{"id":257295,"date":"2025-04-27T15:00:17","date_gmt":"2025-04-27T13:00:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=257295"},"modified":"2025-04-27T15:03:37","modified_gmt":"2025-04-27T13:03:37","slug":"riammissione-alla-rottamazione-quater-delle-cartelle-domande-entro-il-30-aprile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/riammissione-alla-rottamazione-quater-delle-cartelle-domande-entro-il-30-aprile\/","title":{"rendered":"Riammissione alla rottamazione-quater delle cartelle, domande entro il 30 aprile"},"content":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Ancora qualche giorno per chiedere la <strong>riammissione<\/strong> alla Rottamazione-quater delle cartelle. C&#8217;\u00e8 tempo fino al <strong>prossimo 30 aprile<\/strong> per presentare la domanda sul <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrateriscossione.gov.it\/\" rel=\"noopener\">sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/a>\u00a0La riammissione, prevista dalla legge n. 15\/2025 di conversione del <strong>decreto Milleproroghe<\/strong>, riguarda i <strong>contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024<\/strong> sono decaduti dalla definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.<\/p>\n<p>La <strong>richiesta<\/strong> di riammissione alla Rottamazione-quater deve essere presentata esclusivamente con <strong>modalit\u00e0 telematiche entro il 30 aprile 2025<\/strong> utilizzando il servizio &#8220;<strong>Riammissione Rottamazione-quater<\/strong>&#8221; disponibile <strong>sul sito<\/strong> di Agenzia delle Entrate -Riscossione, sia in area riservata sia in area pubblica.<\/p>\n<p><strong>La procedura da seguire nei due casi \u00e8 differente.<\/strong> A coloro che presentano la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle entrate-Riscossione invier\u00e0, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l&#8217;ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione. Sar\u00e0 possibile pagare in un&#8217;unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.<\/p>\n<p>Nell&#8217;<strong>area riservata<\/strong> del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (<strong>Spid, Cie o Cns<\/strong> e, per gli <strong>intermediari fiscali, Entratel<\/strong>), la richiesta di riammissione \u00e8 pi\u00f9 immediata. In questo caso, infatti, il servizio propone in automatico solo le cartelle e gli avvisi per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione e che quindi possono essere prontamente selezionati e inseriti nella domanda.<\/p>\n<p>Nell&#8217;<strong>area pubblica<\/strong> del sito, invece, per presentare la domanda bisogna compilare il form online e allegare la documentazione di riconoscimento, indicare il numero della comunicazione delle somme dovute (gi\u00e0 ricevuta a suo tempo a seguito dell&#8217;adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e inserire il numero di tali cartelle\/avvisi. Si ricorda che in caso di smarrimento della comunicazione delle somme dovute \u00e8 possibile ottenere la copia con le modalit\u00e0 indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.<\/p>\n<p>Si ricorda che la definizione agevolata dei carichi affidati all&#8217;agente della riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, cosiddetta Rottamazione-quater, \u00e8 stata introdotta due anni fa dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197\/2022) e consente di versare solo l&#8217;importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. &#8220;maggiorazioni&#8221;), nonch\u00e9 quelle dovute a titolo di aggio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Ancora qualche giorno per chiedere la riammissione alla Rottamazione-quater delle cartelle. 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