{"id":228498,"date":"2024-04-27T21:00:20","date_gmt":"2024-04-27T19:00:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=228498"},"modified":"2024-04-27T15:43:24","modified_gmt":"2024-04-27T13:43:24","slug":"la-cassazione-mette-il-punto-le-multe-sono-illegittime-se-lautovelox-non-e-omologato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/la-cassazione-mette-il-punto-le-multe-sono-illegittime-se-lautovelox-non-e-omologato\/","title":{"rendered":"La Cassazione mette il punto: le multe sono illegittime se l&#8217;autovelox non \u00e8 omologato"},"content":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; L<strong>e multe per eccesso di velocit\u00e0 elevate con Autovelox che non riportino i riferimenti sia dell&#8217;approvazione sia dell&#8217;omologazione ministeriale possono essere impugnate per annullamento<\/strong>. A stabilire questo principio con la sentenza 10505 \u00e8 stata la Corte di Cassazione che, per l<strong>a prima volta, ha chiarito la distinzione tra i due procedimenti amministrativi<\/strong>, sottolineando come entrambi siano indispensabili per l&#8217;utilizzo secondo legge dei rilevatori di velocit\u00e0. &#8220;Gli ermellini &#8211; chiariscono gli esperti del periodico All-In Giuridica &#8211; hanno spiegato come su ogni autovelox conforme al prototipo omologato o approvato debba essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione e di approvazione ed il nome del fabbricante.<\/p>\n<p>Si tratta, infatti, di procedimenti aventi caratteristiche, natura e finalit\u00e0 diverse, poich\u00e9 la prima autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico mentre l&#8217;approvazione non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento&#8221;.<strong> Per migliaia di automobilisti questo pronunciamento apre la strada alla possibilit\u00e0 di successo nel ricorso contro una contravvenzione ricevuta<\/strong> per il superamento dell&#8217;andatura consentita, con sollievo per portafogli e punti sulla patente. Questo, per\u00f2, a patto, che <strong>l&#8217;apparecchio rilevatore sia privo di approvazione o di omologazione o di entramb<\/strong>e, &#8220;verifica &#8211; sottolineano i giuristi del gruppo Seac &#8211; che pu\u00f2 essere fatta solamente con procedura di accesso agli atti&#8221;.<\/p>\n<h3>&#8220;Approvazione&#8221; e &#8220;omologazione&#8221; dell&#8217;autovelox<\/h3>\n<p>Nel caso in oggetto, un automobilista era stato pizzicato da Autoveox fisso Red&amp;Speed-Evo-L2 procedere su una tangenziale del Nord Italia a 97 km\/h anzich\u00e9 i 90 km\/h prescritti. A seguito degli accertamenti emersi nel corso del procedimento giudiziario l&#8217;apparecchiatura era risultata approvata ma non omologata, fatto questo che ha portato all&#8217;accoglimento del ricorso per annullamento avanzato dall&#8217;automobilista, in cui veniva appunto contestata l&#8217;equivalenza fra approvazione e omologazione. <strong>Con questa sentenza, la Cassazione ribalta quindi l&#8217;interpretazione del Codice della Strada esposta dal Ministero dei Trasporti con la nota del 31 maggio, (ripresa dalla circolare n. 8176\/2020 del Ministero delle infrastrutture e trasporti) secondo cui i termini &#8220;approvazione&#8221; e &#8220;omologazione&#8221;<\/strong> potevano essere qualificati come sinonimi o equivalenti. A spegnere qualche entusiasmo interviene il Codacons: &#8220;La sentenza sta provocando grande confusione e alimenta false speranze su possibili annullamenti di massa delle sanzioni: per le multe gi\u00e0 pagate o quelle per cui siano scaduti i termini &#8211; sostiene l&#8217;associazione &#8211; non \u00e8 possibile proporre ricorso&#8221;.<\/p>\n<h3 class=\"post-single-title\">Codacons, &#8216;multe gi\u00e0 pagate non pi\u00f9 contestabili&#8217;<\/h3>\n<p>&#8220;V<strong>a chiarito subito che la sentenza della Cassazione non porta affatto ad una raffica di ricorsi e al conseguente annullamento delle multe elevate dagli autovelox<\/strong>. &#8211; spiega il presidente Carlo Rienzi &#8211; La legge stabilisce infatti criteri e tempi precisi per impugnare le sanzioni: dalla data di contestazione o notifica della violazione, 60 giorni davanti al Prefetto, ricorso gratuito ma che determina il pagamento del doppio della sanzione qualora l&#8217;istanza venga respinta, o 30 giorni dinanzi al giudice di pace, ma pagando il contributo unificato. <strong>Per le multe gi\u00e0 pagate o quelle per cui siano scaduti i termini, non \u00e8 possibile proporre ricorso<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel caso in cui sia ancora possibile contestare la sanzione, per avere certezze circa l&#8217;omologazione del dispositivo autovelox che ha accertato la violazione, occorre presentare istanza d&#8217;accesso presso il comune dove \u00e8 installato l&#8217;apparecchio e, una volta ottenuti gli atti, analizzare le specifiche tecniche sull&#8217;autovelox &#8211; prosegue Rienzi &#8211; <strong>Una prassi tutt&#8217;altro che semplice, e che in ogni caso non porta all&#8217;annullamento automatico delle sanzioni.<\/strong> Siamo da sempre contrari all&#8217;uso indiscriminato degli autovelox come strumento per alimentare le casse comunali, ma<strong> il rischio \u00e8 che la decisione della Cassazione sia interpretata come una bocciatura degli strumenti di rilevazione automatica della velocit\u00e0 e come un via libera al superamento dei limiti sulle strade<\/strong>, con conseguenze negative sul fronte della sicurezza stradale &#8211; prosegue Rienzi &#8211; Per questo chiediamo ai comuni di fare chiarezza, pubblicando sui siti delle amministrazioni le omologazioni degli apparecchi installati sul territorio, in modo da evitare contenziosi e garantire massima trasparenza agli automobilisti&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; Le multe per eccesso di velocit\u00e0 elevate con Autovelox che non riportino i riferimenti sia dell&#8217;approvazione sia dell&#8217;omologazione ministeriale possono essere impugnate per annullamento. 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