{"id":202216,"date":"2023-05-18T14:00:20","date_gmt":"2023-05-18T12:00:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=202216"},"modified":"2023-05-18T13:22:21","modified_gmt":"2023-05-18T11:22:21","slug":"bonus-casa-cosa-sapere-sullo-stato-di-crediti-e-cessioni-e-come-ripartire-le-quote","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/bonus-casa-cosa-sapere-sullo-stato-di-crediti-e-cessioni-e-come-ripartire-le-quote\/","title":{"rendered":"Bonus casa, cosa sapere sullo stato di crediti e cessioni e come ripartire le quote"},"content":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; La situazione relativa ai crediti di imposta <strong>per il superbonus e altri bonus edilizi rimane difficile<\/strong>: per questo permangono ancora molti dubbi sul loro corretto utilizzo e sulle scadenze, <strong>visto che alcune sono state prorogate ma solo per casi eccezionali<\/strong>.<\/p>\n<p>Va ricordato che chi ha diritto alle detrazioni<strong> per il Superbonus e a taluni altri interventi agevolati pu\u00f2 optare<\/strong>, in luogo dell\u2019utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, <strong>per la cessione di un credito d\u2019imposta di importo pari alla detrazione spettante<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>Chi non ha trasmesso la comunicazione<\/strong><\/h3>\n<p>Pur essendo presente l\u2019obbligo di comunicare all\u2019Agenzia delle Entrate<strong> l\u2019esercizio dell\u2019opzione entro il 31 marzo 2023, il blocco dei crediti da parte delle banche ha reso per alcuni impossibile farlo.<\/strong> Per questo l\u2019Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che \u00e8 possibile la remissione in bonis, cio\u00e8 \u00e8 possibile trasmettere in ritardo se si paga una sanzione. Non \u00e8 nemmeno necessaria la formalizzazione, <strong>secondo quanto dichiara l\u2019esecutivo: il termine \u00e8 perci\u00f2 esteso al 30 novembre 2023.<\/strong><\/p>\n<h3><strong>Le condizioni<\/strong><\/h3>\n<p>Tuttavia ci sono delle condizioni da rispettare a questo proposito: <strong>il soggetto cessionario sia una banca, un intermediario finanziario iscritto all\u2019albo<\/strong>, una societ\u00e0 appartenente a un gruppo bancario o un\u2019impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.\u00a0Per chi intendesse usufruire <strong>del superbonus per le villette, visto che il termine \u00e8 stato posticipato al 30 settembre 2023,<\/strong> va ricordato come sia necessario aver completato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 per usufruirne nella misura del 110%. Discorso diverso per i lavori del 2023:<strong> \u00e8 possibile usufruirne nella misura del 90% per edifici unifamiliari e villette indipendenti<\/strong>, anche se ci sono determinate condizioni.<\/p>\n<h3><strong>Il blocca cessioni<\/strong><\/h3>\n<p>Il decreto \u201cBlocca cessioni\u201d ha imposto il divieto di optare,<strong> in luogo della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto in fattura dal 17 febbraio 2023.<\/strong> Il decreto ha per\u00f2 esonerato dal blocco alcuni interventi gi\u00e0 in corso, come quelli nei Comuni colpiti dal sisma dal 1\u00b0 aprile 2009 e in quelli danneggiati dal maltempo dal 15 settembre 2022 nelle Marche; quelli realizzati dagli Iacp, cooperative di abitazione a propriet\u00e0 indivisa od Onlus e quelli che vogliono superare le barriere architettoniche con detrazione del 75 per cento.<\/p>\n<p>Le regole prevedono che il Superbonus sia ripartibile<strong> in quattro quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2022<\/strong>. Una limitazione notevole, perch\u00e9 impone di distribuire l\u2019intera detrazione su un arco temporale piuttosto ridotto, e un problema per chi dispone di redditi bassi. Le pi\u00f9 recenti disposizioni hanno allargato tale finestra, permettendo una ripartizione <strong>di dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d\u2019imposta 2023 e allegabile nella dichiarazione dei redditi 2024.<\/strong><\/p>\n<h3><strong>L\u2019accordo con l&#8217;impresa<\/strong><\/h3>\n<p>In caso di accordo tra le parti si pu\u00f2 comunque rientrare nel blocco delle cessioni, nonostante il divieto:<strong> la deroga si applica anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma per i quali sia gi\u00e0 stato stipulato un accordo vincolante tra le parti.<\/strong> A tal fine, nel caso in cui alla data del 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell\u2019avvio dei lavori, l\u2019accordo deve essere attestato sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; La situazione relativa ai crediti di imposta per il superbonus e altri bonus edilizi rimane difficile: per questo permangono ancora molti dubbi sul loro corretto utilizzo e sulle scadenze, visto che alcune sono state prorogate ma solo per casi eccezionali. 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