{"id":165817,"date":"2022-03-20T14:00:37","date_gmt":"2022-03-20T13:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/commette-reato-il-medico-che-ritarda-la-guarigione-del-paziente\/"},"modified":"2023-01-16T17:01:47","modified_gmt":"2023-01-16T16:01:47","slug":"447899-commette-reato-il-medico-che-ritarda-la-guarigione-del-paziente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/447899-commette-reato-il-medico-che-ritarda-la-guarigione-del-paziente\/","title":{"rendered":"&#8220;Commette reato il medico che ritarda la guarigione del paziente&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; Compie il <strong>reato di lesioni personali colpose il medico che, per imperizia, finisce col ritardare la guarigione del paziente<\/strong>. E ci\u00f2 anche se la condotta antidoverosa del sanitario non aggrava di per s\u00e9 la lesione o la perturbazione funzionale del malato: il legislatore, infatti, misura la malattia in termini di tempo necessario alla stabilizzazione della salute del paziente e dunque assegna al tempo un peso che incide sulla quantit\u00e0 della sanzione. \u00c8 quanto emerge dalla <strong>sentenza 8613\/22, pubblicata il 15 marzo dalla quarta sezione penale della Cassazione<\/strong>. Diventa definitiva la <strong>condanna inflitta al chirurgo oncologico<\/strong> che con la sua condotta imprudente e imperita costringe la paziente a sottoporsi a un terzo intervento per asportare il tumore al seno.<\/p>\n<h4>Il caso del chirurgo e le condotte &#8220;incriminate&#8221;<\/h4>\n<p>Nelle due operazioni \u201cincriminate\u201d, infatti, il sanitario non si attiene alle linee guida,<strong> esponendo la donna al rischio della vita<\/strong>: nella prima non procede con l\u2019ago aspirato n\u00e9 ricorre all\u2019esame istologico intraoperatorio; nella seconda preleva linfonodi inutili per verificare la presenza di metastasi. Da una parte lo studio della lesione individuata con la mammografia non risulta condotto in modo corretto, con la miglior tecnica del linfonodo \u201csentinella\u201d; dall\u2019altra il secondo intervento deve considerarsi sbagriliato sul piano tecnico perch\u00e9 non risulta compiuto lo svuotamento ascellare completo.<\/p>\n<h4>Sportello dei diritti &#8220;il motivo \u00e8 fondato&#8221;<\/h4>\n<p>Insomma: le operazioni non sono affatto eseguite a regola d\u2019arte. Per i giudici di legittimit\u00e0, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva G<strong>iovanni D&#8217;Agata, presidente dello \u201c<a href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/14774\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Sportello dei Diritti<\/a>\u201d, il motivo \u00e8 fondato<\/strong> e, al riguardo, hanno ricordato che \u201c Nessun dubbio, poi, sul nesso eziologico fra la condotta gravemente colposa del chirurgo e la causazione di una malattia superiore a quaranta giorni.\u201d \u00c8 vero: nella nozione prevista dall\u2019articolo 590 Cp non rientrano tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, ma soltanto quelle da cui deriva una limitazione funzionale, un significativo processo patologico, un aggravamento o una compromissione delle funzioni dell\u2019organismo, significativa pur se non definitiva. E il legislatore colloca all\u2019interno della risposta dell\u2019ordinamento penale l\u2019intervallo di tempo necessario al paziente per recuperare lo stato di salute: integra cos\u00ec le lesioni colpose la condotta antidoverosa del medico che ritarda la guarigione del paziente o la stabilizzazione delle condizioni di salute.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 quanto emerge dalla sentenza dalla quarta sezione penale della Cassazione nei confronti di un chirurgo oncologo che costretto il paziente all&#8217;intervento<\/p>\n","protected":false},"author":58,"featured_media":165818,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-165817","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/165817","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/58"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=165817"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/165817\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/165818"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=165817"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=165817"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=165817"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}