{"id":167443,"date":"2022-04-23T12:00:56","date_gmt":"2022-04-23T10:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/cassazione-su-whatsapp-si-puo-sparlare-del-capo-un-caso-fa-scuola\/"},"modified":"2023-01-16T17:03:34","modified_gmt":"2023-01-16T16:03:34","slug":"451825-cassazione-su-whatsapp-si-puo-sparlare-del-capo-un-caso-fa-scuola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/451825-cassazione-su-whatsapp-si-puo-sparlare-del-capo-un-caso-fa-scuola\/","title":{"rendered":"Cassazione: su WhatsApp si pu\u00f2 sparlare del capo, un caso fa scuola"},"content":{"rendered":"<p>UDINE &#8211; Per la Cassazione si pu\u00f2 <strong>sparlare del &#8216;boss&#8217; senza perdere il lavoro<\/strong> e dunque non pu\u00f2 essere licenziato chi sparla del datore su WhatsApp con un collega. E\u2019 esclusa la violazione dei principi di correttezza e buona fede perch\u00e9 i giudizi, per quanto di contenuto discutibile, sono espressi nell\u2019ambito di una conversazione privata e fra privati, senza alcun contatto diretto con altri compagni di lavoro.<\/p>\n<p>Inoltre scatta la reintegra perch\u00e9 il giudice del merito pu\u00f2 sussumere la condotta addebitata al lavoratore e accertata nella causa nella previsione del contratto che punisce l\u2019illecito disciplinare con sanzione conservativa. E ci\u00f2 anche se la previsione risulta espressa attraverso clausole generali o elastiche. \u00c8 quanto emerge dalla sentenza 11665\/22, pubblicata l\u201911 aprile dalla sezione lavoro della Cassazione.<\/p>\n<p><strong>Bocciato il ricorso incidentale dell\u2019azienda, accolto quello principale del lavoratore.<\/strong> Resta confermata la valutazione della Corte d\u2019appello di Trieste secondo cui sono <strong>irrilevanti sul piano disciplinare<\/strong>, pur se disdicevoli, <strong>gli apprezzamenti espressi in chat sul presidente e sull\u2019amministratore delegato della societ\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Conta il contesto: si tratta di una conversazione extralavorativa, del tutto personale e dunque circoscritta in un ambito totalmente estraneo all\u2019azienda. La donna con cui chatta il lavoratore, oltre a essere un\u2019ex collega, ha avuto una relazione con l\u2019incolpato. Ma poi i due finiscono in tribunale per l\u2019affidamento del figlio. E la conversazione su WhatsApp \u00e8 rinvenuta in un computer aziendale. N\u00e9 si pu\u00f2 sostenere che la condotta sia in s\u00e9 potenzialmente lesiva a causa dello strumento di comunicazione utilizzato, cio\u00e8 l\u2019app di messaggistica: pesa il profilo soggettivo, risulta escluso in fatto che le dichiarazioni siano anche solo ipoteticamente finalizzate a un\u2019ulteriore diffusione. Sbaglia tuttavia la Corte d\u2019appello a escludere la reintegra, concedendo la mera tutela risarcitoria, sul rilievo che la norma collettiva \u00e8 \u00abformulata in un modo assai generico e indefinito\u00bb: anche in tal caso, infatti, non trasmoda nel giudizio di proporzionalit\u00e0 della sanzione rispetto al fatto contestato l\u2019interpretazione del giudice laddove sussume la condotta addebitata nella clausola contrattuale che punisce l\u2019illecito con sanzione conservativa; l\u2019operazione resta nei limiti dell\u2019attuazione del principio di proporzionalit\u00e0, come gi\u00e0 eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.<\/p>\n<p>Nel dettaglio i giudici di legittimit\u00e0, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D&#8217;Agata, presidente dello \u201cSportello dei Diritti\u201d, <strong>ha respinto il ricorso della Italpol di Udine<\/strong> di far dichiarare di rilievo disciplinare il <strong>comportamento del comandante delle guardie giurate<\/strong>. L\u2019uomo, in una <strong>conversazione con un\u2019ex collega,<\/strong> ne aveva dette di tutti i colori del presidente e dell\u2019amministratore delegato della societ\u00e0. <strong>Sul pc aziendale, per\u00f2, era rimasta traccia della conversazione<\/strong>. Da qui la richiesta della spa, che riteneva lesivi i commenti. I giudici hanno rilevato che in una conversazione privata i giudizi, anche se discutibili, non violano i doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro. E\u2019 stato accolto, invece, il ricorso del comandante che per altri addebiti aveva perso il posto con il diritto solo ad alcune mensilit\u00e0. Ora il caso torner\u00e0 alla Corte d\u2019Appello di Trieste perch\u00e9 gli ermellini invitano a valutare la possibilit\u00e0 di dare sanzioni conservative con il mantenimento dell\u2019impiego.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non \u00e8 licenziabile chi sparla del capo su WhatsApp. Il giudice \u201cinterpreta\u201d l\u2019addebito nel Ccnl elastico. Ora il caso torner\u00e0 alla Corte d\u2019Appello<\/p>\n","protected":false},"author":42,"featured_media":167444,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-167443","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/167443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/42"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=167443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/167443\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/167444"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=167443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=167443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=167443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}