliere fra la ripetizione dell\u2019importo in denaro e altre forme di rimborso: come ad esempio i voucher, previsti nel nostro Paese dal decreto Cura Italia approvato durante l\u2019emergenza epidemiologica. Il principio stabilito dal giudice si estende, infatti, a quanti sarebbero dovuti partire durante l\u2019emergenza Covid <strong>e si sono visti negare il rimborso dalle compagnie<\/strong>, con la motivazione che il volo era comunque operativo, anche se nel Paese di destinazione o rientrando dal viaggio era previsto un periodo di quarantena.<\/p>\n<h3>Il fatto<\/h3>\n<p>Il consumatore programma con largo anticipo le vacanze e durante l\u2019inverno acquista per s\u00e9 e la famiglia i ticket per il volo Punta Raisi-Tunisi programmato per il 13 agosto. Ma nel frattempo scoppia l\u2019emergenza epidemiologica con il blocco degli spostamenti. E l\u2019acquirente gi\u00e0 il 17 marzo 2020 chiede al vettore l\u2019accredito dei soldi sulla carta di credito con cui ha saldato l\u2019importo. In sede stragiudiziale la compagnia si limita a offrire il voucher al posto della ripetizione della somma, ma poi non procede alla corresponsione e dunque resta inadempiente anche sotto questo profilo del contratto di trasporto.\u00a0Al consumatore non resta che rivolgersi al giudice: trova ingresso la censura secondo cui con <strong>l\u2019insorgenza della pandemia sopravvengono gravi motivi di impossibilit\u00e0 della prestazione,<\/strong> determinati dalla cancellazione dei voli o comunque dalla necessit\u00e0 di osservare le misure di contenimento. Secondo il giudice di pace, dunque, non resta che applicare gli articoli 5 e 8 del regolamento 261\/04 che implica il rimborso del prezzo per il volo non fruito per causa non imputabile al passeggero.<strong> Vittoria per il consumatore per il quale scatta il rimborso di oltre 1.100 euro.<\/strong> In buona sostanza, se c&#8217;\u00e8 obbligo di quarantena in arrivo o al rientro, evidenzia Giovanni D&#8217;Agata, presidente dello \u201cSportello dei Diritti\u201d, il passeggero pu\u00f2 rinunciare al volo e ottenere il rimborso dalla compagnia aerea.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se c&#8217;\u00e8 obbligo di quarantena in arrivo o al rientro, il passeggero pu\u00f2 rinunciare al volo e ottenere il rimborso dalla compagnia del biglietto aereo comprato prima del lockdown e poi non utilizzato<\/p>\n","protected":false},"author":42,"featured_media":148478,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-148477","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/42"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=148477"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148477\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/148478"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=148477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=148477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=148477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}