{"id":242647,"date":"2024-10-22T18:17:41","date_gmt":"2024-10-22T16:17:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=242647"},"modified":"2024-10-23T09:13:45","modified_gmt":"2024-10-23T07:13:45","slug":"acquappesa-denunciata-per-aver-violato-le-misure-previste-dal-lockdown-caso-archiviato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/acquappesa-denunciata-per-aver-violato-le-misure-previste-dal-lockdown-caso-archiviato\/","title":{"rendered":"Acquappesa: denunciata per aver violato le misure previste dal lockdown, caso archiviato"},"content":{"rendered":"<p>ACQUAPPESA (CS) &#8211; Era stata <strong>denunciata<\/strong> dai carabinieri della Stazione di Guardia Piemontese per inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorit\u00e0 <strong>per aver violato<\/strong> i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri <strong>emessi l&#8217;8 ed il 9 marzo 2020<\/strong> per il contenimento dell&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19. A seguito della depenalizzazione, intervenuta con Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, chiese all&#8217;Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari l&#8217;archiviazione del Procedimento Penale pendente per violazione dell&#8217;Articolo 650 del codice penale. Gli atti vennero poi trasmessi al Prefetto della Provincia di Cosenza per la contestazione dell&#8217;illecito amministrativo alla persona che aveva disatteso le misure di contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, come accertato dal personale della Stazione Carabinieri di Guardia Piemontese il 14 marzo 2020 alle ore 13:53 in Acquappesa, Localit\u00e0 Manca.<\/p>\n<h4><strong>Il caso della giovane di Acquappesa\u00a0<\/strong><\/h4>\n<p>G.I., 27 anni, di Acquappesa, assistita e difesa dall&#8217;avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, venne fermata dai Carabinieri di Guardia Piemontese, durante un servizio predisposto per controllare il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19. <strong>Secondo i militari G.I.,<\/strong> al momento del controllo, <strong>non avrebbe fornito una motivazione valida circa la sua presenza in strada<\/strong> a bordo della propria autovettura violando l&#8217;Art. 1 lettera a) del DPCM dell&#8217;8 e del 9 marzo 2020, ovvero la stessa dichiarava che stava recandosi presso l&#8217;abitazione della nonna per prelevare delle cose non meglio specificate, ma comunque senza alcuna necessit\u00e0.<\/p>\n<h4><strong>Lo spostamento per &#8220;necessit\u00e0&#8221;<\/strong><\/h4>\n<p>La <strong>Prefettura di Cosenza<\/strong>, ritenendo fondato l&#8217;accertamento, in data 28 luglio 2020, <strong>contestava la violazione<\/strong> delle disposizioni dell&#8217;Art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, per il mancato rispetto delle misure emergenziali sanitarie, sanzionato dall&#8217;Art. 4 commi 1 e 8 del medesimo Decreto Legge. A seguito della ricezione del verbale, G.I., inviata all&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza degli scritti difensivi producendo anche documentazione comprovante la regolarit\u00e0 dello <strong>spostamento per &#8220;situazione di necessit\u00e0&#8221;<\/strong> poich\u00e9 la stessa <strong>si stava recando dalla nonna materna<\/strong>, abitante in Acquappesa, poich\u00e9 <strong>malata e impossibilitata a deambulare<\/strong> e necessitante di assistenza continua. L&#8217;accertamento doveva ritenersi quindi infondato per cui sollecitava l&#8217;emissione di ordinanza di archiviazione del Procedimento. Nonostante gli scritti difensivi (che non sono stati nemmeno vagliati), la <strong>Prefettura di Cosenza, in data 26 aprile 2024, emetteva ordinanza di ingiunzione,<\/strong> <strong>intimando a G.I. di pagare la somma di Euro 212,00<\/strong> a titolo di sanzione pecuniaria e spese, che veniva notificata dai Carabinieri di Guardia Piemontese.<\/p>\n<p>Nel termine previsto dalla legge, <strong>avverso l&#8217;ordinanza di ingiunzione<\/strong> veniva proposta tempestiva opposizione all&#8217;Ufficio del Giudice di Pace di Paola eccependo l&#8217;illegittimit\u00e0 della contestazione e del provvedimento ingiuntivo per varie ragioni, in fatto e in diritto. In particolare veniva evidenziato che non vi era alcun divieto di spostamento per le persone fisiche ma soltanto una raccomandazione (evitare di spostarsi sul territorio) e ci\u00f2 non poteva dar luogo n\u00e8 ad una responsabilit\u00e0 di tipo penale n\u00e9 di tipo amministrativo ed in ogni caso lo s<strong>postamento era &#8220;giustificato&#8221;<\/strong> perch\u00e8 avvenuto per situazioni di necessit\u00e0, anche documentalmente comprovate; all&#8217;esito della causa, nella resistenza della Prefettura di Cosenza rappresentata e difesa dal Vice Prefetto Aggiunto Antonella Regio la quale chiedeva di dichiarare inammissibile e rigettare il ricorso perch\u00e9 infondato e pretestuoso confermando la intimazione di pagamento opposta, con conseguente condanna alle spese del giudizio, il <strong>Giudice istruttore designato Carmela Patricia Filardi<\/strong>, accoglieva il ricorso dell&#8217;avvocato Quintieri ed annullava l&#8217;ordinanza di ingiunzione prefettizia emessa nei confronti della giovane G.I.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ACQUAPPESA (CS) &#8211; Era stata denunciata dai carabinieri della Stazione di Guardia Piemontese per inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorit\u00e0 per aver violato i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi l&#8217;8 ed il 9 marzo 2020 per il contenimento dell&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19. 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