{"id":229031,"date":"2024-05-01T08:56:53","date_gmt":"2024-05-01T06:56:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=229031"},"modified":"2024-05-01T08:56:53","modified_gmt":"2024-05-01T06:56:53","slug":"bimba-mori-per-infezione-ospedale-di-cosenza-condannato-a-maxi-risarcirmento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/bimba-mori-per-infezione-ospedale-di-cosenza-condannato-a-maxi-risarcirmento\/","title":{"rendered":"Bimba mor\u00ec per infezione: ospedale di Cosenza condannato a maxi risarcirmento"},"content":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; L\u2019Azienda Ospedaliera di Cosenza \u00e8 stata condannata ad un risarcimento di svariate centinaia di migliaia di euro concesso dal Tribunale di Cosenza ai genitori, ai nonni ed allo zio di una piccola creatura spirata nel luglio del 2018 nell\u2019Ospedale di Cosenza a causa di accertata <strong><b>infezione ospedaliera da <\/b><\/strong><strong><em><b><i>Staffilococco aureo<\/i><\/b><\/em><\/strong>\u00a0contratta a seguito di posizionamento di <strong><b>catetere venoso risultato completamente contaminato da batterio nosocomiale<\/b><\/strong>.<\/p>\n<p>La piccola paziente era stata accolta in culla termica all\u2019Ospedale di Cosenza solo per difficolt\u00e0 respiratorie dove, dopo pochi giorni spir\u00f2 a causa della <strong><b>grave infezione in ospedale contratta inconsapevolmente e trasmessa dal presidio plastico infetto posizionato per aiutarla a sopravvivere<\/b><\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>La condanna del Tribunale: &#8220;infezione nosocomiale perinatale&#8221;<\/strong><\/h3>\n<p>Contrariamente a quanto risposto dalla Direzione Generale dell\u2019Ospedale di Cosenza che riteneva l\u2019istanza di giustizia dei genitori infondata e, per altri versi, da respingere fermamente, rimandando ogni valutazione nelle competenti sedi giudiziarie, \u00e8 stato proprio il Tribunale di Cosenza che ha inteso accogliere totalmente le tesi della famiglia rappresentata dall\u2019 <strong><b>Avv. Massimiliano Coppa<\/b><\/strong>, esperto in colpa medica, documentalmente provate e scientificamente fondate dalle quali \u00e8 emerso &#8211; a seguito di una super perizia disposta dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria &#8211; \u00a0\u00a0\u201c&#8230;<em><i>un quadro iniziale di difficolt\u00e0 respiratoria che veniva aggravato da <\/i><\/em><strong><b>una infezione nosocomiale perinatale con shock settico<\/b><\/strong>. L\u2019infezione perinatale, stante gli esiti dell\u2019esame colturale su catetere venoso centrale, positivo per <strong><b>Staphylococcus aureus<\/b><\/strong>\u00a0era veicolata ragionevolmente, ad avviso dei CTU, <strong><b>proprio dal catetere contaminato, mentre non era possibile stabilire come il catetere<\/b><\/strong><strong><b>\u00a0si fosse infettato..\u201d.<\/b><\/strong><\/p>\n<p>Come \u00e8 possibile che in un ospedale vi sia un catetere infetto o che lo stesso possa infettarsi all\u2019interno di un ospedale? Il Tribunale nella sentenza ha evidenziato in <strong><b>11 punti<\/b><\/strong>\u00a0quanto \u00e8 stato disatteso dall\u2019Ospedale di Cosenza, e da suo personale sanitario dirigenziale e non, per dimostrare che l\u2019infezione che condusse a morte la bambina non <strong>fosse alla stessa addebitabile.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ed infatti l\u2019Azienda Ospedaliera non \u00e8 stata in grado di dimostrare di aver correttamente applicato i protocolli<\/strong> <strong>relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali<\/strong>; delle modalita\u0300 di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; delle modalita\u0300 di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; della qualita\u0300 dell&#8217;aria e degli impianti di condizionamento; dell&#8217;avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; dei criteri di controllo e di limitazione dell&#8217;accesso ai visitatori; delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; del rapporto numerico tra personale e degenti; della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; della redazione di un &#8220;report&#8221; da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni- sentinella; dell&#8217;orario delle effettiva esecuzione delle attivita\u0300 di prevenzione del rischio, omettendo di dimostrare di aver agito correttamente, gravando sulla struttura la possibilita\u0300 di fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione dell\u2019infezione.<\/p>\n<p>Al contrario, l\u2019Azienda Ospedaliera di Cosenza pur respingendo ogni addebito per anni e precisamente dal 2018, ha spiegato la propria difesa mettendo in dubbio la fondatezza dell\u2019istanza di giustizia e delle conclusioni a cui sono giunti i c.t.u. del Tribunale i quali, incalzati dal pool di esperti nominati dall\u2019Avv. Coppa hanno dovuto concludere per la <strong><b>sussistenza della responsabilit\u00e0 da infezione ospedaliera<\/b><\/strong>, portando il Tribunale a spiegare che \u201c&#8230;Al fine di esonerare da responsabilita\u0300 l\u2019Azienda Ospedaliera di Cosenza, infatti, dovrebbe aversi riscontro del fatto che l\u2019infezione sia stata contratta dalla neonata presso l\u2019Ospedale di Castrovillari in occasione del parto, ma alcuno degli elementi disponibili e\u0300 in grado di suffragare tale tesi, non essendovi segni di uno stato infettivo all\u2019atto dell\u2019ingresso della piccola presso l\u2019Ospedale di Cosenza (la diagnosi di ingresso, infatti, era difficolt\u00e0 respiratoria \u00a0e la temperatura era di 36\u00b0C alla rilevazione cutanea e rettale)&#8230;\u201d.<\/p>\n<p><strong>Per tali motivi, il Tribunale di Cosenza<\/strong>, accogliendo totalmente le tesi avanzate dalla famiglia della piccola per il tramite dell\u2019Avv. Coppa <strong>ha ritenuto fondata la riconducibilit\u00e0 del decesso della bambina ad una infezione ospedaliera contratta all\u2019Ospedale di Cosenza<\/strong> a causa di un catetere risultato certamente infetto avendo la famiglia completamente assolto gli oneri probatori sulla stessa \u00a0incombenti in ordine alla contrazione di un\u2019infezione nosocomiale da parte della piccola e alla sua rilevanza causale in ordine al verificarsi del decesso e, di contro, l\u2019Azienda Ospedaliera non ha dato prova di aver posto in essere tutte le attivita\u0300 utili per la prevenzione dell\u2019infezione nosocomiale, da ritenersi sussistente al momento del decesso.<\/p>\n<p>Anche se la sentenza restituisce giustizia e smentisce totalmente l\u2019infondata risposta della Direzione Generale dell\u2019Ospedale di Cosenza di inconsistenza dell\u2019istanza pretensiva avanzata dalla famiglia, la piccola bambina non sar\u00e0 mai pi\u00f9 tra le braccia dei suoi genitori solo a causa di una grave infezione ospedaliera contratta all\u2019interno dell\u2019Ospedale di Cosenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; L\u2019Azienda Ospedaliera di Cosenza \u00e8 stata condannata ad un risarcimento di svariate centinaia di migliaia di euro concesso dal Tribunale di Cosenza ai genitori, ai nonni ed allo zio di una piccola creatura spirata nel luglio del 2018 nell\u2019Ospedale di Cosenza a causa di accertata infezione ospedaliera da Staffilococco aureo\u00a0contratta a seguito di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":58,"featured_media":224284,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[563,42],"tags":[19],"class_list":["post-229031","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-area-urbana","category-cosenza","tag-copertina"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/229031","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/58"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=229031"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/229031\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/224284"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=229031"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=229031"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=229031"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}