{"id":184624,"date":"2023-01-31T09:20:22","date_gmt":"2023-01-31T08:20:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/496478-piane-crati-legittimo-il-decreto-di-scioglimento-del-consiglio-comunale"},"modified":"2023-01-31T09:20:22","modified_gmt":"2023-01-31T08:20:22","slug":"496478-piane-crati-legittimo-il-decreto-di-scioglimento-del-consiglio-comunale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/496478-piane-crati-legittimo-il-decreto-di-scioglimento-del-consiglio-comunale\/","title":{"rendered":"Piane Crati, legittimo il decreto di scioglimento del Consiglio comunale"},"content":{"rendered":"<p>PIANE CRATI (CS) &#8211; \u00abLegittimo il decreto di Mattarella di scioglimento<strong> del Consiglio comunale del Comune di Piane Crati<\/strong>. Accolte dal<strong> Tar Calabria Catanzaro le difese dell\u2019avvocato amministrativista Dario Sammarro<\/strong> prestate in favore del Comune, con ordinanza collegiale numero 517 del 2022 sezione prima. Vittorioso anche il Ministero dell\u2019Interno\u00bb. Lo scrivono Dario Sammarro e Renato Rolli, docente del Discag dell\u2019Unical.<\/p>\n<p>\u00abUna questione di rilevante peso giuridico, politico e sociale<strong> ha investito il Tar Calabria chiamato ad esprimersi sulla legittimit\u00e0 (o meno) dell\u2019operato del Comune di Piane Crati<\/strong> e, di riflesso, sulla validit\u00e0 del decreto di scioglimento\u00bb, affermano. \u00abIl giudizio \u2013 spiegano \u2013 veniva incardinato da un <strong>consigliere uscente (ricorrente) il quale, dopo aver presentato le dimissioni al Comune, intendeva disconoscerle per vizi di volont\u00e0 e di forma imputabili<\/strong> all\u2019ente comunale ed all\u2019organizzazione dei propri uffici; soprattutto, con riferimento alla composizione ed al funzionamento dell\u2019ufficio Protocollo dell\u2019ente. Tutto ci\u00f2, a detta del ricorrente, avrebbe dovut<strong>o incidere negativamente sulle motivazioni sottese al decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio comunale, del 7 settembre 2022<\/strong> (del quale si \u00e8 chiesto l\u2019annullamento al Tar) emesso per effetto delle dimissioni dei consiglieri irrevocabili ed immediatamente efficaci, ragion per cui il Comune ha perso oltre la met\u00e0 dei propri componenti realizzandosi, quindi, la fattispecie prevista dall\u2019 art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, come causa di scioglimento del Consiglio\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abNondimeno \u2013 proseguono \u2013, l\u2019eventuale invalidit\u00e0 delle dimissioni assunte dal singolo consigliere (per come richiesto dal ricorrente)<strong> se accertata, avrebbe messo in risalto il clamoroso abbaglio delle amministrazioni esponendole a conseguenze amministrative<\/strong> e contabili di non poco conto. Tra dette conseguenze (come sostenuto dal ricorrente) probabilmente, si sarebbe andati incontro anche alla \u201c reintegra\u201d della precedente compagine elettiva. Con l\u2019ordinanza collegiale non appellata, il Collegio della sezione prima \u2013 aggiungono \u2013 <strong>ha aderito per\u00f2 alle tesi dell\u2019avvocato del Comune sostenendo l\u2019intervenuto perfezionamento delle dimissioni<\/strong> del ricorrente (come comprovato per tabulas nel giudizio)\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abSuperata la ritualit\u00e0 della procedura nel contesto del processo al Tar \u2013 continuano \u2013,<strong> \u00e8 risultata altres\u00ec emblematica una recente giurisprudenza amministrativa<\/strong>, che ha fatto chiarezza sulle dimissioni: \u201cNel caso di dimissioni dalla carica di consigliere (\u2026) le dimissioni singole, disciplinate dall\u2019art. 38 Tuel, sono riconducibili a scelte personali del consigliere, eventualmente anche legate a ragioni di carattere politico, il quale manifesta semplicemente la sua volont\u00e0 di abbandonare la carica. (\u2026) Le dimissioni collettive, previste dall\u2019art. 141, <strong>rispondono al preciso obiettivo di provocare lo scioglimento del Consiglio comunale, laddove, come sopra pi\u00f9 ampiamente chiarito<\/strong>, le dimissioni del singolo esprimono solo l\u2019intento di abbandonare la carica\u201d (Tar Campania, Sez. I, Sent. n. 6004 del 24.09.2021)\u201d. Un risultato, questo \u2013 concludono \u2013, che lascia ben sperare in merito alla relazione intercorrente <strong>tra poteri centrali ed autonomie territoriali e che mette in risalto di come un coordinamento efficiente ed efficace tra Comune e Stato<\/strong> possa concorrere alla realizzazione di una pubblica amministrazione trasparente e virtuosa. Non \u00e8 pi\u00f9 il tempo dell\u2019isolamento amministrativo sulla governance del territorio\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tar Calabria si \u00e8 pronunciato sul ricorso presentato da un membro uscente dell&#8217;assemblea che voleva disconoscere le proprie dimissioni<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":184625,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[28],"tags":[19],"class_list":["post-184624","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-provincia","tag-copertina"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/184624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=184624"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/184624\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/184625"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=184624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=184624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=184624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}