{"id":200642,"date":"2023-04-27T06:46:22","date_gmt":"2023-04-27T04:46:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=200642"},"modified":"2023-04-27T06:46:56","modified_gmt":"2023-04-27T04:46:56","slug":"processo-sangue-infetto-depositate-motivazioni-su-annullamento-assoluzione-dott-bossio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/processo-sangue-infetto-depositate-motivazioni-su-annullamento-assoluzione-dott-bossio\/","title":{"rendered":"&#8216;Sangue Infetto&#8217;, depositate motivazioni su annullamento assoluzione del dott. Bossio"},"content":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211;\u00a0Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha <strong>annullato la sentenza di assoluzione del dott. Marcello Bossio<\/strong> accogliendo il <strong>ricorso<\/strong> proposto dal difensore avv. Massimiliano Coppa \u2013 insieme con gli avv. Giovanni Ferrari e Luigi Forciniti &#8211; della famiglia del sig. <strong>Cesare Ruffolo<\/strong>, <strong>deceduto per una trasfusione infetta nel luglio del 2013<\/strong>.<\/p>\n<p>I giudici di Piazza Cavour, rigettando il ricorso proposto dalla Procura Generale di Catanzaro, hanno ritenuto di <strong>confermare l\u2019impianto accusatorio<\/strong> ipotizzato dalla Procura di Cosenza ed in particolare dal Dott. Salvatore di Maio, oggi Sostituto Procuratore Generale a Catanzaro, precisando che \u201c&#8230; il ricorso delle parti civili \u00e8 fondato&#8230;il punto della permanenza della parte civile nel giudizio in corso, pur dopo l\u2019avvenuta citazione in sede civile di Ministero e Azienda Sanitaria \u00e8 stato gi\u00e0 affrontato nella decisione rescindente (alle pag.6 e 7) ed \u00e8 pertanto precluso in questa sede&#8230;.la decisione impugnata affronta con motivazione apparente il tema della eventuale responsabilit\u00e0 colposa del Bossio, derivante dalla riqualificazione dei fatti ed imposto nella decisione rescindente. Ed invero l\u2019elusione del tema appare evidente, posto che il Bossio pur dopo l\u2019intervento del CIO restava investito da una funzione di garanzia derivante dal ruolo dirigenziale e la eventualit\u00e0 che una delle sacche ematiche provenienti dal centro di raccolta di San Giovanni in Fiore potesse \u2018rientrare\u2019 da un diverso presidio ospedaliero non era affatto un evento imprevedibile, come evidenziato nella decisione rescindente (v.pag.13). La decisione di rinvio, pertanto, avrebbe dovuto esaminare in concreto l\u2019adeguatezza degli assetti organizzativi predisposti dal Bossio al fine di realizzare il corretto adempimento (non solo nell\u2019immediato ma anche nei giorni successivi) delle regole precauzionali sia generali che specifiche (derivante dalla riunione del CIO), l\u00ec dove ritiene \u2013 in modo apodittico \u2013 che tale punto non fosse stato oggetto di contestazione (pag.11 della decisione impugnata). Va pertanto accolto il ricorso delle costituite parti civili, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello&#8230;\u201d.<\/p>\n<h4><strong>La super perizia in sede civile<\/strong><\/h4>\n<p>Depositata pure la super perizia in sede civile dinanzi al Tribunale di Catanzaro che ha confermato le <strong>responsabilit\u00e0 per negligenza<\/strong> del comparto addetto alla vigilanza degli emoderivati a firma dei Prof. Isabella Aquila e Carlo Torti dell\u2019Universit\u00e0 di Catanzaro, che hanno confermato le ipotesi chiaramente specificate dal Prof. Vincenzo Pascali, Ordinario di Medicina legale nell\u2019Universit\u00e0 Cattolica del Sacro Cuore \u2013 Policlinico Gemelli di Roma, e Prof. Pietrantonio Ricci, Ordinario di Medicina legale dell\u2019Universit\u00e0 di Catanzaro e del Dott. Berardo Cavalcanti quali Consulenti della famiglia Ruffolo: \u201c..l\u2019infezione contratta in regime di degenza del paziente si puo\u0300 definire nosocomiale. Pertanto, alla luce della valutazione organizzativa nell\u2019ambito dell\u2019emovigilanza, e\u0300 possibile ritenere che in questo caso si possa rilevare una responsabilita\u0300 censurabile nei termini della negligenza a carico della Struttura Sanitaria e del comparto addetto alla vigilanza degli emoderivati&#8230;.questo Collegio ritiene che tale responsabilita\u0300 sia da attribuirsi alla inefficienza della struttura sanitaria e degli organi preposti per vigilare sulla catena di custodia della sacca. &#8230;Si puo\u0300 dunque affermare che nell\u2019ambito dell\u2019emovigilanza non venivano rispettate le Linee Guida circa la catena di custodia e la sorveglianza circa eventuali contaminazioni&#8230;..alla luce della valutazione organizzativa nell\u2019ambito dell\u2019emovigilanza, e\u0300 possibile ritenere che in questo caso si possa rilevare una responsabilita\u0300 censurabile nei termini della negligenza a carico della Struttura Sanitaria e del comparto addetto alla vigilanza degli emoderivati&#8230;&#8230;E\u2019 possibile affermare che il sig. Ruffolo, a causa dell\u2019infezione de quo, decedeva in data 04.07.2013. Tale infezione poteva essere evitata attraverso l\u2019applicazione di corrette misure di sorveglianza delle sacche di sangue nell\u2019ambito di una corretta emovigilanza. Questo collegio pertanto ritiene che la morte del sig, Ruffolo sia da porsi in nesso causale diretto con l\u2019infezione e quindi con le condotte omissive di mancata vigilanza e sorveglianza delle sacche di sangue infette somministrate&#8230;\u201d.<\/p>\n<p>Un ulteriore tassello si aggiunge al lamento dei familiari di Cesare Ruffolo e del giovane Francesco Salvo, paziente scampato per miracolo alla morte, che conferma le numerose ipotesi scientificamente provate durante il processo di primo grado che pose in luce una lunghissima serie di omissioni gestionali, valutazioni di prevenzione completamente errate e sganciate dalle normative in tema di approvvigionamento, e <strong>trasfusioni di sangue esistente all\u2019Ospedale bruzio<\/strong> e pi\u00f9 precisamente nel reparto di <strong>emotrasfusioni dell\u2019Ospedale S.S. Annunziata di Cosenza<\/strong>, dove sfilarono centinaia di testimoni e consulenti tecnici citati per capire tutte le dinamiche della vicenda che ha riguardato un gravissimo fatto culminato in una grave infezione di un paziente di nome Francesco Salvo, rimasto tra la vita e la morte per oltre 40 giorni, e del decesso del paziente Ruffolo che, a causa dell\u2019elevatissima carica batterica contenuta nella sacca non \u00e8 riuscito a sopravvivere.<\/p>\n<p>Dalla parte delle persone offese, i <strong>difensori della famiglia Ruffolo<\/strong>, hanno espresso <strong>soddisfazione per il duplice risultato raggiunto<\/strong> in sede penale e civile auspicando una definizione ormai certa della vicenda mediante la pi\u00f9 ampia tutela dei diritti definitivamente lesi alla famiglia Ruffolo per la quale \u00e8 stato richiesto un <strong>risarcimento di tredici milioni di euro<\/strong>, mentre \u2013 dal canto suo &#8211; la Famiglia Ruffolo ha continuato ad evidenziare le criticit\u00e0 gestionali riferibili alla copertura assicurativa dell\u2019Ospedale di Cosenza che pur pagando un premio assicurativo &#8211; ancora oggi &#8211; <strong>da circa tre milioni di euro annui<\/strong>, <strong>non ha inteso risarcire il danno da morte cagionato agli eredi di Cesare Ruffolo<\/strong>, considerato che &#8211; sempre per il tramite dell\u2019avv. Coppa &#8211; per ottenere il ristoro delle somme vergate a titolo di provvisionale dal Tribunale Penale di Cosenza &#8211; si sono visti costretti a <strong>pignorare la scrivania dell\u2019allora direttore generale Achille Gentile<\/strong>, la poltrona,\u00a0 i quadri della stanza della direzione generale oltre a prelevare quasi giornalmente tramite l\u2019ufficiale giudiziario tutte le somme che venivano incassate dall\u2019ufficio ticket dell\u2019ospedale di Cosenza fino alla concorrenza delle somme stabilite dal Tribunale Penale di Cosenza. Ancora oggi, nonostante tutto, concludono i Figli della vittima, non risulta ben chiaro il meccanismo che ha indotto i vertici dell\u2019ospedale di Cosenza a mantenere una linea cos\u00ec dura di fronte ad una tragedia immane come la morte di Cesare Ruffolo, addirittura pagando un legale esterno per poter opporsi inutilmente dl pignoramento con un aggravio di spese ulteriori che vanno ad aggiungersi ai quasi tre milioni di euro annu\u00ec spesi, per una copertura assicurativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211;\u00a0Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza di assoluzione del dott. Marcello Bossio accogliendo il ricorso proposto dal difensore avv. Massimiliano Coppa \u2013 insieme con gli avv. Giovanni Ferrari e Luigi Forciniti &#8211; della famiglia del sig. 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