{"id":162749,"date":"2022-01-29T12:00:08","date_gmt":"2022-01-29T11:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/cassazione-offendere-i-carabinieri-su-facebook-e-reato\/"},"modified":"2023-01-16T16:58:24","modified_gmt":"2023-01-16T15:58:24","slug":"439907-cassazione-offendere-i-carabinieri-su-facebook-e-reato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/439907-cassazione-offendere-i-carabinieri-su-facebook-e-reato\/","title":{"rendered":"Cassazione: offendere i carabinieri su Facebook \u00e8 reato"},"content":{"rendered":"<p>Aveva pubblicato un commento offensivo nei confronti dei carabinieri sul profilo Facebook ed \u00e8 stato denunciato. La sesta sezione penale della Cassazione, con un nuovo principio ha stabilito che \u201c<strong>scatta la diffamazione aggravata per chi posta sui social network frasi offensive anche senza indicazioni nominative<\/strong>.\u201d Nel dettaglio, con la <strong>sentenza 2598\/22,<\/strong> la Suprema Corte ha <strong>respinto il ricorso di un giovane<\/strong> che su Facebook ha <strong>inveito contro il personale militare<\/strong> che lo aveva fermato poco prima: <strong>basta il riferimento a un ampio novero di persone che appartengono a una determinata categoria.<\/strong><\/p>\n<p>All\u2019imputato era stato contestato di aver espresso <strong>frasi minacciose nei confronti dei Carabinieri<\/strong> che lo avevano sorpreso a orinare in una via pubblica e per aver, poi, pubblicato sul social network Facebook un post dal contenuto diffamatorio, sempre rivolto al personale militare che lo aveva condotto in caserma e identificato.\u00a0Il ricorrente \u00e8 ricorso in sede di legittimit\u00e0 contestando il provvedimento in cui il giudice ha rilevato una condotta diffamatoria aggravata in quanto, a suo avviso, nelle espressioni virtuali usate non c&#8217;\u00e8 stato nessun riferimento ai destinatari n\u00e9 la possibilit\u00e0 di dedurne l\u2019identit\u00e0.\u00a0Insomma, le <strong>frasi diffamanti erano riferite ai carabinieri<\/strong> in genere e<strong> non a specifici componenti dell&#8217;arma.<\/strong> Per i giudici di Piazza Cavour il motivo \u00e8 infondato perch\u00e9 \u201cnon osta all&#8217;integrazione del reato di diffamazione l&#8217;assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione e lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone.<\/p>\n<p>Nella sentenza gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito <strong>Cassazione.net,<\/strong> rileva Giovanni D&#8217;Agata, presidente dello \u201cSportello dei Diritti\u201d, spiegano come l&#8217;individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell&#8217;offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, cos\u00ec che possa desumersi, con ragionevole certezza, l&#8217;inequivoca individuazione dell&#8217;offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cio\u00e8 come piena e immediata consapevolezza dell&#8217;identit\u00e0 del destinatario che abbia avuto chiunque sia entrato in contatto con la propalazione diffamatoria.<\/p>\n<p>Al verificarsi di tali presupposti, dunque, <strong>dovr\u00e0 ritenersi configurabile il reato in esame anche quando l&#8217;espressione lesiva dell&#8217;altrui reputazione risulti apparentemente riferita, in assenza di indicazioni nominative, a un ampio novero di persone<\/strong>, identificato in ragione della appartenenza a un gruppo o una determinata categoria: ci\u00f2 potr\u00e0 verificarsi laddove, per le concrete dinamiche in fatto, la propalazione offensiva finisca per riguardare singole individualit\u00e0 ricomprese all&#8217;interno di tale pi\u00f9 ampio novero di soggetti che siano (e possano sentirsi) concretamente e coerentemente individuabili come destinatarie di detta espressione\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo un nuovo principio di diritto \u00e8 diffamazione aggravata per chi posta frasi offensive sui social network anche senza far nomi. Respinto il ricorso di un giovane che su Facebook ha inveito contro l&#8217;Arma<\/p>\n","protected":false},"author":42,"featured_media":162750,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[16],"tags":[19],"class_list":["post-162749","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia","tag-copertina"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162749","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/42"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=162749"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162749\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/162750"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=162749"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=162749"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=162749"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}