{"id":239880,"date":"2024-09-18T19:51:10","date_gmt":"2024-09-18T17:51:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=239880"},"modified":"2024-09-18T19:55:38","modified_gmt":"2024-09-18T17:55:38","slug":"condannati-in-primo-grado-per-laccensione-di-alcuni-fumogeni-assolti-in-appello-due-tifosi-del-cosenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/condannati-in-primo-grado-per-laccensione-di-alcuni-fumogeni-assolti-in-appello-due-tifosi-del-cosenza\/","title":{"rendered":"Condannati in primo grado per l&#8217;accensione di alcuni fumogeni. Assolti in appello due tifosi del Cosenza"},"content":{"rendered":"<p>CATANZARO &#8211; <strong>Due tifosi del Cosenza si sono visti annullati, dalla Corte d&#8217;Appello di Catanzaro, i Daspo e la relativa condanna a cinque mesi e 10 giorni di reclusione<\/strong>, che era invece stata inflitta in primo grado dal Tribunale di Cosenza il 6 giugno del 2002 a seguito dell&#8217;<strong>accensione di alcuni fumogeni nella Curva Sud del Marulla <\/strong>in occasione del<strong> match contro la Cremonese del 2019<\/strong>. I due tifosi sono stati assolti p<strong>er non aver commesso il fatto.<\/strong><\/p>\n<h3>La condanna di primo grado e le riprese video<\/h3>\n<p>La Tribunale di primo grado li aveva condannati <strong>sulla base di alcune video riprese e da alcuni fotogrammi estratti dai DVD prodotti dalla Pubblica Accusa<\/strong>. Nell&#8217;esporre le ragioni della condanna il giudice aveva evidenziato che era <strong>&#8220;certa la riferibilit\u00e0 delle condotte<\/strong>&#8221; perch\u00e9 &#8220;<strong>quanto immortalato dalla videoriprese corrisponde esattamente a quella dei relativi documenti di identit\u00e0<\/strong>&#8220;. E sul punto veniva anche aggiunto che &#8220;<strong>\u00e8 sufficiente ingrandire i fotogrammi <\/strong>per riscontrare che i fumogeni erano maneggiati proprio dai due imputati&#8221; evidenziando la concreta offensivit\u00e0 delle condotte tenute dai due tifosi avendo i <strong>medesimi acceso i fumogeni in mezzo alla folla dei tifosi,<\/strong> c<strong>os\u00ec di fatto mettendo in pericolo l&#8217;incolumit\u00e0 fisica degli altri tifosi<\/strong> presenti sulle gradinate della stadio Marulla.<\/p>\n<h3>Il ricorso in appello &#8220;video non immortalano mai i due tifosi&#8221;<\/h3>\n<p>Avverso la sentenza i due tifosi, <strong>difesi dagli avvocati Pasquale Naccarato e Giovanni Cadavero,<\/strong> hanno proposto ricorso alla corte d&#8217;Appello di Catanzaro. I due difensori hanno evidenziato c<strong>he gli elemento sui quali i due tifosi sono stati identificati nei soggetti che hanno acceso i fumogeni sono completamente inidonei a dimostralo<\/strong>. Infatt il primo grave elementi riguarda le immagini e fotogrammi che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado,<strong> non ritraggono mai il volto e le sembianze fisiche dei soggetti in questione<\/strong> e ai quali \u00e8 stata attribuita l&#8217;identit\u00e0 sulla base di un pregiudizio alimentata dalla circostanza che entrami sono stati visti dagli operanti nell&#8217;atto di accedere allo stadio<strong>. I fotogrammi in atti ritraggono solo la nuca di una persona che si vede accendere un fumogeno<\/strong>.<\/p>\n<h3>&#8220;Fumogeno non \u00e8 composta da materiale esplodente&#8221;<\/h3>\n<p>I<strong>l secondo grave motivo rilevato dai difensori e che le condotte per cui si procede non hanno causato alcuna concreta offesa al bene giuridico della pubblica incolumit\u00e0<\/strong>. Atteso che il fumogeno che gli imputati avrebbero acceso &#8220;<strong>non \u00e8 composta da materiale esplodente&#8221; n\u00e9 il medesimo \u00e8 stato lanciato tra la folla ma solo &#8220;depositato sulla gradinata della Curva&#8221;.<\/strong><\/p>\n<h3>Immagini lontanissime che non riprendono mai il viso<\/h3>\n<p>Nella sentenza d&#8217;appello che assolve i due tifosi si evidenza che <strong>per il volto e i lineamenti si tratta di immagini lontanissime che non riprendono mai il viso e le fattezze fisiche<\/strong> della persona effigiata e a<strong>nche se &#8220;ingrandite&#8221; come evidenziato dal giudice di primo grado non permettono in alcun modo di compiere, in maniera certa e tranquillante, quell&#8217;operazione di identificazione che \u00e8 l&#8217;unica fonte di prova a carico di uno dei tifosi.<\/strong><\/p>\n<p>Per il secondo tifoso imputato sono pi\u00f9 o meno simili le conclusioni con in aggiunta il fatto che <strong>le riprese video che compongono il quadro probatorio non permettono in alcun modo di identificarlo nel soggetto completamente nascosto tra la folla<\/strong> di tifosi e il cui volto non \u00e8 mai ripreso. V<strong>isione che per giunta \u00e8 limitata alla &#8220;nuca&#8221; di un soggetto maschile girato di spalle e il cui corpo \u00e8 totalmente nascosto nella folla dei tifosi<\/strong>. Viene quindi a cadere tutta la fonte di prova a carico dei due tifosi che, in assenza di ulteriori elementi, <strong>sono stati cos\u00ec assolti per non aver commesso il fatto<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CATANZARO &#8211; Due tifosi del Cosenza si sono visti annullati, dalla Corte d&#8217;Appello di Catanzaro, i Daspo e la relativa condanna a cinque mesi e 10 giorni di reclusione, che era invece stata inflitta in primo grado dal Tribunale di Cosenza il 6 giugno del 2002 a seguito dell&#8217;accensione di alcuni fumogeni nella Curva Sud [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":239881,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[563,42],"tags":[19],"class_list":["post-239880","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-area-urbana","category-cosenza","tag-copertina"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/239880","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=239880"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/239880\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/239881"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=239880"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=239880"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=239880"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}