{"id":213274,"date":"2023-10-11T20:07:35","date_gmt":"2023-10-11T18:07:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=213274"},"modified":"2023-10-11T20:07:35","modified_gmt":"2023-10-11T18:07:35","slug":"scontro-sui-beni-delle-terme-luigiane-il-consiglio-di-stato-non-sono-di-sateca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/scontro-sui-beni-delle-terme-luigiane-il-consiglio-di-stato-non-sono-di-sateca\/","title":{"rendered":"Scontro sui beni delle Terme Luigiane, il Consiglio di Stato: \u00abnon sono di Sateca\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 8889\/2023, pubblicata l\u201911.10.2023, ha accolto gli appelli (previa loro riunione) proposti dai Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese avverso la sentenza del TAR Calabria n. 1949\/2021.<\/p>\n<p>&#8220;La vicenda in esame \u2013 si precisa per l\u2019opinione pubblica \u2013 ha ad oggetto le Terme Luigiane.<br \/>\nSi ricorder\u00e0 che, il TAR Calabria, all\u2019esito di ben quattro giudizi azionati dalla societ\u00e0<br \/>\n<strong>S.A.TE.CA. S.p.A.<\/strong> (dei quali tre dichiarati inammissibili e\/o rigettati nel merito in primo<br \/>\ngrado), aveva accolto un solo ricorso inerente alle attivit\u00e0 di acquisizione <strong>dei beni appartenenti al compendio idrotermale<\/strong> \u201cTerme Luigiane\u201d da parte delle amministrazioni comunali a seguito dell\u2019illegittimo rifiuto della societ\u00e0 di restituirli&#8221;. A scrivere sono i <strong>legali dei Comuni, Giuseppe Porzio e Valerio Zicaro.<\/strong><\/p>\n<p>Il TAR Calabria aveva ritenuto, dunque, illegittima tale attivit\u00e0, ritenendo (erroneamente)<br \/>\nvalida ed efficace la proroga del termine di durata della subconcessione, quasi centenaria (un unicum a livello continentale), in favore della Societ\u00e0. <strong>Le Amministrazioni comunali, ritenendo la decisione di primo grado illegittima<\/strong> \u2013 e nonostante il rifiuto, da parte della Societ\u00e0, di eseguire, nelle more, la sentenza di primo grado \u2013 <strong>avevano proposto appello innanzi al Consiglio di Stato<\/strong>, evidenziando:<\/p>\n<p>&#8211; \u201cl\u2019erroneit\u00e0 della sentenza per avere, sostanzialmente, riconosciuto il diritto vantato dalla<br \/>\nSociet\u00e0 alla prosecuzione delle proprie attivit\u00e0 sulla scorta dell\u2019implicita \u2013 perch\u00e9 giammai, formalmente, esternata dal giudicante \u2013 vigenza della proroga della subconcessione quasi centenaria in capo a S.A.TE.CA.\u201d;<br \/>\n&#8211; \u201cla sentenza avrebbe ritenuto erroneamente che quegli accordi attribuissero alla Societ\u00e0 il diritto di continuare a svolgere le proprie attivit\u00e0 anche oltre la data del 31 dicembre 2020, qualora le procedure di scelta del nuovo contraente avessero ecceduto tale data, rispondendo ci\u00f2 a finalit\u00e0 anche di interesse pubblico, quali la prosecuzione della gestione del servizio pubblico\u201d.<\/p>\n<p>Ebbene, <strong>il Consiglio di Stato,<\/strong> accogliendo in toto le tesi difensive proposte dagli Avv.ti<br \/>\nGiuseppe Porzio, Monica Santoro e Valerio Zicaro<strong>, ha riformato la sentenza del TAR Calabria <\/strong>con reiezione del (residuo) ricorso di primo grado proposto da S.A.TE.CA. S.p.A.<br \/>\nIn particolare, i giudici di Palazzo Spada, condividendo in pieno le tesi dei Comuni appellanti, hanno affermato <strong>l\u2019insussistenza di qualsivoglia legittimazione in capo a S.A.TE.CA.<\/strong> \u201ca continuare a detenere <strong>i beni del compendio termale<\/strong> anche successivamente alla scadenza della concessione\u201d, per due ordini di ragioni:<\/p>\n<p>\u201ca) innanzitutto, in ossequio ai principi generali dell\u2019azione amministrativa e in applicazione del granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa sull\u2019illegittimit\u00e0 della proroga emessa successivamente alla scadenza del termine di efficacia dell\u2019atto da prorogare;<br \/>\nb) facendo puntuale applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza europea e amministrativa e, da ultimo, dall\u2019Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisioni nn. 17-18 del 2021) sulla temporaneit\u00e0 delle concessioni\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il Consiglio di Stato mette la parola fine ad una vertenza<\/strong> che \u00e8 stata, quantomeno negli ultimi tre anni, utilizzata come strumento di attacco nei confronti delle Amministrazioni interessate (anche con paventate azioni risarcitorie), di tutti coloro i quali hanno sempre sostenuto e difeso il diritto dei Comuni e delle popolazioni rappresentate di riappropriarsi di beni appartenenti alla propriet\u00e0 pubblica <strong>da troppo tempo \u2018espropriati\u2019<\/strong> da un soggetto privato e, lo si consenta, anche e soprattutto nei confronti dei difensori degli Enti i quali sono stati oggetto di una feroce campagna stampa (per fortuna, solo da parte di talune testate online di infimo valore alle quali questo comunicato non viene, ovviamente, inviato) e di contumelie anche in sede contenziosa.<\/p>\n<p>Lo avevamo scritto, anzitempo, che si trattava di una favola (di S.A.TE.CA.): ma che le favole, come quelle di Esopo, nascondono sempre una morale e, una di queste, in particolare, ci insegna che la cupidigia porta a perdere anche ci\u00f2 che si possiede.<br \/>\nCi auguriamo che costoro, almeno oggi, provino vergogna, ricordando che esiste, sempre, un giudice a Berlino! E quel giudice, oggi, \u00e8, finalmente, arrivato&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 8889\/2023, pubblicata l\u201911.10.2023, ha accolto gli appelli (previa loro riunione) proposti dai Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese avverso la sentenza del TAR Calabria n. 1949\/2021. &#8220;La vicenda in esame \u2013 si precisa per l\u2019opinione pubblica \u2013 ha ad oggetto le Terme Luigiane. 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