{"id":225145,"date":"2024-03-12T07:30:37","date_gmt":"2024-03-12T06:30:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=225145"},"modified":"2024-03-11T19:52:43","modified_gmt":"2024-03-11T18:52:43","slug":"cassano-ionio-occupazione-suolo-pubblico-tar-da-ragione-al-comune","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/cassano-ionio-occupazione-suolo-pubblico-tar-da-ragione-al-comune\/","title":{"rendered":"Cassano Ionio: occupazione suolo pubblico, Tar d\u00e0 ragione al Comune"},"content":{"rendered":"<p>CASSANO IONIO (CS) &#8211; Per l&#8217;occupazione del suolo pubblico in particolare nelle aree turistiche,<strong> gli uffici del Comune hanno agito secondo la legge<\/strong> e sono pienamente legittimati a emanare gli atti. A stabilirlo sono stati i giudici del Tar di Catanzaro che hanno sonoramente bocciato un ricorso e condannato i ricorrenti anche a pagare tutte le spese processuali. La <strong>societ\u00e0 ricorrente<\/strong> affermava di essere <strong>titolare di un pubblico esercizio (bar e ristorazione)<\/strong> nella localit\u00e0 di <strong>Marina di Sibari<\/strong> e di svolgere la propria attivit\u00e0 prevalentemente negli <strong>spazi pubblici esterni adiacenti al proprio esercizio<\/strong> precisando che gli esercenti le singole attivit\u00e0, chiedono annualmente al comune di Cassano all\u2019Ionio l\u2019occupazione temporanea delle aree pubbliche situate in prossimit\u00e0 del relativo esercizio, corrispondendo l\u2019importo quantificato sulla base della superficie occupata.<\/p>\n<p>La <strong>ricorrente aveva impugnato i provvedimenti adottati presentando ricorso<\/strong> e ritenendo ingiustificata l\u2019adozione di una serie di atti comunali (regolamenti e delibere). Si costituiva ritualmente il Comune di Cassano che, con successiva memoria difensiva dimessa in vista dell\u2019udienza di merito confutava analiticamente tutti i profili di ricorso presentati dalla societ\u00e0 che gestisce una attivit\u00e0 di Marina di Sibari mostrando, nel dettaglio, che gli uffici comunali avevano lavorato bene e, soprattutto, secondo quanto previsto dalla attuale normativa in vigore. Validato, inoltre, anche l\u2019operato dell\u2019amministrazione comunale che aveva dato indirizzo di agire in tal senso.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, analizzati gli atti, il <strong>Tribunale amministrativo della Calabria<\/strong> (riunito in composizione Ivo Correale, presidente, Francesco Tallaro, consigliere e Giampaolo De Piazzi, referendario ed estensore) ha dato<strong> piena ragione all\u2019Ente sibarita<\/strong>. Da quanto esposto \u00e8 emerso chiaramente che la ricorrente non risulta pregiudicata in nessun modo dalla pianificazione comunale delle aree pubbliche concedibili, ritenuta quindi legittima.<\/p>\n<p>\u00abMotivo per cui \u2013 ha commentato il sindaco <strong>Giovanni Papasso<\/strong> \u2013 il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando anche al pagamento di tutte le spese processuali. Delibere e regolamenti, quindi, sono pienamente validi e restano in corso\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CASSANO IONIO (CS) &#8211; Per l&#8217;occupazione del suolo pubblico in particolare nelle aree turistiche, gli uffici del Comune hanno agito secondo la legge e sono pienamente legittimati a emanare gli atti. 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