{"id":148842,"date":"2021-02-01T10:00:47","date_gmt":"2021-02-01T09:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/dati-personali-per-finalita-di-marketing-la-cassazione-conferma-il-divieto\/"},"modified":"2023-01-16T17:31:56","modified_gmt":"2023-01-16T16:31:56","slug":"404983-dati-personali-per-finalita-di-marketing-la-cassazione-conferma-il-divieto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/404983-dati-personali-per-finalita-di-marketing-la-cassazione-conferma-il-divieto\/","title":{"rendered":"Dati personali per finalit\u00e0 di marketing, la Cassazione conferma il divieto"},"content":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Con questa decisione, contenuta nella sentenza 11019 depositata oggi dalla Prima sezione civile della Suprema Corte &#8211;<strong>in tema di &#8216;Privacy, Telecom, comunicazioni commerciali&#8217;<\/strong> &#8211; , la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali della societ\u00e0 telefonica contro la pronuncia del Tribunale di Milano del 5 maggio 2017 che aveva ritenuto legittimo il divieto emesso dal Garante il 22 giugno 2016, atto con il quale si vietava &#8220;l&#8217;ulteriore trattamento per finalit\u00e0 di marketing dei dati personali riferiti alle utenze oggetto della campagna &#8216;recupero consenso'&#8221;.<\/p>\n<h4>Divieto di trattamento anche per chi d\u00e0 consenso<\/h4>\n<p>Ad avviso del Tribunale, non era consentito &#8220;vanificare la volont\u00e0 degli interessati (che gi\u00e0 avevano negato il consenso) mediante una campagna marketing in due tempi volta, prima, a riacquisire il consenso gi\u00e0 negato e, dopo, a realizzare l&#8217;attivit\u00e0 promozionale vera e propria, trattandosi di un trattamento illecito di dati, stante la intrinseca inscindibilit\u00e0 tra la campagna di acquisizione del consenso e la finalit\u00e0 di marketing&#8221;. Secondo i magistrati di Milano, inoltre, &#8220;doveva essere inibita l&#8217;utilizzazione dei consensi comunque ottenuti, in quanto illecitamente acquisiti sulla base di un <strong>trattamento illecito di dati personali<\/strong>&#8220;. Anche per quanto riguarda questo aspetto, la Cassazione \u00e8 in totale sintonia con il verdetto di merito e rileva che <strong>il divieto di trattare i dati vale anche in favore di &#8220;coloro che abbiano comunque prestato il loro consenso<\/strong>&#8220;, dato che si tratta sempre di consenso scaturito da un utilizzo non consentito dei dai personali del cliente. Spiegano gli &#8216;ermellini&#8217; che &#8220;la finalit\u00e0 della chiamata telefonica \u00e8, in effetti, pur sempre quella di effettuare proposte commerciali, a prescindere dal fatto che con la stessa telefonata si effettui o meno anche la vendita di beni o servizi (come possibile ed anche avvenuto in concreto, nulla impedendo al call-center di effettuare immediatamente un&#8217;offerta commerciale, senza bisogno di sollecitazioni da parte delle persone contattate)&#8221;.<\/p>\n<p>Se si ritenesse che contattare i clienti per il &#8216;recupero del consenso&#8217; sia &#8220;ammesso&#8221;, allora &#8211; avvertono i supremi giudici &#8211; &#8220;lo stesso sistema del cosiddetto opt-out sarebbe di fatto vanificato&#8221;, e risulterebbe dunque inutile aver iscritto la propria utenza nel &#8220;registro pubblico delle opposizioni&#8221;. I clienti che vogliono tornare sui loro passi e &#8220;mutare opinione rispetto al trattamento dei loro dati personali, revocando il dissenso gi\u00e0 espresso&#8221;, possono farlo, ma &#8211; sottolinea la Cassazione &#8211; solo &#8220;nell&#8217;ambito di iniziative che li vedano protagonisti&#8221;. Ad esempio, come osservato dal Tribunale, &#8220;mediante contatto gratuito con il numero 119 o nel contesto di richieste di informazioni&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per gli ermellini il divieto vale anche in favore di &#8220;coloro che abbiano comunque prestato il loro consenso&#8221; in tema di &#8216;Privacy, Telecom, comunicazioni commerciali&#8217;<\/p>\n","protected":false},"author":58,"featured_media":148843,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-148842","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148842","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/58"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=148842"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148842\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/148843"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=148842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=148842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=148842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}