{"id":227942,"date":"2024-04-17T11:00:49","date_gmt":"2024-04-17T09:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=227942"},"modified":"2024-04-17T10:44:33","modified_gmt":"2024-04-17T08:44:33","slug":"rende-revocata-la-concessione-del-lorenzon-plurime-illegittimita-nellaffidamento-e-mala-gestio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/rende-revocata-la-concessione-del-lorenzon-plurime-illegittimita-nellaffidamento-e-mala-gestio\/","title":{"rendered":"Rende, revocata la concessione del Lorenzon: &#8220;plurime illegittimit\u00e0 nell\u2019affidamento e mala gestio&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>RENDE &#8211; Con Delibera della <strong>Commissione straordinaria di Rende<\/strong> e a seguito dell&#8217;attivit\u00e0 ispettiva del collegio, \u00e8 stata decretata la &#8220;<strong>revoca della concessione dello Stadio Marco Lorenzon<\/strong> alla societ\u00e0 del ASD SS Rende (oggi Rende Calcio 1968 srl)&#8221; e <strong>sottoscritta tra il Comune e la societ\u00e0 biancorossa il 1 luglio del 2016 per una durata di nove anni<\/strong>. Nella delibera d&#8217;urgenza dei commissari, che ha portato alla revoca della concessione, vengono evidenziate &#8220;<strong>diverse illegittimit\u00e0 di mala gestione&#8221;<\/strong> tra il Comune e il concessionario a cominciare dall\u2019<strong>affidamento avvenuto in via diretta senza lo svolgimento di alcuna procedura di gara<\/strong> e tutta una serie di omissioni a danno dell&#8217;Ente.<\/p>\n<h3>&#8220;Nessun canone concessorio&#8221; per lo stadio Lorenzon<\/h3>\n<p>Viene evidenziato nella delibera che &#8220;<strong>Non \u00e8 stato previsto il versamento di canone concessorio<\/strong>, in quanto l\u2019associazione sportiva concessionaria, a fronte del diritto di gestire ed utilizzare l\u2019impianto ed a percepire ogni derivante introito, <strong>ha assunto unicamente l\u2019obbligo di realizzare alcuni lavori<\/strong> quantificati in euro 487.000,00. Gli elementi sopra descritti, unitamente a quanto accertato in sede di scioglimento del consiglio comunale, gi\u00e0 consentono di ravvisare le seguenti illegittimit\u00e0 che viziano la procedura sin dal suo momento genetico. <strong>La mancata previsione di un canon<\/strong>e concessorio &#8211; scrive il colleggio &#8211; <strong>con danno per la Pubblica Amministrazione<\/strong> e corrispondente in<strong>giusto profitto per il privato concessionario<\/strong>.<\/p>\n<p>Viene messa nero su bianco dalla delibera &#8220;<strong>l&#8217;incompetenza assoluta della Giunta Comunale<\/strong> perch\u00e8 <strong>la delibera di concessione dello stadio Comunale \u00e8 stata adottata dalla Giunta Comunale,<\/strong> organo per\u00f2 totalmente incompetente, atteso che tale deliberazione per natura, finalit\u00e0 ed oggetto doveva essere adottata \u2013 quale atto programmatorio &#8211; dal <strong>Consiglio comunale<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<h3>Violazioni normative sull&#8217;affidamento<\/h3>\n<p>&#8220;Ma ancor pi\u00f9 grave &#8211; viene scritto &#8211; \u00e8 <strong>la violazione della disposizione normativa<\/strong> di cui all\u2019art. 80 del D.lgs. 50\/2016 la quale prevede il <strong>possesso e la verifica di specifici requisiti per l\u2019affidamento di contratti pubblici<\/strong> imponendone, obbligatoriamente e inderogabilmente, la verifica nella fase prodromica alla stipula contrattuale. La ratio della norma \u00e8 chiara e risiede nella necessit\u00e0 di demandare la gestione di un appalto o di una concessione, in cui siano implicati interessi pubblici, ad <strong>operatori che diano garanzie di affidabilit\u00e0 sotto il profilo morale e professionale<\/strong>. Ebbene, nel caso di specie questo importante e doveroso accertamento preliminare sui requisiti di ordine generale prescritti dal ridetto art. 80 del previgente <strong>Codice \u00e8 stato inopinatamente eluso<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p>Tra le altre omissioni emerse quelle sulla<strong> richiesta dell\u2019informazione antimafia<\/strong>, l&#8217;<strong>omesso controllo sull\u2019impresa<\/strong> che ha provveduto all\u2019esecuzione dei lavori di riqualificazione della struttura, l&#8217;o<strong>messa acquisizione del CIG e violazione delle norme in tema di tracciabilit\u00e0 die flussi finanziar<\/strong>i, la<strong> mancata acquisizione di alcune delle polizze assicurative<\/strong> prescritte nel capitolato d\u2019oneri prima della stipula del contratto per l\u2019affidamento del servizio di gestione, l&#8217;<strong>omesso pagamento delle utenze e elusione della Tari&#8221;<\/strong>.<\/p>\n<h3>Impianto privo di una certificazione di agibilit\u00e0<\/h3>\n<p>&#8220;<strong>Non \u00e8 mai stato rilasciato il certificato di agibilit\u00e0 dell\u2019impianto<\/strong>, che \u00e8 stato, pertanto, esercito in assenza di qualsiasi attestazione circa la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrit\u00e0, risparmio energetico.\u00a0Solo in data 27.09.2022 il Responsabile del Settore Tecnico manutentivo del Comune di Rende ha finalmente<strong> inibito lo svolgimento di manifestazioni sportive<\/strong> <strong>all\u2019interno dell\u2019impianto alla presenza del pubblico<\/strong>, proprio in ragione dell\u2019assenza di un certificato di agibilit\u00e0 e nelle more della realizzazione dei lavori all\u2019uopo necessari. Ci\u00f2 nonostante &#8211; scrivono i\u00a0 Commissari -, con ordinanza n. 49\/2023 <strong>il Sindaco, in totale spregio del predetto divieto e delle norme di legge che impongono l\u2019agibilit\u00e0 delle strutture edificate, ha autorizzato (rectius, <\/strong><strong>ha ordinato!) lo svolgimento di una manifestazione sportiva con presenza di pubblico.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RENDE &#8211; Con Delibera della Commissione straordinaria di Rende e a seguito dell&#8217;attivit\u00e0 ispettiva del collegio, \u00e8 stata decretata la &#8220;revoca della concessione dello Stadio Marco Lorenzon alla societ\u00e0 del ASD SS Rende (oggi Rende Calcio 1968 srl)&#8221; e sottoscritta tra il Comune e la societ\u00e0 biancorossa il 1 luglio del 2016 per una durata [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":170286,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[563,44],"tags":[19],"class_list":["post-227942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-area-urbana","category-rende","tag-copertina"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/227942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=227942"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/227942\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/170286"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=227942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=227942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=227942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}