{"id":205737,"date":"2023-07-04T13:30:44","date_gmt":"2023-07-04T11:30:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=205737"},"modified":"2023-07-04T13:30:36","modified_gmt":"2023-07-04T11:30:36","slug":"operazione-geenna-in-val-daosta-cassazione-esistenza-locale-dimostrata-da-indagini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/operazione-geenna-in-val-daosta-cassazione-esistenza-locale-dimostrata-da-indagini\/","title":{"rendered":"Operazione Geenna in Val d&#8217;Aosta, Cassazione \u00abesistenza locale dimostrata da indagini\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>AOSTA &#8211; &#8220;In questo processo, svoltosi nel merito nelle forme del giudizio a prova contratta, <strong>le acquisizioni probatorie, non sgorgate dal contradditorio dibattimentale per la prova e sulla prova in formazione<\/strong>, emergenti in via diretta ed immediata dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, <strong>hanno consentito di accertare&#8221; che ad Aosta &#8220;era operativa, negli anni in contestazione, una organizzazione mafiosa del crimine che affonda le sue radici nella &#8216;ndrangheta calabrese<\/strong>, ubicata nei settori jonici reggini&#8221;. Lo scrive la seconda sezione penale della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui, il 20 aprile scorso, ha confermato per nove degli 11 imputati la sentenza d&#8217;appello con rito abbreviato del processo Geenna.<\/p>\n<p>&#8220;A differenza di quanto affermato&#8221; da un&#8217;altra sezione della Suprema corte,<strong> la quinta, che il 24 gennaio scorso aveva invece disposto l&#8217;annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado emessa il 19 luglio 2021 dalla Corte d&#8217;appello di Torino nei confronti di quattro imputati nel processo Geenna con rito ordinario<\/strong> &#8211; il ristoratore Antonio Raso, l&#8217;ex consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico, Alessandro Giachino e l&#8217;ex assessora comunale di Saint-Pierre Monica Carcea &#8211; e confermato l&#8217;assoluzione per Marco Sorbara, ex consigliere regionale della Valle d&#8217;Aosta. Secondo i giudici della seconda sezione penale <strong>&#8220;l&#8217;esito divergente della originariamente unitaria regiudicanda \u00e8 del tutto fisiologico e non apre la stura ad un potenziale contrasto tra giudicati<\/strong>, dipendendo dalla variabile processuale del differente rito scelto dagli imputati&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;E&#8217; infatti inevitabile &#8211; si legge nella sentenza &#8211; che nel processo celebrato allo stato degli atti (a prova contratta) la piattaforma probatoria valutabile risenta del volume imperioso e non filtrato degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari;<strong> laddove il processo ordinario celebrato in dibattimento vede valorizzare solo gli elementi di prova ivi formatisi, restando ad esso estranee le evidenze investigative non tradottesi in prove dibattimentali<\/strong>&#8220;. La sentenza del 20 aprile scorso ha reso definitive le condanne per associazione mafiosa a carico di Bruno Nirta (12 anni e 7 mesi e 20 giorni di reclusione), Roberto Alex Di Donato e Francesco Mammoliti (entrambi a 5 anni e 4 mesi) e Marco Fabrizio Di Donato, per il quale per\u00f2 la pena inflitta in appello (9 anni) dovr\u00e0 essere rivista alla luce dell&#8217;annullamento con rinvio a diversa sezione della Corte d&#8217;appello di Torino per due capi d&#8217;accusa (estorsione e voto di scambio politico mafioso).<strong> A Bruno Nirta e Marco Fabrizio Di Donato &#8220;\u00e8 stato riconosciuto il ruolo apicale di capo e promotore&#8221;, a Roberto Alex Di Donato e Francesco Mammoliti quello di &#8220;mero partecipe<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p>&#8220;Il processo svoltosi con rito abbreviato ha consentito di dimostrare quanto descritto in imputazione,<strong> cio\u00e8 che la plurisoggettivit\u00e0 organizzata (ancorch\u00e9 a ristretta base sociale) di satelliti &#8216;ndranghetisti traslati in territorio valdostano<\/strong> (anche da pi\u00f9 di una generazione) ha ivi replicato (dal 2014) un modello mafioso che si avvale dell&#8217;assoggettamento omertoso per controllare un determinato territorio e le attivit\u00e0 (lecite o illecite) che in quel territorio hanno luogo&#8221;.<strong> Lo scrive la seconda sezione penale della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui, il 20 aprile scorso, ha confermato per nove degli 11 imputati la sentenza d&#8217;appello<\/strong> con rito abbreviato del processo Geenna, sancendo l&#8217;esistenza di una locale di &#8216;ndrangheta in Valle d&#8217;Aosta.<\/p>\n<p><strong>Le pronunce di primo e secondo grado hanno dato conto, scrive la Cassazione, &#8220;delle relazioni concrete, di carattere autorizzatorio-gerarchico tra esponenti di vertice della casa madre calabrese, di San Luca ed i soggetti<\/strong> (Bruno Nirta e Marco Fabrizio Di Donato) protesi a colonizzare il territorio vergine subalpino; la sentenza impugnata ha, in conformit\u00e0 a quella di primo grado, riscostruito l&#8217;attivit\u00e0 di Bruno Nirta, dei fratelli Di Donato (Marco Fabrizio e Roberto Alex) e&#8221; di Francesco &#8220;Mammoliti, tesa ad assicurare l&#8217;operativit\u00e0 della propria espressione &#8216;locale&#8217; radicata nella &#8216;ndrangheta calabrese&#8221;.<\/p>\n<p>Un &#8220;potere intimidatorio&#8221; che \u00e8 stato &#8220;mutuato dalla associazione mafiosa di riferimento, nel caso di specie la &#8216;ndrangheta, e concretamente attuato anche nella gestione di attivit\u00e0 commerciali lecite&#8221; e &#8220;perfino nella distribuzione delle aree di sosta valdostane ai mercanti provenienti dal sud carichi di prodotti autoctoni da commercializzare a latitudini pi\u00f9 elevate&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AOSTA &#8211; &#8220;In questo processo, svoltosi nel merito nelle forme del giudizio a prova contratta, le acquisizioni probatorie, non sgorgate dal contradditorio dibattimentale per la prova e sulla prova in formazione, emergenti in via diretta ed immediata dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, hanno consentito di accertare&#8221; 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