{"id":199784,"date":"2023-04-13T17:35:55","date_gmt":"2023-04-13T15:35:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=199784"},"modified":"2023-04-13T17:16:34","modified_gmt":"2023-04-13T15:16:34","slug":"cosenza-aveva-un-cellullare-nonostante-il-divieto-assolto-il-trapper-niko-pandetta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/cosenza-aveva-un-cellullare-nonostante-il-divieto-assolto-il-trapper-niko-pandetta\/","title":{"rendered":"Cosenza: aveva un cellullare nonostante il divieto. Assolto il trapper Niko Pandetta"},"content":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; <strong>Assolto il noto trapper catanese Niko Pandetta<\/strong>: possedeva ed <strong>utilizzava regolarmente il cellulare nonostante il divieto impostogli dal Questore di Catania<\/strong> con l&#8217;avviso orale emesso nel 2010 e notificatogli nel 2015. Per questo motivo, la <strong>Procura della Repubblica di Cosenza,<\/strong> in seguito ad ordinanza di imputazione coatta emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari Giuseppe Greco, aveva esercitato l&#8217;azione penale nei confronti di Vincenzo Pandetta, in arte Niko, 32 anni, noto trapper catanese,<strong> difeso di di fiducia da Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola,<\/strong> citandolo a giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza, per aver violato l&#8217;Articolo 76 comma 2 del Decreto Legislativo n. 159\/2011 perch\u00e9, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione personale dell&#8217;avviso orale, con la prescrizione di non detenere apparati ricetrasmittenti tra cui telefoni cellulari, giusto provvedimento emesso dalla Questura di Catania,<strong> violava il divieto di cui all&#8217;Articolo 3 commi 4 e 5 del predetto Decreto Legislativo<\/strong>.<\/p>\n<h3>Niko Pandetta beccato con il cellullare in un hotel a Rende<\/h3>\n<p>In particolare, il Pandetta, deteneva un telefono cellulare iphone xs nero a lui intestato rinvenuto nella tasca destra del pantaloncino indossato, per come accertato, a seguito di notizia confidenziale, dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende<strong> il 16 luglio 2019 presso un noto Hotel di Rende<\/strong>. Nell&#8217;occasione, i Carabinieri, sequestrarono al Pandetta il telefono cellulare rinvenuto nella sua disponibilit\u00e0.<\/p>\n<p>La difesa, prima dell&#8217;apertura del dibattimento, ha chiesto al Giudice Monocratico del Tribunale di Cosenza Francesco Guglielmini di emettere nei confronti di<strong> Pandetta, gi\u00e0 detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano Opera per altro<\/strong>, una sentenza di proscioglimento perch\u00e9 il fatto non \u00e8 previsto dalla legge come reato, a seguito della sentenza n. 2\/2023 emessa dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;Articolo 3 comma 4 nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il Questore pu\u00f2 vietare, in tutto o in parte, il possesso o l&#8217;utilizzo, disponendo il dissequestro del cellulare e la restituzione al legittimo proprietario. Anche la Procura di Cosenza, rappresentata dal Pubblico Ministero Patrizia De Marco, si \u00e8 associata alla richiesta di proscioglimento avanzata dai difensori.<\/p>\n<p>All&#8217;esito della camera di consiglio, i<strong>l Tribunale di Cosenza, ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti del trapper catanese perch\u00e9 il fatto non \u00e8 previsto dalla legge come reato<\/strong>, disponendo il dissequestro del cellulare e la restituzione all&#8217;avente diritto, riservandosi sessanta giorni per la motivazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; Assolto il noto trapper catanese Niko Pandetta: possedeva ed utilizzava regolarmente il cellulare nonostante il divieto impostogli dal Questore di Catania con l&#8217;avviso orale emesso nel 2010 e notificatogli nel 2015. 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