{"id":158678,"date":"2021-11-13T16:00:02","date_gmt":"2021-11-13T15:00:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/pausa-caffe-a-rischio-niente-indennizzo-per-linfortunio-del-lavoratore-al-bar\/"},"modified":"2023-01-16T17:43:00","modified_gmt":"2023-01-16T16:43:00","slug":"430052-pausa-caffe-a-rischio-niente-indennizzo-per-linfortunio-del-lavoratore-al-bar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/430052-pausa-caffe-a-rischio-niente-indennizzo-per-linfortunio-del-lavoratore-al-bar\/","title":{"rendered":"Pausa caff\u00e8 a rischio. Niente indennizzo per l&#8217;infortunio del lavoratore al bar"},"content":{"rendered":"<p>ROMA &#8211;<strong> Niente indennizzo per malattia n\u00e8 riconoscimento di invalidit\u00e0<\/strong> per i lavoratori che incappano in un infortunio mentre consumano il<strong> &#8216;rito&#8217; della pausa caff\u00e8<\/strong> in orario di servizio, anche se hanno il permesso del capo per andare al bar all&#8217;esterno dell&#8217;ufficio sguarnito di un punto ristoro. A stabilirlo \u00e8 la Cassazione che ha accolto il ricorso dell&#8217;Inail contro indennizzo e invalidit\u00e0 del 10% in favore di una impiegata della Procura di Firenze che si era rotta il polso destro cadendo per strada mentre, autorizzata, era uscita per un caff\u00e8.<\/p>\n<h4>Il caso dell&#8217;impiegata di Firenze<\/h4>\n<p>Per gli ermellini, <strong>la &#8216;tazzina&#8217; non \u00e8 una esigenza impellente e legata al lavoro ma una libera scelta<\/strong>, come ha sostenuto l&#8217;Istituto nazionale per l&#8217;assicurazione degli infortuni sul lavoro difeso dalle avvocatesse Luciana Romeo e Letizia Crippa. A fare per prima le spese di questa &#8216;stretta&#8217; della Suprema Corte alla consuetudine del coffee-break, \u00e8 stata Rosanna B., ironia della sorte proprio un&#8217;impiegata nel ramo &#8216;giustizia&#8217; della pubblica amministrazione, che ha avuto la disavventura di cadere per strada e rompersi un polso nel luglio 2010 mentre era uscita in pausa caff\u00e8, autorizzata dal suo capo. La Procura di Firenze &#8211; sua sede di lavoro &#8211; non aveva un bar interno.<\/p>\n<p>L&#8217;impiegata ha ottenuto in primo e secondo grado da Tribunale e Corte di Appello del capoluogo toscano il riconoscimento del diritto all&#8217; indennit\u00e0 di malattia assoluta temporanea e l&#8217;indennizzo per danno permanente del 10% per l&#8217;incidente nel tragitto verso il bar considerato infortunio sul lavoro. Ora Rosanna, a 11 anni dal capitombolo e dopo aver atteso dal 2015 la fissazione dell&#8217;udienza in Cassazione, ha perso il diritto agli indennizzi ed \u00e8 stata <strong>condannata a pagare 5.300 euro di spese legali e di giustizia.<\/strong><\/p>\n<h4>Il caff\u00e8 &#8220;una scelta arbitraria&#8221;<\/h4>\n<p>Ad avviso dei supremi giudici, infatti, non ha diritto alla tutela assicurativa dell&#8217;Inail chi affronta un rischio &#8220;<strong>scaturito da una scelta arbitraria<\/strong>&#8221; e &#8220;mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze personali, crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l&#8217;attivit\u00e0 lavorativa&#8221;, pur intesa in senso &#8216;ampio&#8217;, &#8220;con ci\u00f2 ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento&#8221; di infortunio. Pertanto, prosegue il verdetto &#8220;\u00e8 da escludere la indennizzabilit\u00e0&#8221; dell&#8217;incidente &#8220;subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell&#8217;ufficio giudiziario ove prestava la propria attivit\u00e0 e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caff\u00e8, dato che allontanandosi dall&#8217;ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si \u00e8 volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all&#8217;attivit\u00e0 lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente&#8221;.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 del tutto &#8220;irrilevante&#8221;, prosegue l&#8217;Alta Corte, &#8220;la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi o comunque una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l&#8217;area oggettiva di operativit\u00e0 della nozione di occasione di lavoro&#8221;.<\/p>\n<h4>&#8220;Pausa caff\u00e8 non \u00e8 un momento lavorativo&#8221;<\/h4>\n<p>Dunque il permesso del capo non tramuta la pausa caff\u00e8 in un momento lavorativo o connesso a motivi di servizio. &#8220;Quando l&#8217;infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attivit\u00e0 di lavoro e delle vere e proprie <strong>prestazioni lavorative<\/strong> (si verifica cio\u00e8 anteriormente o successivamente a queste, o durante una &#8216;pausa&#8217;), la ravvisabilit\u00e0 dell&#8217;occasione di lavoro &#8211; spiega e conclude la Cassazione &#8211; \u00e8 rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venire meno la riconducibilit\u00e0 eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell&#8217; ambito dell&#8217; attivit\u00e0 lavorativa&#8221;, o di tutto ci\u00f2 &#8220;che ad essa \u00e8 connesso o accessorio in virt\u00f9 di un collegamento non del tutto marginale&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A stabilirlo \u00e8 la Cassazione che ha accolto il ricorso dell&#8217;Inail contro indennizzo e invalidit\u00e0 del 10% in favore di una impiegata della Procura di Firenze<\/p>\n","protected":false},"author":58,"featured_media":158679,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-158678","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158678","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/58"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=158678"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158678\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/158679"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=158678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=158678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=158678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}