{"id":199427,"date":"2023-04-15T09:05:53","date_gmt":"2023-04-15T07:05:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=199427"},"modified":"2023-04-12T14:58:53","modified_gmt":"2023-04-12T12:58:53","slug":"rottamazione-quater-e-corsa-alle-domande-scadenza-il-30-aprile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/rottamazione-quater-e-corsa-alle-domande-scadenza-il-30-aprile\/","title":{"rendered":"Rottamazione quater: \u00e8 corsa alle domande, scadenza il 30 aprile"},"content":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; E&#8217; partito il conto alla rovescia per la <strong>presentazione delle domande<\/strong> di Definizione agevolata delle cartelle il cui termine scade al<strong> 30 aprile 2023<\/strong>. Lo comunica <strong>l&#8217;Agenzia Entrate-Riscossione<\/strong> che consiglia di <strong>attivarsi in anticipo<\/strong> per evitare &#8220;i rallentamenti dei sistemi informatici per l&#8217;alto traffico degli ultimi giorni&#8221;.<\/p>\n<p>La <strong>rottamazione quater<\/strong> riguarda &#8220;dei debiti affidati in riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2000 al 30 giugno 2022&#8221;. Bisogner\u00e0 versare &#8220;il debito residuo senza sanzioni, interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l&#8217;aggio, le multe stradali non pagheranno interessi, comunque denominati, e dell&#8217;aggio.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 possibile pagare l&#8217;importo delle cartelle in <strong>un&#8217;unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.<\/strong> Il piano di <strong>rateizzazione<\/strong> viene infatti scelto dal contribuente che aderisce all&#8217;accordo. Presentata la domanda per la &#8220;Definizione agevolata&#8221;, Agenzia delle entrate-Riscossione invier\u00e0 entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l&#8217;esito della domanda, l&#8217;ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.<\/p>\n<p>La domanda &#8211; spiega l&#8217;Agenzia Entrate-Riscossione &#8211; pu\u00f2 essere presentata esclusivamente in via telematica sul sito <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrateriscossione.gov.it\/it\/\" rel=\"noopener\">www.agenziaentrateriscossione.gov.it<\/a>, utilizzando l&#8217;apposito <strong>servizio<\/strong> disponibile sia in area pubblica (senza necessit\u00e0 di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).<\/p>\n<p>All&#8217;interno della propria area riservata il contribuente pu\u00f2 presentare la dichiarazione di adesione pi\u00f9 facilmente cliccando semplicemente, dall&#8217;elenco dei debiti &#8220;definibili&#8221;, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessit\u00e0 di indicare i dati identificativi degli atti. Cosa che dovr\u00e0 fare invece chi sceglie l&#8217;area &#8220;pubblica&#8221; senza Spid, Cia o Cns. Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione \u00e8 disponibile per tutti il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l&#8217;elenco dei carichi che possono essere &#8220;rottamati&#8221; e la simulazione dell&#8217;importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.<\/p>\n<p><strong> Chi aderisce alla Definizione agevolata<\/strong> potr\u00e0 <strong>versare solo l&#8217;importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese<\/strong> per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l&#8217;accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. &#8220;maggiorazioni&#8221;), nonch\u00e9 quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell&#8217;ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell&#8217;Unione Europea e all&#8217;Iva riscossa all&#8217;importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.<\/p>\n<p>Per quanto <strong>riguarda i carichi delle Casse\/Enti previdenziali di diritto privato<\/strong>, la Legge n. 197\/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata. Per chi sceglie la rateizzazione in pi\u00f9 tranche, le prime due saranno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute e avranno scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, se ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; E&#8217; partito il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle il cui termine scade al 30 aprile 2023. Lo comunica l&#8217;Agenzia Entrate-Riscossione che consiglia di attivarsi in anticipo per evitare &#8220;i rallentamenti dei sistemi informatici per l&#8217;alto traffico degli ultimi giorni&#8221;. 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