{"id":221078,"date":"2024-01-18T13:40:08","date_gmt":"2024-01-18T12:40:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=221078"},"modified":"2024-01-18T14:00:30","modified_gmt":"2024-01-18T13:00:30","slug":"approvato-il-ddl-eco-vandali-chi-deturpa-o-imbratta-paghera-subito-di-tasca-propria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/approvato-il-ddl-eco-vandali-chi-deturpa-o-imbratta-paghera-subito-di-tasca-propria\/","title":{"rendered":"Approvato il Ddl eco-vandali, chi deturpa o imbratta pagher\u00e0 subito di tasca propria"},"content":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Arriva la legge sugli <b>eco-vandali con l&#8217;inasprimento delle sanzioni per chi deturpa arte e monumenti nazionali<\/b>. L\u2019aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, di<strong>spersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.<\/strong><\/p>\n<h3>Il ministro Sangiuliano &#8220;finalmente \u00e8 legge&#8221;<\/h3>\n<p>&#8220;Ringrazio il Parlamento per il lavoro svolto, prima il Senato e oggi la Camera, per essere finalmente riusciti a raggiungere questo fondamentale traguardo. Oggi \u00e8 una bella giornata per la cultura italiana e, in particolare, per il patrimonio artistico e architettonico della Nazione. Con l\u2019approvazione definitiva a Montecitorio diventa legge il <strong>\u2018ddl eco-vandali<\/strong>\u2019, da me fortemente voluto, che stabilisce un principio cardine: d\u2019ora in poi, <strong>chi arrecher\u00e0 dei danni al patrimonio culturale e paesaggistico sar\u00e0 costretto a pagare di tasca propria il costo delle spese per il ripristino integrale delle opere<\/strong>\u201d.<\/p>\n<h3>Chi deturpa pacher\u00e0 di tasca propria<\/h3>\n<p>Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo l\u2019approvazione definitiva del provvedimento da parte dell\u2019Aula della Camera. &#8220;Si tratta, infatti, di <strong>sanzioni amministrative immediatamente irrogabili dal prefetto del luogo dove il fatto \u00e8 commesso<\/strong>, sulla base delle denunce dei pubblici ufficiali\u201d, ha continuato il Ministro.\u00a0\u201c\u00c8 bene poi ricordare, ancora una volta, che <strong>colpire l\u2019arte significa danneggiare anche la natura,<\/strong> perch\u00e9 in virt\u00f9 dell\u2019antropizzazione del paesaggio alcuni luoghi o monumenti sono diventati parte integrante delle nostre citt\u00e0. Compito dello Stato, come sancisce l\u2019articolo 9 della Costituzione, \u00e8 quello di preservare questa risorsa unica e preziosa che abbiamo il dovere di proteggere e custodire per le future generazioni\u201d, ha concluso il ministro.<\/p>\n<h3>\nIl testo del Ddl eco-vandali<\/h3>\n<p><strong>Articolo 1<\/strong><br \/>\nFerme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui \u00e8 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <strong>da euro 20.000 a euro 60.000<\/strong>. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrit\u00e0 ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico,<strong> \u00e8 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019autorit\u00e0 competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi \u00e8 il prefetto del luogo in cui \u00e8 stata commessa la violazione. I<strong>l verbale contenente l\u2019accertamento e la contestazione delle violazioni \u00e8 notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto \u00e8 commesso.<\/strong> I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinch\u00e9 siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalit\u00e0 di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2. En<strong>tro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore \u00e8 ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta.<\/strong> L\u2019applicazione della sanzione in misura ridotta non \u00e8 ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia gi\u00e0 avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolt\u00e0. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.<\/p>\n<p>Quando per lo stesso fatto \u00e8 stata applicata, <strong>a carico del reo o dell\u2019autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penal<\/strong>e: a) l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e l\u2019autorit\u00e0 amministrativa tengono conto, al momento dell\u2019irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gi\u00e0 irrogate;<br \/>\nb) l\u2019esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa \u00e8 limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa ovvero da quella giudiziaria. Le amministrazioni interessate provvedono all\u2019attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p><strong>Articolo 2<\/strong><br \/>\n(Modifica all\u2019articolo 518-duodecies del codice penale) 1. All\u2019articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: \u201co in parte inservibili o\u201d sono inserite le seguenti: \u201c, ove previsto,\u201d<\/p>\n<p><strong>Articolo 3<\/strong><br \/>\n(Modifica all\u2019articolo 635 del codice penale) 1. All\u2019articolo 635 del codice penale, il terzo comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cChiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro\u201d.<\/p>\n<p><strong>Articolo 4<\/strong><br \/>\n(Modifiche all\u2019articolo 639 del codice penale) 1. All\u2019articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: \u201c<strong>multa fino a euro 103\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cmulta fino a euro 309\u201d<\/strong>;<br \/>\nb) al secondo comma \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u201cSe il fatto \u00e8 commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all\u2019esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonch\u00e9 di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro\u201d;<br \/>\nc) dopo il terzo comma \u00e8 inserito il seguente: \u201cChiunque, fuori dei casi preveduti dall\u2019articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico \u00e8 punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Arriva la legge sugli eco-vandali con l&#8217;inasprimento delle sanzioni per chi deturpa arte e monumenti nazionali. 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