{"id":257340,"date":"2025-04-24T13:12:54","date_gmt":"2025-04-24T11:12:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=257340"},"modified":"2025-04-24T15:10:10","modified_gmt":"2025-04-24T13:10:10","slug":"cosenza-calcio-il-tar-sospensione-non-inciderebbe-sulla-classifica-e-pregiudicherebbe-lo-svolgimento-del-campionato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/cosenza-calcio-il-tar-sospensione-non-inciderebbe-sulla-classifica-e-pregiudicherebbe-lo-svolgimento-del-campionato\/","title":{"rendered":"Cosenza Calcio, il TAR &#8220;sospensione non inciderebbe sulla classifica e pregiudicherebbe lo svolgimento del campionato&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Anche il Tar del Lazio ha<a href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/sport\/anche-il-tar-del-lazio-respinge-il-ricorso-del-cosenza-calcio-resta-il-4-in-classifica\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> bocciato<\/a> il ricorso del Cosenza Calcio<strong> che resta con il -4 in classifica<\/strong> e si accinge, domani, a disputare contro la Salernitana una gara che, con molta probabilit\u00e0, <strong>sentenzier\u00e0 il futuro dei rossobl\u00f9 la cui permanenza in Serie B \u00e8 oramai appesa a un filo<\/strong>. La richiesta del Cosenza al tribunale amministrativo era quello di &#8220;congelare&#8221; temporaneamente l\u2019efficacia del provvedimento emesso dai 3 gradi della giustizia sportiva.<\/p>\n<h3>Le motivazione della bocciatura del ricorso del Cosenza Calcio<\/h3>\n<p>Nelle motivazione della sospensione cautelare del <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tar<\/a> si legge che il ricorso del Cosenza &#8220;<em>difetta, innanzitutto, il periculum per due ordini di ragioni. In primo luogo, perch\u00e9 <strong>l\u2019eventuale sospensione degli atti impugnati non avrebbe un\u2019incidenza rilevante sull\u2019attuale classifica del campionato di serie B, poich\u00e9 il Cosenza Calcio srl rimarrebbe, pur sempre, ultimo in classifica<\/strong> (in merito, si sottolinei che la prima posizione utile, ai fini della salvezza, \u00e8 nel campionato di serie B di calcio la quartultima)&#8221;. <\/em><\/p>\n<p><em>&#8220;Inoltre, quale aspetto assorbente, risultano, allo stato, prevalenti gli intessi della F.I.G.C. e delle squadre controinteressate, tenuto anche conto dell\u2019attuale quadro giuridico. \u00c8, infatti, evidente che<strong> l\u2019eventuale sospensione della sanzione dei 4 punti comminata al Cosenza Calcio srl a cos\u00ec ravvicinata distanza dalla fine del campionato di serie B potrebbe pregiudicare l\u2019ordinario ed armonioso svolgimento della competizione,<\/strong> potendo anche minare la regolare celebrazione degli spareggi (play out) di fine stagione&#8221;.<\/em><\/p>\n<h3>Corretta applicazione del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC<\/h3>\n<p>Tar che evidenza che &#8220;<em>quanto al fumus, che, ad un primo esame, <strong>risulta, comunque, essere stata fatta una corretta applicazione di quanto previsto dal CGS della FIGC<\/strong>. Innanzitutto, perch\u00e9, malgrado il <strong>legale rappresentante pro tempore dell\u2019epoca risulti essersi reso autore di azioni dolose<\/strong>, di per s\u00e9 questo non si ritiene essere elemento che poteva condurre a non applicare quanto previsto dall\u2019art. 6 CGS della FIGC in tema<strong> di responsabilit\u00e0 diretta della societ\u00e0<\/strong>. Al riguardo, pu\u00f2 richiamarsi anche la giurisprudenza formatasi sulla fattispecie analoga prevista dall\u2019art. 2049 c.c. in tema di responsabilit\u00e0 dei padroni e committenti (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2023, n. 31675 ed altre); B) inoltre, perch\u00e9 <strong>c<\/strong>ome sottolineato dagli organi di giustizia sportiva ed ad una prima lettura degli atti, effettivamente<strong> non risulta che il modello organizzativo e di prevenzione adottato dalla ricorrente sia <\/strong><strong>riferito anche all\u2019illecito specifico contestato al Cosenza Calcio srl&#8221;.<\/strong><\/em><\/p>\n<h3>Se accolto ci sarebbe stata una riduzione parziale della penalizzazione<\/h3>\n<p><em>&#8220;Considerato, infine, che non risulta avere un\u2019incidenza determinate nella presente fase la censura relativa alla mancata applicazione dell\u2019art. 13 CGS della F.I.G.C., perch\u00e9 la violazione paventata, anche<strong> laddove venisse condivisa, avrebbe l\u2019effetto esclusivamente di determinare una riduzione parziale della sanzione disciplinare comminata al Cosenza Calcio srl,<\/strong> circostanza che ha un\u2019evidente ricaduta in punto di periculum, dato l\u2019impatto ancora inferiore sulla classifica; Le spese di fase, data la peculiarit\u00e0 della vicenda, possono essere compensate&#8221;.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Anche il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso del Cosenza Calcio che resta con il -4 in classifica e si accinge, domani, a disputare contro la Salernitana una gara che, con molta probabilit\u00e0, sentenzier\u00e0 il futuro dei rossobl\u00f9 la cui permanenza in Serie B \u00e8 oramai appesa a un filo. 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